Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3245 del 11/02/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3245 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente
Contro
D & D Service SRO, in persona del legale rapp.te pro tempore,
Intimata
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto
n. 23/2010
depositata il 12/4/2010 ;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/1/2013
dal Dott. Marcello Iaeobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola;
Svolgimento del processo
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Data pubblicazione: 11/02/2013
La controversia promossa da D & D Service SRO
contro l’Agenzia delle Entra-
te è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Vicenza n. 79/7/2007 che aveva
parzialmente accolto il ricorso avverso l’avviso di accertamento n.
84203T1001662006, per iva, irpeg e irap relative all’anno 2002. La CTR riteneva
Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva ha svolto
l’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
raccoglimento del ricorso . Il presidente ha fissato l’udienza del 10/1/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 8 del d.lgs. 546/92 lad-
dove ha ritenuto sussistenti le condizioni per la disapplicazione delle sanzioni irrogate. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2192 del 16/02/2012 ) , secondo cui, l’incertezza normativa oggettiva, che
costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa
tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto
e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non
già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti
legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio
finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il poteredovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
L’armonizzazione e l’integrazione delle norme nazionali con quelle comunitarie,
difformemente da quanto ritenuto dal giudice di merito, non concretizza i presupposti per l’applicazione dell’art. 8 cit..
Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine al secondo motivo di ricorso
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sussistenti i presupposti per l’esimente di cui all’art. 8 d.lgs. 546/92.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della
CTR del Veneto
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza
Veneto
Così deciso in Roma, 10/1/2013
11 Funzionario Giudiziario
impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del