Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3245 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3245 Anno 2018
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Khan Khalid elettivamente domiciliato in Roma via Portuense
n.104, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Brusciotti,
giusta procura speciale in calce al ricorso, che dichiara di
voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla
p.e.c. marcobrusciotti@pec.ordineavvocatipesaro.it e al fax
n. 0721-25373;
– ricorrente nei confronti di
2017

Ministero dell’interno – Commissione territoriale per il
riconoscimento

della

protezione

internazionale,

Data pubblicazione: 09/02/2018

rappresentate ex lege dall’avvocatura generale dello Stato,
con sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, p.e.c.
ags.rm@mailcertavvocaturastato.it ;

– controricorrente avverso la sentenza n. 1156/16 della Corte di appello di

ottobre 2016, n. R.G. 60/2016;

Rilevato che
1. Khan Khalid ha proposto appello avverso l’ordinanza
del Tribunale di Ancona con la quale è stato respinto il
suo ricorso avverso il provvedimento di diniego di
protezione internazionale emesso dalla Commissione
Territoriale.
2. La Corte ha dichiarato inammissibile l’appello
rilevando, nella parte motiva, che, in seguito alla
sostituzione del comma 9 del d.lgs. n. 150/2011 da
parte dell’art. 27 del d.lgs. n. 142 del 18 agosto 2015,
il termine per l’impugnazione con ricorso della
ordinanza del Tribunale è di 30 giorni dalla data della
sua notificazione o comunicazione avvenuta nella
specie in data 11 dicembre 2015 cosicché essendo
stato depositato il ricorso il 14 gennaio 2016 l’appello
deve considerarsi tardivamente proposto.
3.

Propone ricorso per cassazione Khan Khalid

2

Ancona, emessa il 21 settembre 2016 e depositata il 5

affidandosi ad un motivo di ricorso con il quale deduce
ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa
applicazione dell’art. 19 comma 9 del d.lgs. n.
150/2011. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di
legittimità che ha costantemente indicato nella

avverso le ordinanze pronunciate in primo grado con
rito sommario di cognizione. Contesta che il novellato
art. 19 comma 9 del decreto legislativo n. 150/2011
abbia introdotto un diverso modello procedimentale
incentrato sulla proposizione del gravame mediante
ricorso anziché con citazione. E’ chiara infatti per il
ricorrente la volontà del legislatore di rendere più certi
i tempi di definizione delle domande di asilo in sede
giudiziale e anche una analisi testuale della nuova
disposizione convince del fatto che il legislatore, nel
prevedere che la Corte di appello decide
sull’impugnazione entro sei mesi dal deposito del
ricorso, abbia utilizzato un espressione imprecisa o
impropria senza immutare la forma della proposizione
del gravame ipotesi che avrebbe dovuto trovare la sua
logica collocazione nell’ambito dell’art. 3 che reca
disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal
rito sommario di cognizione. Una ulteriore conferma
della tesi del ricorrente consisterebbe nella successiva
3

citazione la forma con la quale interporre appello

circolare n. 2255 del 30 ottobre 2015 del Ministero
dell’Interno che presuppone la continuità della forma
di proposizione del gravame.
4. Si difende con controricorso il Ministero dell’Interno.
Ritenuto che

dell’art. 19 comma 9 del decreto legislativo n.
150/2011, come novellato dall’art. 27 del decreto
legislativo

n.

142/2015,

appare

pienamente

condivisibile sia per la finalità perseguita con la
novella di accelerare i giudizi sulle domande di
protezione internazionale, sia per la formula generica
“deposito del ricorso” che di per sé non attesta alcuna
volontà del legislatore di immutare la forma di
proposizione del gravame ma piuttosto quella di
individuare lo spazio temporale che deve condurre alla
decisione sull’impugnazione a partire dalla data in cui
il gravame perviene al giudice dell’appello.
6. Va pertanto assicurata continuità alla recente
giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. sez. VI-1,
ordinanza n. 17420 del 13 luglio 2017) secondo cui
l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso
la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta
al riconoscimento della protezione internazionale deve
essere introdotto con citazione, e non con ricorso,
4

5. La ricostruzione operata dal ricorrente della ratio legis

anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del
2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di
cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è
volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione
del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività

termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto
introduttivo alla parte appellata. Giurisprudenza che a
sua volte riafferma la continuità con quella,
precedente al decreto legislativo n. 142/2015, che
aveva risolto negli stessi termini la questione
interpretativa relativa alla forma della proposizione
dell’appello, ex art. 702 quater c.p.c., avverso la
decisione del tribunale di rigetto della domanda volta
al riconoscimento della protezione internazionale, con
la conseguente verifica della tempestività del gravame
mediante il calcolo del termine di trenta giorni dalla
data di notifica dell’atto introduttivo alla parte
appellata (Cass. Civ., sezione VI-1 ordinanze n. 26326
del 15 dicembre 2014, n. 14502 del 26 giugno 2014,
n. 13815 del 6 luglio 2016, n. 18022 dell’il settembre
2015).
7. Il ricorso va pertanto accolto e conseguentemente
cassata la sentenza della Corte di appello di Ancona
che in diversa composizione deciderà anche sulle
5

del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il

spese del giudizio di cassazione.
P.Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa
composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

maggio 2017.
Il Giudice estensore
acinto Biso
Il Presidente
alvat

Il Funzionario Giudzlarjo
Dott.ssa Fabrizia BAR

r-

Di Palma

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29

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