Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32434 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 14/12/2018), n.32434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 16395/2012 R.G. proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Falcone,

elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.

287, presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– controricorrente –

EQUITALIA SUD SPA (già Equitalia E.Tr. SPA), rappresentata e difesa

dall’avv. Marco Fiertler, elettivamente domiciliata presso il suo

studio in Roma, via Tarvisio n. 2.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria, sezione 8, n. 83/08/11, pronunciata il 10/06/2010,

depositata il 20/05/2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2018

dal Consigliere Riccardo Guida;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Stanislao De Matteis, che ha concluso chiedendo il rigetto

del primo motivo, inammissibile il secondo motivo, in subordine

rigetto, rigetto del terzo, quarto e quinto motivo, inammissibile il

sesto motivo, in subordine rigetto, assorbito il ricorso incidentale

di Equitalia;

udito l’avv. Francesco Falcone;

udito l’avv. Paolo Canonaco.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La controversia riguarda l’opposizione, proposta da S.A., nei confronti dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia E.Tr. Spa, avverso una cartella di pagamento per IRPEF, addizionale regionale, IRAP e IVA, conseguente a tre avvisi di accertamento, divenuti definitivi in assenza d’impugnazione, per gli anni d’imposta 1999, 2000 e 2001.

La Commissione tributaria provinciale di Cosenza, con sentenza 356/07/2008, accolse il ricorso del contribuente ed annullò la cartella, per inesistenza della notifica, per mancanza della relata di notifica.

La decisione di primo grado è stata impugnata dall’Agenzia delle entrate e da Equitalia E.Tr. Spa; la Commissione tributaria regionale della Calabria, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello di Equitalia e, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia, ha riformato la sentenza impugnata, annullando la cartella di pagamento.

Il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello di Equitalia perchè proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado.

Quanto all’appello dell’Ufficio, la CTR ha dichiarato inammissibile, quale motivo nuovo, il difetto della propria legittimazione passiva sollevato dall’Agenzia; ha, invece, affermato l’erroneità della decisione di primo grado ravvisando la regolarità della notifica della cartella a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Infine, ha disatteso i rilievi di nullità della cartella, riproposti dal contribuente.

Per la cassazione ricorre il contribuente, con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; Equitalia Sud Spa (subentrata a Equitalia E.Tr. Spa) resiste con autonomo controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, cui resiste il contribuente con controricorso; Equitalia ha depositato una memoria ex art. 372 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

a. Preliminarmente, si rileva la carenza di legittimazione processuale del controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non è stato parte nel giudizio di merito ed è oramai estraneo al contenzioso tributario dopo la creazione delle agenzie fiscali.

L’intervento spontaneo della compagine ministeriale in cassazione è, dunque, inammissibile e il ricorso del contribuente va esaminato unicamente riguardo all’Agenzia delle entrate, che è la sola ad avere la legitimatio ad causam (Cass. 20/11/2015, n. 23754; 19/08/2015, n. 16955; 14/06/2017, n. 14850).

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità del procedimento e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di legge (art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) e delle regole del giusto processo, per non avere la CTR dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, per carenza d’interesse, posto che la sentenza di primo grado aveva annullato la cartella per mancanza della relata di notifica, ossia per un vizio proprio della cartella medesima, addebitabile a Equitalia e non all’Agenzia e, conseguentemente, la sentenza d’appello non aveva inciso sugli atti emessi dalla stessa Agenzia.

2. Con il secondo motivo, la censura contenuta nel precedente mezzo è prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2.1. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

L’assunto del contribuente si pone in contrasto con il costante orientamento della Corte, al quale il Collegio intende aderire, secondo cui: “In tema di disciplina della riscossione delle imposte mediante iscrizione nei ruoli, nell’ipotesi di giudizio relativo a vizi dell’atto afferenti il procedimento di notifica della cartella, non sussiste litisconsorzio necessario tra l’Amministrazione Finanziaria ed il Concessionario alla riscossione, nè dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all’ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell’impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, nè da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all’impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Così statuendo, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, rilevando, peraltro, che, nella specie, i vizi accertati nella decisione di primo grado in relazione alla pretesa tributaria riguardavano sia il suo fondamento – iscrizione a ruolo – sia il procedimento notificatorio della cartella, sicchè erroneamente era stata esclusa la legittimazione dell’Amministrazione Finanziaria alla sua impugnazione).” (Cass. 7/05/2014, n. 9762).

La CTR ha correttamente applicato questo principio di diritto, laddove essa ha riconosciuto la sussistenza della legittimazione passiva dell’Agenzia, rispetto alla domanda di annullamento della cartella del contribuente e, implicitamente, la legittimazione dell’Ufficio – titolare della pretesa impositiva e, perciò, interessato al giudizio, ai sensi dell’art. 100 c.p.c. – ad impugnare la sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella di pagamento per un vizio di notifica.

3. Con il terzo motivo si fanno valere la nullità del procedimento e della sentenza, nonchè la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, perchè la CTR non avrebbe dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia per carenza di una specifica censura della ratio decidendi della sentenza di primo grado, che aveva annullato la cartella per inesistenza della notifica.

3.1. Il motivo è infondato.

La tesi giuridica del contribuente è smentita dal tenore dell’appello dell’Ufficio (desumibile dal passo dell’atto di gravame dell’Agenzia riprodotto in seno al ricorso per cassazione), secondo cui l’impugnazione della cartella di pagamento, da parte dell’interessato, avrebbe sanato, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., “qualsiasi eventuale vizio di notifica della stessa”, il che (per quanto adesso rileva) significa che l’Agenzia ha esplicitamente inteso confutare la ratio decidendi della decisione di primo grado che, come suaccennato, aveva annullato la cartella per un vizio di notifica.

4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità del procedimento e della sentenza d’appello per violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, e art. 345 c.p.c. e delle regole del giusto processo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello dell’Agenzia che, nel giudizio di gravame, aveva proposto domande ed eccezioni nuove, eccependo, per la prima volta nel giudizio di gravame, che la proposizione del ricorso avesse sanato la notifica della cartella, ai sensi dell’art. ex art. 156 c.p.c..

4.1. Il motivo è infondato.

Osserva la Corte che l’allegazione, da parte dell’Agenzia, dell’efficacia sanante, ex art. 156 c.p.c.., dell’impugnazione dell’atto impositivo ad opera del contribuente costituisce una mera difesa, volta a confutare le ragioni che sorreggono il ricorso della controparte; per converso, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, sancito dal cod. trib., art. 57, comma 2, riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (o in senso proprio), vale a dire l’allegazione, da parte del contribuente, di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale, non già le “mere difese”, argomentazioni o prospettazioni, tramite le quali l’Amministrazione finanziaria contesti la fondezza di un’eccezione avversaria (Cass. 4/04/2018, n. 8313; 7/06/2013, n. 14486).

5. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza d’appello la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere erroneamente affermato che l’Agente per la riscossione possa procedere alla notificazione della cartella di pagamento senza ricorrere all’intervento di una persona fisica abilitata, nelle forme di legge, a notificare gli atti ed a redigere una relata di notifica.

6. Con il sesto motivo la censura contenuta nel precedente mezzo è prospettata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

6.1. Il quinto e il sesto motivo, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

La soluzione giuridica prescelta dalla CTR, ai fini del riconoscimento della validità della notifica della cartella per posta, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, è conforme al fermo indirizzo della Corte che, affrontando il tema del decidere, ha stabilito che: “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente del cit. art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.” (Cass. 19/03/2014, n. 6395; in senso conforme: Cass. 6/03/2015, n. 4567; 17/10/2016, n. 20918).

7. Si passa, quindi, all’esame del ricorso incidentale condizionato di Equitalia Sud Spa.

7.1. Preliminarmente, osserva la Corte che è infondata l’eccezione di inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del controricorso e del ricorso incidentale del medesimo ente, per “inefficacia e/o invalidità” della procura alle liti, rilasciata da un soggetto che non ha provato il suo potere di rappresentanza sostanziale della società, sollevata dal contribuente nel controricorso al ricorso incidentale condizionato dell’Agente per la riscossione.

Equitalia Sud Spa, con memoria ex art. 372 c.p.c., ha depositato una copia della procura speciale notarile del 14/10/2011 che conferiva a C.L. la rappresentanza sostanziale della società; quest’ultimo, pertanto, ha legittimamente rilasciato, al legale dell’Ente, la procura speciale alle liti per il giudizio per cassazione.

7.2. Per effetto dell’assorbimento del ricorso incidentale condizionato di Equitalia Sud Spa, di cui si dirà di seguito (cfr. p. 8), è del pari assorbita la censura del ricorrente (anch’essa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale) d’inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità dell’anzidetto ricorso incidentale, per essersi formato nei confronti di Equitalia Sud Spa (subentrata a Equitalia E.Tr. Spa) il giudicato sulla sentenza di primo grado, per l’inammissibilità dell’appello proposto da Equitalia E.Tr. Spa, per scadenza dei termini per impugnare, laddove, invece, l’identica censura rivolta, dalla stessa parte, al controricorso di Equitalia Sud Spa, si appalesa infondata, posto che quest’ultima si è costituita, nel presente giudizio, su impulso processuale del contribuente.

7.3. Considerazione omogenee a quelle appena espresse valgono al fine di ritenere, per un verso, assorbita l’eccezione del contribuente d’inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità del ricorso incidentale di Equitalia Sud Spa (subentrata a Equitalia E.Tr. Spa), per inammissibilità del suo appello, in quanto proposto da un legale (l’avv. Marco Fiertler) privo di una valida procura alle liti; per altro verso, infondata l’identica eccezione rivolta, dal contribuente, al controricorso di Equitalia Sud Spa, il cui difensore, come in precedenza stabilito (cfr. p. 7.1.), è munito di una valida procura alle liti per la difesa in questo grado del giudizio.

8. Con il primo motivo (di ricorso incidentale condizionato), Equitalia Sud Spa denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 285 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 170 c.p.c., e dell’art. 327 c.p.c., in combinato disposto con la L. n. 69 del 2009, art. 58, nonchè, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e falsa applicazione delle norme appena indicate, per avere la CTR dichiarato tardivo e, perciò, inammissibile l’appello dell’Agente per la riscossione, per decorrenza del termine breve per impugnare, sebbene ad esso non fosse stata notificata la sentenza di primo grado, non la conseguenza che l’atto di gravame, dalla stessa proposto entro il termine lungo per impugnare, di cui all’art. 327 c.p.c., doveva considerarsi tempestivo.

9. Con il secondo motivo (di ricorso incidentale condizionato) si fanno valere, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23,come è scritto nel controricorso: “Relativamente alla mancata valutazione delle controdeduzioni svolte da questa difesa nel giudizio dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza (…) depositate in ritardo rispetto al termine di sessanta giorni previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 1”, (cfr. pagg. 20, 21 del controricorso).

9.1. Il ricorso incidentale condizionato è assorbito per effetto del rigetto del ricorso del contribuente (Cass. sez. un. 25/03/2013, n. 7381).

10. In definitiva: il ricorso del contribuente va rigettato, mentre il ricorso incidentale condizionato di Equitalia Sud Spa va dichiarato assorbito.

11. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; restano compensate le spese processuali con Ministero dell’Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 13.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito; condanna il contribuente a pagare a Equitalia Sud Spa le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 13.000,00, a titolo di compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge, nonchè agli esborsi liquidati in Euro 200,00, compensa le spese relative al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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