Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3244 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3244 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4917-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, so ggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

a20
1/

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
ESPOSITO ANNA;
– intimata –

del 16.11.2012, depositata il 30/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 04917 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2024/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO

R.g.n. 4917-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2024 del 30 novembre 2012, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza di un Giudice di Pace,
che aveva accolto la domanda di Anna Esposito, intesa ad ottenere il risarcimento del
danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il pagamento delle bollette di
energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma,

4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui l’Autorità per L’Energia Elettrica
ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il servizio di distribuzione e vendita
dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto, non aveva informato l’attore
della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così violando gli oneri di informazione su
di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero <>, sia
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Est. Consl Raffaele Frasca

R.g.n. 4917-13 (ud. 16.1.2014)

la norma del primo comma dell’art. 75, lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito
dall’art. 81 del detto d.1., secondo il quale il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di
cassazione <>.
Poiché la riportata lettera b), nel disporre l’obbligo di intervenire e concludere del

Pubblico Ministero presso questa Corte si riferisce alle udienze pubbliche delle sezioni
semplici facendo espressa eccezione per quelle che si svolgono presso la Sesta Sezione,
che è quella indicata nell’art. 376, primo comma, primo periodo, come “apposita sezione”,
è palese che il legislatore ha voluto in tal modo riconoscere la legittimazione della Sesta
Sezione a tenere udienze pubbliche escludendo, però, che ad esse sia obbligatoria la
partecipazione del Pubblico Ministero, che, dunque, potrà eventualmente intervenire in tali
udienze ai sensi del terzo comma dell’art. 70 c.p.c. E ciò non diversamente da come lo
potrà fare nelle adunanze della Corte ai sensi dell’art. 380-bis e 380-ter c.p.c.
§1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200
del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare
il contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.”, nonché
“omessa motivazione su punti decisivi della controversia”, sotto il profilo che
erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del contratto
all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva, invece,
trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
4
Est. Coks. Raffaele Frasca

R.g.n. 4917-13 (ud. 16.1.2014)

sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Il quarto motivo deduce “insufficiente motivazione in ordine a fatti decisivi e
controversi” e lamante che il Tribunale non abbia motivato adeguatamente sull’efficacia
integrativa della deliberazione, nonostante il suo tenore indeterminato.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.

§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione, invocata anche dalla ricorrente (come nelle altre) ed alle cui
ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di
diritto: <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che «Nella
logica del sistema di cui alla 1. n. 481 del 1995, la previsione del potere di integrazione del
contratto di utenza, esercitabile dall’A.E.E.G. nei sensi su indicati, è certamente
espressione non di supplenza, ma di imposizione di un regolamento ritenuto
autoritativamente dovuto>>.
§3. Il ricorso è, dunque, accolto per quanto di ragione sulla base dello scrutinio
complessivo ed unitario dei primi quattro motivi e la sentenza è cassata.
Gli altri motivi, essendo basati sul presupposto che la nota delibera avesse svolto
efficacia integrativa, restano assorbiti.
§4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio, potendo la
causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono accertamenti di fatto per ritenere
che l’appello proposto dall’Enel fosse fondato e che la domanda proposta dall’utente, in
accoglimento dello stesso ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace resa in primo
grado, debba essere rigettata.
Al riguardo, la sua infondatem emerge, infatti, anche per il profilo subordinato,
inerente il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione: è evidente che, se la
delibera non ha integrato il contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de
quo non può essere insorto.

§5. Le spese delle fasi di merito, sulle quali questa Corte deve provvedere, possono
essere integralmente compensate, giacché è notorio che nella giurisprudenza di merito la
questione di diritto dell’efficacia della norma della nota deliberazione è stata decisa in
modi opposti.

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Est. ConslIkaffaele Frasca

R.g.n. 4917-13 (ud. 16.1.2014)

Le spese del giudizio di cassazione seguono invece la soccombenza e si liquidano in
dispositivo ai sensi del d.m. n. 140 del 2012.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione riguardo ai primi quattro motivi.
Dichiara assorbito gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi
accolti e, pronunciando sul merito, accoglie l’appello dell’Enel contro la sentenza di primo
grado e rigetta la domanda di Anna Esposito. Compensa le spese dei gradi di merito.
Condanna Anna Esposito alla rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di
cassazione, liquidate in euro seicento, di cui duecento per esborsi, oltre accessori come per
legge.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3 il 16 gennaio
20

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