Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3244 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10224/2009 proposto da:

SE.RI.T. SICILIA S.P.A. – Agente della riscossione per la Provincia

di Agrigento ((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. G. BELLI 122,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ANTONIO SINESIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAPONNETTO Vincenzo, per delega

in calce alla copia notificata della sentenza;

– ricorrente –

contro

M.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA UBALDO DEGLI UBALDI 272, presso lo studio dell’avvocato

UMBERTO ILARDO, rappresentata e difesa dall’avvocato LO GIUDICE

Vincenzo, per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI CANICATTI’;

– intimato –

avverso la sentenza n. 42/2009 del TRIBUNALE di AGRIGENTO, depositata

il 13/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Fatto

La Sig.ra M.G., con citazione del 14 settembre 2007 conveniva in giudizio il Comune di Canicattì e la SE.RI.T. Sicilia S.p.A., dinanzi al Tribunale di Agrigento, giudice dell’esecuzione, per ottenere, previa sospensione, la dichiarazione di illegittimità e/o nullità della iscrizione di ipoteca sugli immobili di sua proprietà, effettuata dalla società convenuta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1, in relazione a numerose cartelle esattoriali emesse per il pagamento della TARSU e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno cagionato.

Il Tribunale adito, ritenuta la propria giurisdizione, ha accolto in parte la domanda: ha dichiarato inesistente la pretesa creditoria, ordinando per l’effetto la cancellazione dell’ipoteca, ed ha rigettato la richiesta di risarcimento.

La SE.RI.T. ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale, sulla base di quattro motivi. La Sig. M. resiste con controricorso.

Diritto

Il ricorso appare fondato in relazione al primo motivo, attinente alla giurisdizione, assorbiti gli altri.

Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso sollevata dalla parte resistente, la quale assume, erroneamente, che la sentenza avrebbe dovuto essere impugnata mediante appello. L’eccezione è infondata, perchè l’art. 616 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis, vale a dire il testo sostituito dalla L. n. 52 del 2006, art. 14 (in vigore dal 1 marzo 2006), prevedeva espressamente la non impugnabilità della decisione sulla opposizione all’esecuzione. Infatti, la sentenza impugnata è del 9 gennaio 2008 ed il ricorso è dell’11 aprile 2009, per cui il caso in esame sfugge anche alla successiva riforma (in vigore dal 4 luglio 2009) che ha abolito l’ultima parte dell’art. 616 c.p.c., laddove disponeva che “La causa è decisa con sentenza non impugnabile”. Pertanto, nella specie, trattasi di ricorso proposto ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.

Nel merito, il ricorso erroneamente è stato proposto dinanzi al giudice ordinario dell’esecuzione, atteso che ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e bis), aggiunta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 26 quinquies, conv. in L. n. 248 del 2006, in vigore dal 12 agosto 2006, le iscrizioni di ipoteca sugli immobili di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, e successive modificazioni, vanno impugnati dinanzi al giudice tributario. Nella specie, la domanda introduttiva del giudizio è stata proposta con citazione del 14 luglio 2007, quindi dopo l’entrata in vigore della novella del 2006, quindi l’azione andava proposta dinanzi alla commissione tributaria competente per territorio. I precedenti di questa Corte, citati dalla parte resistente, a sostegno della legittimità della domanda proposta dinanzi al giudice ordinario (Cass. 2053/2006, 875/2007), sono relativi domande proposte prima della riforma del 2006 (lo stesso vale anche per le ordinanze 5286/2009 e 6594/2009).

Anche le contestazioni formulate dalla contribuente avverso le cartelle esattoriali, sulla base delle quali è stata poi effettuata l’iscrizione dell’ipoteca, andavano proposte con ricorso al giudice tributario. Infatti, il ruolo e le cartelle di pagamento vanno impugnate dinanzi alle commissioni tributarie, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. d).

Il difetto di giurisdizione del giudice adito, che travolge la sentenza impugnata, rende inutile l’esame delle censure che attengono al merito della pretesa tributaria, che vanno esaminate dal giudice competente. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui si pronuncia sulla legittimità dei provvedimenti impositivi e di tutela dell’obbligazione tributaria (iscrizione di ipoteca). Resta ferma la statuizione relativa al rigetto della domanda di risarcimento avanzata dalla contribuente che non è travolta dal difetto di giurisdizione e non è stata impugnata dalla parte interessata.

Conseguentemente, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata in relazione a quanto accolto, con rinvio della causa dinanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio.

Considerato che l’errore nella scelta giurisdizionale è stato commesso all’indomani della riforma del 2006, mentre ancora la giurisprudenza di questa Corte, in fattispecie analoghe, indicava la giurisdizione del giudice dell’esecuzione, appare equo compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione a quanto accolto, e dichiara la giurisdizione del giudice tributario quanto alla domanda relativa alla impugnazione dell’iscrizione di ipoteca e degli atti presupposti. Rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale competente per territorio e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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