Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3245 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.E., elettivamente domiciliato in Roma, via S. Tommaso

d’Aquino 47, presso lo studio dell’avv. GALIANI Tullio, che lo

rappresenta e difende per mandato in atti;

– ricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione e Ministero della

Giustizia;

per la cassazione della sentenza n. 74/2009, depositata l’11/6/2009

dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della

Magistratura.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/1/2010 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Tirelli;

Udito l’avv. Galiani;

Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

PIVETTI Marco, che ha concluso per la dichiarazione

d’inammissibilità del ricorso.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il Dott. F.E. ha proposto ricorso contro la sentenza depositata l’11/6/2009, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura gli ha inflitto la sanzione della censura per ritardato deposito di numerose sentenze;

che il ricorrente ha formulato quattro motivi per violazione di legge e difetto di motivazione, sostenendo in definitiva che il giudice a quo avrebbe dovuto assolverlo dall’incolpazione ascrittagli perchè i ritardi di cui si discuteva non erano dipesi da incuria o negligenza, ma da vera e propria forza maggiore consistita in una serie di malattie che avevano colpito lui ed i suoi familiari; che successivamente alla proposizione del ricorso, il Consiglio Superiore della Magistratura ha però deliberato il collocamento a riposo del Dr. F. con decorrenza dal 5 gennaio 2010;

che la fuoriuscita dell’incolpato dall’Ordine Giudiziario comporta il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio disciplinare, che tanto per il magistrato quanto per l’Amministrazione nasce e vive soltanto nell’ambito e per le finalità del rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che una volta cessato quest’ultimo, deve terminare anche il primo perchè a quel punto insuscettibile di spiegare alcuno degli effetti suoi propri (C. Cass. 1995/5806, 1996/10048, 2005/7440 e, da ultimo, 2008/8733);

che il collocamento a riposo dell’interessato comporta, perciò, la cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione delle sentenze nel frattempo pronunciate;

che in applicazione di tale principio, che il Collegio condivide e ribadisce, il ricorso del Dr. F. va dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza d’interesse;

che non occorre adottare alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della Giustizia.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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