Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32444 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 06/06/2018, dep. 14/12/2018), n.32444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI Maria Giulia – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17482/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.M.;

– intimato –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n.

139/66/10 depositata il 24/05/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

6/6/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente, riconoscendogli la deducibilità di costi ritenuti dal fisco non deducibili per difetto di documentazione degli stessi;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a cinque motivi; il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR dato ingresso nel processo a documenti volontariamente sottratti all’ispezione dei verificatori e prodotti solo nel processo; tal violazione viene parimenti censurata D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, con il secondo motivo di ricorso, ulteriormente quale vizio motivazionale nel terzo motivo di ricorso e infine, in ultimo, nuovamente come vizio motivazione sotto il profilo dell’omessa su fatto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel quarto motivo di ricorso; tal ultima censura si articola quale vizio motivazionale per non aver la CTR dato conto in sentenza delle ragioni in forza delle quali a fronte della circostanza addotta e documentata dall’Ufficio relativa alla sottrazione a ispezione della documentazione probante la deducibilità dei costi da parte del contribuente, tali documenti sono stati nondimeno presi in considerazione, implicitamente, in quanto sul loro contenuto si è in concreto fondato l’accoglimento delle ragioni del contribuente; il quinto motivo censura come vizio motivazionale la gravata sentenza, per non avere il secondo giudice esplicitato le ragioni in forza delle quali dai documenti esaminati deriva la deducibilità dei costi risultandone certa l’esistenza e provata l’inerenza all’attività dell’impresa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– i primi quattro motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto costituenti in sostanza frammentazione di una censura unitaria;

– questa Corte ha già in altro caso ritenuto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13511 del 26/05/2008) che i documenti prodotti dal contribuente nel giudizio tributario in cui si controverta sull’IVA, dei quali abbia in precedenza rifiutato l’esibizione all’amministrazione finanziaria, non possono essere presi in considerazione ai fini del decidere, anche in assenza di una eccezione in tal senso dell’amministrazione resistente trattandosi di questione rilevabile d’ufficio;

– e ancora, si è precisato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 7011 del 21/03/2018) che in tema di accertamento, I’ omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica;

– dalla sentenza risulta invero del tutto impossibile comprendere le ragioni che hanno indotto il secondo giudice da ammettere in giudizio la documentazione sulla quale si è fondata la decisione di accoglimento del ricorso;

– dall’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso comporta l’assorbimento del quinto, divenuto irrilevante ai fini del decidere;

– la sentenza va quindi cassata con rinvio alla CTR che dovrà anche verificare, con valutazione di fatto preclusa in questa sede, in ordine alla volontarietà dell’azione del contribuente diretta a sottrarre all’ispezione i documenti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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