Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32451 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 14/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 767 del ruolo generale dell’anno 2012,

proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Zito Evoluzioni Nautiche Marine s.r.l. – Zen Marine s.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, n.

146/16/10 depositata in data 12 novembre 2010, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 novembre 2018 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza 146/16/10 depositata in data 12 novembre 2010, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio-Calabria, accoglieva l’appello proposto dalla Zito Evoluzioni Nautiche Marine s.r.l. – Zen Marine s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 346/08/08 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), con il quale l’Ufficio di Palmi, a seguito di p.v.c. della G.d.F. del 28 ottobre 2005, aveva contestato alla contribuente, in relazione all’anno 2003, tra l’altro, l’indebita detrazione di Iva, pari a Euro 145.767,06 incluse le sanzioni, per la soggettiva inesistenza di operazioni fatturate dalla società Unizeta s.r.l.;

– la CTR, in punto di diritto, per quanto di interesse, osservava che: 1) la CTP di Reggio Calabria aveva rigettato il ricorso sulla base del p.v.c. della Guardia di Finanza prodotto dall’Ufficio, in violazione del termine perentorio prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, in data 3 ottobre 2008, contestualmente al deposito delle memorie illustrative, per l’udienza di trattazione fissata per il 13 giugno 2008, poi differita al 17 ottobre 2008; 2) l’appello era da accogliere con annullamento dell’atto impositivo, in quanto la CTP aveva fondato la propria decisione esclusivamente su quel documento tardivamente prodotto in primo grado e del tutto mancante al momento dell’avviso di accertamento benchè in esso espressamente richiamato;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; rimane intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in Camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis 1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, variamente articolato, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la CTR – nell’accogliere l’appello della contribuente per la tardiva produzione in primo grado da parte dell’Ufficio del p.v.c. della G.d.F. del 28 ottobre 2005, quale documento fondante la decisione della CTP – argomentato alcunchè in ordine all’avvenuto deposito del detto documento agli atti del processo da parte dell’Agenzia già in data 6 maggio 2008; 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, sotto un duplice profilo: a) per non avere il giudice di appello considerato che la documentazione – comunque, nella fattispecie, tempestivamente acquisita agli atti di causa – poteva essere liberamente e pienamente valutata dal giudice di merito anche contro il depositante e a favore della parte avversa; b) per avere la CTR erroneamente ritenuto tardivamente prodotti nel giudizio di primo grado i p.v.c. della G.d.F. (elevati nei confronti della società verificata e della Unizeta s.r.l.) da parte dell’Ufficio, ancorchè l’art. 32 cit., comma 2, nello stabilire il possibile deposito delle memorie illustrative fino a dieci giorni prima della data di trattazione, non indichi specificamente la data di prima trattazione, potendo essere anche quella cui quest’ultima sia stata differita, nè, tantomeno, fissi una differente “perentorietà” a seconda che si tratti di produzione di memorie o di documenti;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58, nonchè dell’art. 87 disp. att. c.p.c., per non avere la CTR considerato che il p.v.c. della G.d.F. relativo alla fatturante fittizia Unizeta s.r.l. – che era stato depositato in primo grado, unitamente al p.v.c. elevato a carico della società contribuente, contestualmente alle memorie illustrative in data 3 ottobre 2008, per l’udienza del 13 giugno 2008 differita al 17 ottobre 2008 – era stato tempestivamente ridepositato nel fascicolo di causa relativo al secondo grado di giudizio, con conseguente utilizzabilità del medesimo ai fini della decisione;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR fondato contraddittoriamente la decisione di accoglimento dell’appello della contribuente su due profili distinti della controversia, uno processuale;

– per avere l’Ufficio prodotto tardivamente in primo grado, il p.v.c. della G.d.F. elevato a carico della società verificata – e l’altro relativo alla motivazione degli atti amministrativi per essere il detto p.v.c. “mancate al momento dell’avviso di accertamento, benchè in esso espressamente richiamato”;

– con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere la CTR – laddove si valutasse, in via gradata, l’inciso relativo alla mancata allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento come capo autonomo della pronuncia volto ad affermare la carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, espressamente disattesa dalla CTP – fondato la decisione di accoglimento dell’appello su un non chiaro ragionamento logico-deduttivo attraverso l’avvicinamento di due diverse condizioni: l’una relativa alla tardività del deposito in atti del p.v.c. e l’altra relativa all’omessa allegazione del p.v.c. all’avviso di accertamento in questione;

– assume carattere preliminare e assorbente la trattazione del secondo profilo del secondo sub motivo del primo motivo e del secondo motivo di ricorso che sono fondati nei termini di seguito indicati;

– occorre ricordare che “la Corte può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d’ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l’esperimento di ulteriori indagini di fatto” (Cass., sez.3, n. 6935 del 2007; Cass., sez. 5, n. 16572 del 2011);

– nella specie, premesso, infatti, che il p.v.c. della G.d.F. elevato a carico della società contribuente in data 28 ottobre 2005 e posto a base della decisione in appello risulta inequivocabilmente depositato (in data 3 ottobre 2008) prima della conclusione del giudizio di primo grado, assume risolutivo rilievo in proposito la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale: “In tema di appello avverso le decisioni delle commissioni tributarie di primo grado, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art 58, comma 2, fa salva la facoltà delle parti di produrre in appello nuovi documenti indipendentemente dalla impossibilità dell’interessato di produrli in prima istanza per causa a lui non imputabile, requisito, quest’ultimo, richiesto dall’art. 345 c.p.c., u.c. (come sostituito dal L. n. 535 del 1990, art. 52), ma non dal citato art. 58” ((v. Cass. 8 febbraio 2006 n. 2787; 16 agosto 2005, n. 16916; 21 luglio 2000, n. 9604). Con la qual cosa vuole in sostanza affermarsi che “l’irrituale produzione del documento nel giudizio di primo grado, da parte dell’Ufficio, benchè non rilevata dal primo giudice, non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto relativo alla regolamentazione delle spese processuali, potendo comunque il documento in questione essere legittimamente valutato dal giudice di appello in forza del disposto del richiamato art. 58” (Cass. n. 6914 del 2011; nello stesso senso, Cass. n. 30537 del 2017);

– invero, la CTR non si attenuta ai suddetti principi, in quanto ha ritenuto che la tardiva – non rilevata dalla CTP – produzione nel giudizio di primo grado del p.v.c. della G.d.F. del 28 ottobre 2005 (elevato a carico della società verificata), costituisse motivo per la riforma della sentenza della CTP, senza considerare che il documento in questione – che era stato inequivocabilmente depositato prima della conclusione del giudizio di primo grado – poteva essere legittimamente valutato dal giudice di appello ai sensi dell’art. 58 cit., comma 2;

– in conclusione vanno accolti – nei termini di cui in motivazione – il secondo profilo del secondo sub motivo del primo motivo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione e il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbiti gli altri, e per l’effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA