Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32453 del 11/12/2019
Cassazione civile sez. II, 11/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 11/12/2019), n.32453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETITTI Stefano – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28694/2015 R.G. proposto da:
AURORA s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall’Avv. Dino
Selis per procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliata
in Roma presso lo studio dell’Avv. Antonio Rappazzo alla via XX
Settembre n. 3;
– ricorrente –
contro
D.A., e T.M.M.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, n. 729,
depositata il 15 aprile 2015.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella
Camera di consiglio del 5 novembre 2019.
Fatto
FATTO E DIRITTO
atteso che:
– Per quanto ancora d’interesse, la controversia riguarda opere edili realizzate da AURORA s.r.l. su incarico di D.A. e T.M.M., opere rispetto alle quali la società è stata condannata al risarcimento dei danni per vizi, in una misura che il giudice d’appello, parzialmente accogliendo il gravame dell’appaltatrice, ha soltanto ridotto nel quantum.
– Ritenendo di nulla dovere, la società AURORA ricorre per cassazione sulla base di unico motivo, col quale denuncia omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver il giudice d’appello considerato che l’opera era stata accettata da parte committente senza riserve, sì da escludere in radice la garanzia per vizi.
– Per essere motivo di cassazione, a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame deve concernere un fatto “decisivo”, cioè un fatto storico che, qualora esaminato, avrebbe prodotto un esito diverso della controversia, ed è onere del ricorrente, quindi, evidenziare la “decisività” del fatto, del cui omesso esame egli si duole (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
– Nell’appalto, se il committente riceve la consegna “senza riserve”, l’opera si considera accettata (art. 1665 c.c., comma 4) e, se il committente ha accettato l’opera, egli non può invocare la garanzia per i vizi che “erano da lui conosciuti o erano riconoscibili” (art. 1667 c.c., comma 1).
– L’accettazione dell’opera da parte del committente libera l’appaltatore dalla responsabilità per i vizi noti o riconoscibili, non anche da quella per i vizi occulti (Cass. 12 giugno 2000, n. 7969; Cass. 3 gennaio 2019, n. 11).
– Il fatto storico del cui omesso esame l’odierna ricorrente si duole non è decisivo, perchè involge soltanto un estremo della fattispecie di esonero dalla garanzia (id est l’accettazione dell’opera), lasciandone in ombra l’altro, pure coessenziale (id est la riconoscibilità dei vizi).
– Il ricorso è infondato e deve essere respinto, con raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di questo giudizio, in mancanza di attività difensiva degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019