Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32447 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 12/07/2018, dep. 14/12/2018), n.32447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 570/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

P.E. (c.f, (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’Avv.

Fabrizio Filippucci, con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini

n. 88, presso lo studio del difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio,

n. 257/06/2010 depositata il 14 dicembre 2010, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 luglio 2018

dal consigliere Pierpaolo Gori.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio (in seguito, la CTR) veniva accolto l’appello proposto da P.E. (in seguito, il contribuente) e, per l’effetto, riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rieti (in seguito, CTP) n. 167/02/2008, con annullamento di una cartella di pagamento per IVA, IRPEF, IRAP, oltre ad addizionali sanzioni ed interessi, relativa all’anno di imposta 2002 per ricalcolo di plusvalenza da cessione aziendale;

– Il contribuente proponeva ricorso alla CTP contro l’atto impositivo, tra l’altro, deducendo il difetto di notifica della cartella e la mancata indicazione e sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento. L’Agenzia si costituiva in giudizio, preliminarmente eccependo la non integrità del contraddittorio, non essendo stato evocato in giudizio dalla contribuente anche l’Agente della riscossione;

– La CTP accoglieva l’eccezione preliminare dell’Agenzia dichiarando il ricorso inammissibile e, contro tale decisione, il contribuente proponeva appello, invocando l’applicazione della sentenza delle Sezioni Unite 25 luglio 2007, n. 16412, ritenendo di poter evocare in giudizio nella presente controversia indifferentemente l’Agente della riscossione o l’Ente creditore e riproponendo le doglianze già avanzate in primo grado;

– La CTR accoglieva l’appello e, contro tale sentenza, l’Agenzia propone ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

– In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate in sede di controricorso dal contribuente, nel dettaglio: omessa indicazione delle parti – violazione di legge, invocata ai fini dell’art. 366 c.p.c., per non aver il ricorso indicato “quale Agenzia territoriale agiva in giudizio e senza indicare il nominativo del direttore pro tempore”; difetto di procura speciale rilasciata dalla ricorrente all’Avvocatura dello Stato, violazione di legge ai fini dell’art. 365 c.p.c.; violazione del principio di autosufficienza ai fini dell’art. 366 c.p.c., per non aver la ricorrente trascritto la motivazione della sentenza della CTR, omettendo di esporre analiticamente i motivi di appello del contribuente e alle ulteriori dettagliate articolazioni difensive effettuate in quella fase di giudizio; decadenza del diritto all’impugnazione ex art. 327 c.p.c. per proposizione del ricorso oltre il termine di legge; inammissibilità dell’unico motivo di ricorso in quanto succintamente articolato, senza richiamo del pertinente passaggio della sentenza censurato e delle previsioni di legge asseritamente violate;

– Le eccezioni sono destituite di fondamento, in quanto non è necessario per legge indicare nel ricorso di legittimità quale sia l’Agenzia territoriale coinvolta, nè il nome del suo direttore p.t., essendo unica l’Agenzia delle Entrate ricorrente in Cassazione, il cui legale rappresentante bene può essere individuato sulla base della sua qualità, nè è necessario il rilascio di una specifica procura speciale in presenza di una specifica convenzione di assistenza tecnica tra Avvocatura e Agenzia, la cui esistenza non è stata nemmeno contestata; non è poi richiesto, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, trascrivere la sentenza impugnata nel ricorso, allorquando come nel caso di specie sia stata prodotta in copia ed allegata e, in fatto, in ricorso ne sia stato esposto adeguatamente il contenuto anche i relazione ai motivi di appello riassunti e alle difese delle parti;

Inoltre, l’impugnazione è tempestiva, considerato che la sentenza gravata pacificamente non è stata notificata, e risulta depositata in data 14 dicembre 2010: da tale data decorre il termine un anno e 46 giorni, temine lungo operante al tempo ai fini dell’art. 327 c.p.c. tenuto anche conto della sospensione feriale al tempo vigente.

Orbene, il ricorso è stato portato alla notifica dalla ricorrente in data 20 dicembre 2011, come si evince dal timbro con sottoscrizione apposta dall’ufficiale giudiziario sulla relata, non impugnata con querela di falso. E’ poi irrilevante il perfezionamento della notifica in data successiva, per il noto fenomeno della dissociazione degli effetti della notifica per il notificante e il notificato, introdotto nel sistema sin dalla pronuncia della Corte Cost. n. 477 del 2002 secondo cui, in sintesi, per il notificante conta l’ultimo momento utile in cui consegna il plico all’ufficiale giudiziario, perdendo poi il controllo del perfezionamento del procedimento notificatorio non a lui imputabile. In conclusione, al 20 dicembre 2011 l’impugnazione della sentenza della CTR è tempestiva;

– Infine, l’unico motivo di ricorso non è inammissibile neppure in relazione alle restanti doglianze preliminari, essendo ben riconoscibile il paradigma normativo invocato e la parte della sentenza gravata censurata, in quanto è centrato sulla statuizione circa la mancata indicazione del responsabile del procedimento;

– Con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e della L. n. 212 del 2000, art. 7 – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 -, per aver la CTR affermato che la mancata indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento impugnata, giustifica l’annullamento dell’atto impositivo; il motivo, sicuramente da riferirsi al paradigma della violazione di legge di cui all’ art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, richiamato nella sua dizione letterale, è fondato, nei termini che seguono;

– La decisione della CTR, la quale ha ritenuto che, in ogni caso, anche ove la cartella impugnata fosse stata emessa in data precedente al primo giugno 2008, sarebbe affetta da annullabilità, si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale ha più volte statuito come la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1^ giugno 2008, pur essendo in violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), non è affetta nè da nullità, atteso che il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 36, comma 4 ter, convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto tale sanzione solo in relazione alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, nè è affetta da annullabilità (Cass. 21 marzo 2012 n. 4516; Cass. 12 gennaio 2016 n. 332);

– Dall’accoglimento del motivo discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla CTR, in diversa composizione, anche per consentire ai giudici d’appello l’accertamento della data di consegna della cartella esattoriale da parte dell’agente della riscossione all’ufficiale notificante per l’adempimento, considerato che l’indicazione del responsabile del procedimento, prevista dal D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4 ter, convertito con L. 28 febbraio 2008, n. 31, non si applica retroattivamente ai ruoli consegnati anteriormente al 1^ giugno 2008, come chiarito definitivamente dalla decisione della Cassazione SS.UU. 14 maggio 2010, n. 11722, e che non pare corretta la data del 23 febbraio 2009, riportata negli atti di entrambe le parti (cfr. p. 2 ricorso e p. 2 controricorso), se si pensa che la sentenza della CTP, si legge nella stessa sentenza della CTR impugnata, è stata “depositata il 2 dicembre 2008”, ossia anteriormente alla data indicata dalle parti come quella di consegna dell’atto impositivo all’ufficiale notificante;

– le spese di lite troveranno del pari regolamento in sede di rinvio.

P.Q.M.

la Corte, riunitasi nella medesima convocazione in data 24 ottobre 2018:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto, e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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