Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3244 del 18/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3244 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via
dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende
per legge-

Ricorrente
Contro

The Government Pension Investment Fund, quale successore universale dell’ente The Pension Welfare Service Public Corporation, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma, viale di Villa Massimo n. 57, presso l’avv. Macconi Gian
Franco, che lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti Gerardo M. Boniello, Giuliana
Polacco, Barbara Faini e Guido Brocchieri, giusta procura in atti———Controricorrente
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo n.
374/13/9 depositata il 19/9/2013;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 13/1/2016 dal
Dott. Marcello Iacobellis;
Udito l’avv. Brocchieri per il controricorrente;
Svolgimento del processo

Corte Suprema di Cessazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 4930/14

Ordinanza pag. 1

Data pubblicazione: 18/02/2016

La controversia promossa da

The Government Pension Investment Fund

contro

l’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di Pescara, ha ad oggetto l’impugnativa del diniego di rimborso della differenza tra quanto versato a titolo di imposta sugli interessi ricevuti su titoli di stato italiani, e quanto effettivamente dovuto in base all’art. 11 della Convenzione Italia-Giappone del 20 marzo 1969, ratificata e resa esecutiva con L. n. 855 del 1972.

della Ci? di Pescara n. 647/4/10 che aveva accolto il ricorso del The Government Pension Investment Fund. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso The Government Pension Investment Fund .
A seguito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’udienza del 13/1/2016 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio, con rituale comunicazione alle parti costituite.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, 46 e 47
del dpr 445/2000 in relazione all’art. 360 ,I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR ha ritenuto che “il GIPF poteva avvalersi dell’autocertificazione per dimostrare la sua qualità di
beneficiario effettivo degli interessi”.
La censura è infondata. L’art. 3 comma 3 del d.p.r. 445/2000 consente l’utili77a7ione delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e47 anche a soggetti estranei a Paesi dell’Unione
Europea, “nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”. Avendo l’ente controricorrente, con sede in Giappone- giusta attestazione delle autorità fiscali giapponesi-, formulato la propria richiesta di rimborso “in applicazione” della Convenzione contro le doppie
imposizioni Italia-Giappone del 20 marzo 1969, ratificata e resa esecutiva con L. n. 855 del
1972, deve ritenersi legittimo l’utilizzo dell’autocertificazione da parte dell’ente medesimo.
Peraltro, con nota del 10/7/2013, Prot. N. 2013/84404, la stessa Agenzia, nell’approvare i
modelli di domanda per il rimborso di dividendi o interessi con aliquota ridotta sui redditi
corrisposti a soggetti non residenti in forza delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
sui redditi — prevede che la qualità di beneficiario degli interessi venga attestata a mezzo di
autocertificazione (MODELLO B — INTERESSI DICHIARAZIONE DEL BENEFICIARIO
O DEL SUO RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

Corte Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T— R.G. n. 4930/14

Ordinanza pag. 2

Con la decisione in epigrafe, la CTR ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza

Il sottoscritto

in qualità di

Dichiara — di essere / che l’ente

è residente in

ai sensi della Convenzione con
di imposta

per il periodo / i periodi

; — di essere / che l’ente sopraindicato è il beneficiario effettivo

degli interessi).

c.c. 46 e 47 del dpr 445/2000, nonché dell’art. 7 comma 4 del d.lgs. 546/92 , con riferimento
all’art. 360 n. 3 c.p.c.: nessun valore potrebbe essere riconosciuto all’autocertificazione
nell’ambito del processo.
La censura è infondata. Vero è che questa Corte ha ritenuto priva di efficacia in sede giurisdizionale l’autocertificazione (Sez. 5, Sentenza n. 6755 del 19/03/2010); va tuttavia rilevato che, nel caso in esame, l’autocertificazione risulta allegata alla domanda di rimborso
presentata in sede amminisfrativa”conformandosi alle istruzioni contenute nel sito internet

dell’Agenzia”, di talchè va riconosciuta alla stessa attitudine certificativa e probatoria ( v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4556 del 26/02/2014)
Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.
La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la
compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese dl giudizio.
Così deciso in Roma, 13/1/2016

Il Pres dent st.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697

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