Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3245 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 24/06/2019, dep. 11/02/2020), n.3245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24193/2012 proposto da:

EUROVEGA COSTRUZIONI SOC. COOP. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Catania Salvatore e Cucinotta Francesco ed elettivamente domiciliata

presso lo studio dell’Avv. Rao Rosario in Via Sforza Pallavicini 18,

Roma;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/27/2012 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, depositata il

3 maggio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

giugno 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Umberto

de Augustinis che ha concluso per l’estinzione del giudizio;

uditi l’Avvocato Cucinotta Francesco e l’Avvocato dello Stato Dettori

Bruno.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Eurovega Costruzioni soc. coop a r.l. ha impugnato l’atto di contestazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle entrate sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza che aveva riscontrato la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 23, per avere la società omesso di annotare nel registro fatture, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di emissione, n. 35 documenti emessi anteriormente all’istituzione delle scritture contabili.

La Commissione tributaria provinciale di Messina ha accolto il ricorso.

2. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Messina, ha accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate.

3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

Resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Con memoria del 25 luglio 2018, in vista dell’adunanza camerale del 19 settembre 2018, la contribuente ha chiesto di prendere atto dell’avvenuta definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni con la L. n. 225 del 2016 e, per l’effetto, dichiarare la cessazione della materia del contendere compensando le spese di lite.

Il procedimento è stato rinviato alla pubblica udienza, in prossimità della quale la società contribuente ha depositato una memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Va dichiarata l’estinzione per legge del giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. con la L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perchè ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083).

1.1. – Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, l’avvenuta comunicazione dell’esattore e anche di aver pagato gli importi dovuti, tanto che l’estratto di ruolo, allegato alla memoria depositata in vista dell’udienza pubblica, non presenta debiti.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell’odierna udienza e nulla ha osservato con riferimento alla richiesta di estinzione. Ne segue che della documentazione allegata si debba tenere conto, dovendosi reputare che l’Agenzia delle entrate concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge; risulta, dunque, evidenziata, secondo i principi indicati da Cass. n. 24083 del 2018, una fattispecie di estinzione ex lege del processo di cassazione per il verificarsi della fattispecie prevista dalla legge che regola l’adesione agevolata.

2. – Non è luogo a provvedere sulle spese perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie applicata in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per legge il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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