Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32433 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32981-2018 proposto da:

K.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO

GILARDONI;

– ricorrente –

Contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONI.

Fatto

RILEVATO

Che:

viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 5436 del 26.9.2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che non svolge difese il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis

c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

in via pregiudiziale, il ricorrente pone tre questioni di legittimità costituzionale:

a) con la prima, lamenta l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, così come convertito dalla L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, e art. 77 Cost., comma 2, della, per mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, per quanto concerne il differimento della sua entrata in vigore;

b) con la seconda, deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, lett. g), per violazione degli artt. 3, comma 1, 24, comma 1 e 2,111, comma 1, 2 e 7, della Cost., nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione sia di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado;

c) con la terza, deduce l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, così come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, n. 3 septies, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, essendo stata eliminata la possibilità di proporre appello avverso le decisioni del tribunale;

– che l’unico effettivo motivo censura la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– che le questioni di illegittimità costituzionale sono manifestamente infondate;

– che, infatti, questa Corte ha già chiarito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza poichè la diposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa rilò rma processuale di entrare a regime” (Cass. n. 17717/2018);

– che, del pari, si è già precisato come “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitalea del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Cass. n. 17717/2018);

– che, infine, è stato costantemente ribadito da questa Corte, oltre che dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 30 luglio 1997, n. 288, che “l’ordinamento costituzionale non impone il doppio grado giurisdizionale, lasciando libero il legislatore di fissare deroghe in proposito, ove giustificate da criteri obiettivi e ragionevoli, che riguardino, senza discriminazioni, tutte le situazioni di un determinato tipo” (Cass. n. 7409/1983; in tal senso e multi s Cass. 13617/2012; Cass. 6225/2010);

– che l’unico motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, mirando a censurare l’accertamento del giudice di merito, che ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente e neppure dedotte circostante integranti una sua particolare vulnerabilità: ciò, dunque, lascia estranea la questione della applicabilità, nella specie, del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, conv. in L. 1 dicembre 2018, n. 132;

– che non occorre provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater,

inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento se dovuto a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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