Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3244 del 09/02/2018


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 3244 Anno 2018
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ben Hamida Yassine, domiciliato in Roma presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso, giusta nomina in atti, dall’avv. Livio Lantino
che dichiara di voler ricevere le cumunicazioni
relative al processo al fax n. 051/332960 e alla p.e.e.
livio.lantino@postecert.it ;

ricorrente

nei confronti di
Prefettura di Modena e Ministero dell’Interno, in
persona del Ministro e del Prefetto pro tempore;
2017
– intimati –

Data pubblicazione: 09/02/2018

avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Modena
emessa il 28 luglio 2015 e depositata il 10 agosto
2015;

Rilevato che
1. Con il decreto del Prefetto della provincia di

all’interessato in pari data, è stata disposta
l’espulsione dal territorio dello Stato del
cittadino

tunisino

Ben Hamida Yassine.

Contestualmente, è stato richiesto alla
Questura di emettere un provvedimento per
l’accompagnamento coattivo alla frontiera a
mezzo della forza pubblica, stante la sua
ritenuta pericolosità e il pericolo di fuga,
nonché l’obbligo per Ben Hamida Yassine di non
far rientro nel territorio italiano per 10 anni
poiché considerato soggetto pericoloso ex art.

13 d.lgs n. 286/1998.
2. Il

Questore

di

Modena

ha

disposto

l’accompagnamento immediato alla frontiera
previa convalida da parte del Giudice di Pace
resa all’esito dell’udienza del 27 aprile 2015.
3. Avverso il suddetto decreto di espulsione il
sig. Ben Hamida Yassine ha proposto opposizione
dinanzi al Giudice di Pace di Modena e
quest’ultimo l’ha respinta con ordinanza del 28
luglio 2015 – 10 agosto 2015 rilevando la sua
presenza irregolare in Italia, il suo ingresso
2

Modena, emesso il 27/04/2015 e notificato

nell’Unione europea sotto il falso nome di
Bahloul Yassine e l’omessa presentazione della
domanda di permesso di soggiorno nonché la
condanna a nove anni di reclusione per il reato
di sequestro di persona a scopo di rapina e
estorsione e le denunce penali per detenzione e

di pace che le predette circostanze nonché la
condizione di disoccupazione legittimassero
l’espulsione e i conseguenti provvedimenti.
4. Ben Hamida Yassine propone ricorso per
cassazione con cinque motivi: a) violazione
dell’art. 360 c.p.c. primo coma n.5, mancanza
di coerenza ed estraneità tra quanto ritenuto
dal giudice di Pace di Modena nella propria
ordinanza rispetto alla decisione finale; 2)
art. 360 c.p.c primo coma n.3; violazione art.
13 comma 2 Dlgs. n. 286/1998 e successive
modificazioni e integrazioni, dell’art. 1 della
L.1423/1956 e successive modificazioni e
integrazioni. 3) art. 360 c.p.c. primo comma
n.5: omesso esame di fatti e circostanze
oggetto di discussione e decisivi ai fini del
decidere; 4) art. 360 c.p.c primo comma n.3 e
5: violazione art. 13 comma 14 Dlgs. 286/1998 e
successive modificazioni e integrazioni ed
omesso esame circa un punto decisivo per il
giudizio; 5) art. 360

c.p.c primo comma n.3 e

5: violazione art. 13 coma 2 Dlgs. 286/1998 e

3

spaccio di stupefacenti. Ha ritenuto il Giudice

e

successive modificazioni e integrazioni ed
omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio.
RITENUTO CHE
5. Il ricorso è inammissibile per difetto di
procura dell’avv. Livio Luca Corrado Lantino a

nel presente giudizio. Nell’epigrafe del
ricorso si menziona la dichiarazione di nomina
del difensore di fiducia nonché la conferma di
nomina a verbale dell’udienza di convalida del
24 aprile 2015 avanti il Giudice di pace di
Modena che non risulta acquisita agli atti.
6.

Il

ricorso

va

pertanto

dichiarato

inammissibile senza statuizioni sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 ottobre 2017.
Il Giudice estensore
into Biso

rappresentare e difendere Ben Hamida Yassine

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