Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32454 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2163/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

BOREA QUATTRO S.P.A, già Idrosanitaria Beltrami S.p.A.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Mario Savini n. 7, presso lo

Studio dell’Avv. Egidio Romagna, che con l’Avv. Eva Castagnoli, PEC

(OMISSIS), la rappresenta e difende anche disgiuntamente, giusta

delega in calce al controricorso;

– contro ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.

265/22/10, depositata il 25 novembre 2010.

Sentita la relazione svolta nella udienza camerale del 14 novembre

2018 dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta.

Fatto

RILEVATO

1. che con l’impugnata sentenza la CTR dell’Emilia Romagna sez. staccata di Parma confermava la decisione della CTP di Reggio Emilia che aveva annullato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia recuperava a tassazione maggiore imponibile ai fini IVA IRPEG IRAP 2002 in esito alle risultanze del PVC della G.d.F. che sulla scorta di scritture di magazzino pur non obbligatorie ma tenute a mezzo del “sistema gestionale informatico utilizzato dalla società verificata (OMISSIS)” – aveva ritenuto presuntivamente dimostrate cessioni e acquisti di merce “in nero” da parte della S.p.A. contribuente che commerciava prodotti idraulici;

2. che la CTR – dopo aver respinto l’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di motivazione – riteneva in diritto che non essendo obbligatoria la tenuta delle scritture ausiliari di magazzino di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 14, non potevano essere ritenute operanti le presunzioni di acquisto e di cessione stabilite dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441, art. 4 e poi in fatto che l’ufficio “non aveva sostenuto la pretesa fiscale con elementi concreti ma si era avvalso unicamente di presunzioni scaturite da altre presunzioni;

3. che l’ufficio proponeva ricorso affidato a due motivi, mentre la contribuente resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato per un unico articolato motivo.

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo del ricorso principale – con il quale veniva denunciata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione “del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.” – l’ufficio deduceva che pur non essendo obbligatoria da parte della contribuente la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino le stesse erano comunque state gestite mediante applicativo informatico in modo completo e veritiero e che pertanto correttamente dalle stesse erano state presunti ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 39, comma 1, lett. d), le cessioni e gli acquisti “in nero” sui quali era basata la ripresa;

2. che con il secondo motivo del ricorso principale – formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis veniva in sintesi addebitato alla Regionale una insufficiente motivazione per aver ritenuto in fatto non dimostrate le cessioni e gli acquisti “in nero” senza peraltro confrontarsi con la fondamentale circostanza che la tenuta informatica delle scritture ausiliarie di magazzino era completa e veritiera come riscontrato dalla G.D.F. e che anzi l’ufficio aderendo alla risultanze cui era pervenuta la G.d.F. non aveva considerato voci di magazzino che per la modestia del valore e per possibili errori di codice potevano dar luogo a incertezza.

3. che i due motivi del ricorso principale – complessivamente considerati – sono da giudicarsi fondati tenuto presente che la giurisprudenza della Corte è nel senso che anche in assenza di un obbligo ex lege previsto di tenuta di scritture contabili è certamente possibile accertare cessioni e vendite “in nero” sulla scorta di presunzioni gravi precise e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 cit., art. 39, comma 1, lett. d) (Cass. sez. trib. n. 9628 del 2012) e che tra gli elementi ritenuti idonei a fondare le presunzioni di che trattasi sono anche quelle che si ricavano da scritture extracontabili contenute in supporti informatici (Cass. sez. trib. n. 20902 del 2014) e che in fatto la CTR non si è confrontata in alcun modo con le dette presunzioni rinvenute dalla G.d.F. apparendo in realtà di nemmeno volerle prendere in considerazione di un inesistente divieto di doppia presunzione (Cass. sez. trib. n. 15003 del 2017) peraltro qui neanche in discussione atteso che la prova presuntiva veniva ricavata direttamente da quella informatica extracontabile (Cass. sez. trib. n. 3388 del 2010);

4. che per quanto appena detto debbono andare rigettate le eccezioni di inammissibilità dei motivi del ricorso principale, che la controricorrente ha formulato nel senso che ” non risulterebbe che sul punto la CTR abbia violato alcuna norma di diritto” e che dall’ufficio si sarebbe voluto “estendere il giudizio di legittimità”;

5. che con l’unico articolato motivo del ricorso incidentale condizionato – ellitticamente rubricato “Nullità della sentenza impugnata per difetto di pronuncia” – viene contestato alla Regionale sia di non aver pronunciato sull’eccezione di nullità dell’avviso conseguente alla violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 5, per essersi i militari verificatori trattenuti nell’azienda oltre il termini previsti e inoltre di aver errato nel giudicare corretta la motivazione dell’avviso per relationem al PVC.

5.1. che i due motivi – prima ancora che infondati – sono inammissibili per difetto di autosufficienza: il primo motivo perchè la contribuente omette di chiarire se l’eccezione era stata proposta col ricorso di primo grado, se i militari avessero o no ottenuto la consentita proroga, se i giorni di permanenza in azienda fossero stati effettivi o meno; il secondo motivo, invece, a cagione della mancata trascrizione dell’avviso, ciò che non consente alla Corte la verifica della corrispondenza di quanto affermato dalla contribuente.

6. che la sentenza deve essere quindi cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; respinge il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza; rinvia alla CTR dell’Emilia Romagna che, in altra composizione, nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi, nonchè regolare le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA