Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32440 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. II, 11/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/12/2019), n.32440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28861/2015 proposto da:

L. ELETTRICITA’ DI L.G.G. & C. SAS,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.G.G. BELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato LUCA PARDINI, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIACOMO CIARDELLI, SIMONA BERTELLOTTI;

– ricorrente –

contro

BAGNO MARISA DI R.C. & C. SAS, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CARLUCCIO, rappresentato e difeso dall’avvocato DENISE D’ANNIBALLE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1678/2015 del TRIBUNALE di LUCCA, depositata

il 09/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Lucca, con sentenza pubblicata il 9 ottobre 2015 e notificata a mezzo pec il 16 ottobre 2015, ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Viareggio n. 513 del 2011 e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta dalla s.a.s. L. Elettricità di L.G., Ga. e C. nei confronti della s.a.s. Bagno Marisa di R.C. & C.

1.1 Il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione della società Bagno Marisa avverso il decreto ingiuntivo che le intimava il pagamento di Euro 1.560,00 in favore della società L. a titolo di corrispettivo per lavori eseguiti presso lo stabilimento balneare.

2. Il Tribunale, dopo avere ritenuto inammissibile la produzione documentale dell’appellata per violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, ha confermato che la società L. non aveva diritto al pagamento in ragione sia della cattiva esecuzione dei lavori di realizzazione dell’impianto elettrico – concausa dei danni subiti dalla committente, secondo quanto accertato in sede di ATP – sia della carenza di prova dell’esecuzione dei lavori indicati nella fattura azionata.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza L. Elettricità di L.G., Ga. e C. s.n.c., sulla base di quattro motivi ai quali resiste Bagno Marisa di R.C. & C. s.a.s. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis. 1 c.p.c..

Il ricorso, già fissato per la decisione all’adunanza camerale del 9 gennaio 2019, è stato rinviato a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione in tema di procedibilità rimessa dalla Sezione Terza con ordinanza n. 28844 del 2018, siccome rilevante nel presente giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si dà atto che le Sezioni Unite, con la sentenza 25 marzo 2019 n. 8312, hanno risolto la questione rimessa con l’ordinanza n. 28844 del 2018, affermando che, nel caso in cui la documentazione relativa alla notificazione della sentenza impugnata effettuata a mezzo pec, prodotta dalla parte ricorrente ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 3, risulti non asseverata, il ricorso per cassazione deve ritenersi procedibile se la controparte non abbia disconosciuto la conformità della predetta documentazione all’originale.

1.1. Il ricorso in esame è dunque procedibile, in mancanza di specifica contestazione, da parte della controricorrente, della documentazione depositata dalla ricorrente.

2. Con il primo motivo è denunciata violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 e si lamenta che il Tribunale aveva omesso di motivare la ritenuta inammissibilità della produzione documentale di parte appellante, in particolare avuto riguardo alla perizia redatta dall’ing. C.G., che era stata depositata in data 28 febbraio 2014 in altro giudizio (R.G. 60089/2010) tra la società Bagno Marisa e le imprese responsabili dei lavori.

2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 295 c.p.c. e si lamenta la mancata sospensione del giudizio, in attesa della definizione di quello pendente dinanzi al medesimo Tribunale (R.G. 60089/2010).

3. Con il terzo motivo è denunciata violazione dell’art. 252 c.p.c., nonchè nullità della sentenza e si contesta che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente le conclusioni raggiunte dal CTU.

4. Con il quarto motivo è denunciata violazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e si contesta il quantum della condanna alle spese di lite sul rilievo che, in assenza istruttoria, il giudice avrebbe dovuto applicare gli importi minimi previsti dalla tariffa professionale.

5. Il primo motivo è fondato, essendo erronea l’applicazione al giudizio in esame dell’art. 345 c.p.c., nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, che pone il divieto assoluto di nuove produzioni documentali in appello, salva la prova della non imputabilità della mancata tempestiva produzione nel giudizio di primo grado.

Come più volte affermato da questa Corte, stante il difetto di una disciplina transitoria, la norma processuale come modificata trova applicazione, in base al principio tempus regit actum, solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della stessa legge, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (ex plurimis, Cass. 09/11/2017, n. 26522; Cass. 14/03/2017, n. 6590), mentre nel giudizio in esame la sentenza di primo grado risulta pubblicata il 2 agosto 2012.

In definitiva, il giudizio sull’ammissibilità della produzione documentale dell’appellante L. Elettricità avrebbe dovuto essere svolto sulla base del previgente testo dell’art. 345 c.p.c., comma 3, che impone al giudice di argomentare sulla indispensabilità della documentazione (Cass. Sez. U 04/05/2017, n. 10790; Cass. 31/08/2015, n. 17341; Cass. 23/07/2014, n. 6745).

6. Rimangono assorbiti i motivi secondo, terzo e quarto che concernono questioni necessariamente in discussione per effetto della cassazione con rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Lucca in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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