Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32442 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO A.P. Pasqualina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24434/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro-tempore,

rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi

n. 12;

– ricorrente –

contro

S.M.D., rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco

Paolo Sisto, elettivamente domiciliato presso lo studio legale

Balducci, sito in Roma, in Via Pier Luigi da Palestrina, n. 10,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia n. 53/7/2011 depositata il 13 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2018

dal Consigliere Luigi D’Orazio;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità del primo motivo di ricorso principale,

l’accoglimento del secondo motivo ed il rigetto del ricorso

incidentale del contribuente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M.D. presentava dichiarazione di adesione alla procedura di definizione dei carichi di ruolo pregressi ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, (con riduzione al 25% dell’importo iscritto a ruolo), versando la prima rata pari all’80% il 17-3-2003 e pagando la seconda rata, pari al 20%, oltre interessi, il 16-4-2009, quindi a distanza di cinque anni dal termine di legge fissato al 16-4-2004. Il concessionario riteneva la contribuente decaduta dal beneficio e provvedeva a richiedere, con avviso di intimazione, il pagamento dell’intero originario carico fiscale iscritto a ruolo, decurtato delle somme già pagate.

2. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale, la quale osservava che l’impugnazione proposta dalla Agenzia delle entrate poteva essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità, ma che si poteva superare tale profilo e rigettare nel merito il gravame, in quanto il ritardato pagamento della seconda rate del condono non impediva il perfezionamento dello stesso.

3. Avverso tale ultima sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4. Resisteva con controricorso la contribuente.

5. Restava intimata la concessionaria alla riscossione, nonostante la rituale notifica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, in quanto le censure avanzate con l’atto di appello erano specifiche e calibrate sulla ratio della decisione di prime cure.

1.1. Tale motivo è fondato.

Invero, la Commissione regionale ha ravvisato la sussistenza di una ipotesi di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia delle entrate per difetto di specificità dei motivi di impugnazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53,(“…l’atto di appello risulta privo di motivi specifici…che…questa Commissione dovrebbe dichiarare inammissibile”).

Tuttavia, nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria ribadisca e riproponga in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere di impugnazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, (Cass.Civ., 30393/2017), atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di visi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. Civ., 22 maggio 2017, n. 1226).

Nella specie, la sentenza della Commissione provinciale aveva affermato che nessuna norma prevedeva la decadenza dal condono, presentato ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, in conseguenza del mancato pagamento della seconda rata.

L’appello articolato dalla Agenzia delle entrate ha censurato specificamente la ratio di tale decisione, affermando, tra l’altro, che la L. n. 289 del 2002, art. 12, “non confermava la validità del condono nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di quanto previsto ed in particolare delle rate successive”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 12, commi 1 e 2, ed L. n. 212 del 2000, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3”, in quanto per il perfezionamento della definizione dei carichi di ruolo di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12, è necessario il pagamento tempestivo della seconda rata entro il 16-4-2004, non essendo sufficiente il pagamento della prima rata entro il 164-2003. L’avvenuto pagamento della seconda rata il 16-4-2009, dopo cinque anni dalla scadenza, ha impedito il perfezionamento della definizione.

2.1. Tale motivo è fondato.

Invero, la L. n. 289 del 2002, art. 12, prevede, con riferimento ai carichi inclusi nei ruoli fino al 31-12-2000, l’estinzione del debito senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, da corrispondersi per l’80% con la prima rata entro il 16-42003 e dell’importo residuo entro il 16-4-2004.

La contribuente, invece, dopo aver versato la prima rata tempestivamente, ha proceduto al pagamento della seconda rata solo il 16-4-2009, quindi a distanza di cinque anni dalla scadenza del termine previsto dalla legge al 16-4-2004.

Sul punto questa Corte ha affermato, con orientamento ormai consolidato, che la L. n. 289 del 2002, art. 12, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al cit. art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente (Cass. Civ., 6 ottobre 2010, n. 20746; Cass. Civ., 11669/2016).

3. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va respinto il ricorso introduttivo della contribuente.

4. In ragione della soccombenza le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della resistente e si liquidano come da dispositivo. Le spese dei gradi di merito vanno interamente compensate tra le parti per la peculiarità della controversia.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Condanna la resistente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA