Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32449 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. II, 11/12/2019, (ud. 30/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14746/2015 proposto da:

G.M., rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86

c.p.c.;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 4, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO ANGELINI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO FONTANAZZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/10/2019 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

G.M. ebbe ad impugnare la delibera adottata dal Condominio (OMISSIS) afferente l’autorizzazione a lavori di impermeabilizzazione di terrazza a livello poichè mai inviatagli la comunicazione di convocazione dell’assemblea, oltre che per altre contestazioni circa il merito dell’opera. Resistette il Condominio contestando la narrativa avversaria ed il Tribunale di Torino ebbe a rigettare l’opposizione ed il G. interpose gravame,che la Corte d’Appello di Torino, sempre resistendo il Condominio,ebbe a dichiarare inammissibile poichè tardivamente proposto.

Il G. ha impugnato per cassazione la citata sentenza, articolando due motivi.

Il Condominio (OMISSIS) s’è costituito ritualmente a resistere con controricorso ed ha anche depositato memoria difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dall’avv. G. non ha fondamento giuridico e va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione di norme giuridiche individuate negli artt. 137,153,294 e 348 bis c.p.c., poichè erroneamente la Corte subalpina ha ritenuto che la notifica dell’atto di gravame, ritualmente effettuata a seguito dell’apposito termine concesso alla prima udienza dopo che l’originario procedimento di notificazione non era stato completato, comunque fosse invalida benchè egli avesse avviato il procedimento di notificazione dell’atto d’appello ben prima della scadenza del termine perentorio previsto dalla legge processuale.

Con la seconda censura mossa il G. lamenta che la Corte cisalpina non ebbe a ritenere concorrenti le eccezionali ragioni previste dall’art. 92 c.p.c., per avvalersi della facoltà di compensare le spese di lite.

La prima doglianza s’appalesa infondata posto che la Corte piemontese non ha violato alcuna delle norme processuali evocate ritenendo tardiva la notifica dell’atto di citazione in appello.

Difatti il Collegio cisalpino ha rilevato che la notificazione avviata entro il termine di decadenza non fu portata a termine e l’appellante,non già,provvide a riattivare immediatamente detto procedimento notificatorio, bensì attese la celebrazione dell’udienza fissata per chiedere alla Corte territoriale termine per procedere finalmente alla notifica dell’atto introduttivo.

A nulla rileva la circostanza, enfatizzata dal G., che la Corte subalpina comunque ebbe a concedergli il termine chiesto, poichè un tanto, lungi da rappresentare una sanatoria – per altro non consentita al Giudice dalla legge – era esigenza diretta all’instaurazione del contraddittorio.

Difatti come insegna questa Corte a sezioni unite – Cass. SU n. 17352/09 – nel caso in cui il procedimento notificatorio dell’atto d’impugnazione sia avviato tempestivamente e non vada ad effetto per fatto non imputabile al richiedente ovvero per mero errore di formulazione dell’istanza di notificazione, è consentito al notificante riavviarlo, al fine di ritenere rispettato il termine perentorio, ma va ripreso entro la metà del termine, ex art. 325 c.p.c., a decorrere dalla restituzione dell’atto con la relata infruttifera.

Nella specie l’avv. G. così non fece, aspettando invece l’udienza per procedere a effettuare la notificazione, così incorrendo nell’inosservanza del termine semestrale di decadenza dall’impugnazione – Cass. sez. 1 n. 19599/16 – poichè l’originaria notificazione non compiuta,siccome rettamente rilevato dai Giudici piemontesi.

Quanto al secondo motivo d’impugnazione,lo stesso s’appalesa siccome patentemente infondato, poichè non appare sindacabile il mancato uso di facoltà discrezionale riconosciuta al Giudice ex art. 92 c.p.c., una volta osservato il canone principe ex art. 91 c.p.c. – Cass. sez. 3 n. 11329/19, Cass. SU n. 14989/05 -.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del G. alla rifusione in favore del Condominio resistente delle spese di questo giudizio di legittimità,liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Concorrono le condizioni processuali per porre a carco del ricorrente l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il G. alla rifusione in favore della parte resistente delle spese di lite di questo giudizio di legittimità,liquidate in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 30 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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