Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32431 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 08/05/2018, dep. 14/12/2018), n.32431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto rel. Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16311/2011 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

D.B.C.M. rappresentata e difesa giusta delega in

calce al ricorso dall’avv. Saverio Adamo con domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. Bruna Cassarà, via Tuscolana n. 3398;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 226/21/11 depositata il 15/03/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

8/5/2018 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio confermando la pronuncia di prime cure;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria articolato su due motivi; resiste la contribuente con controricorso;

– preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata in controricorso; il ricorso è tempestivo in quanto notificato secondo le disposizioni di cui alla L. n. 69 del 2009, tramite spedizione postale; dal timbro postale apposto sulla relata di notifica esso è stato presentato per la spedizione entro il 18 giugno 2011, per la precisione in data 9 giugno 2011, valendo come è noto ai fini della tempestività la data di spedizione dell’atto;

– venendo ai motivi di ricorso, essi possono esaminarsi congiuntamente;

– l’Erario denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione sia con l’art. 360, comma 1, n. 5, sia con l’art. 360, comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la CTR viziato l’atto impugnato in quanto sottoscritto da funzionario sprovvisto di delega.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– il primo motivo, articolato come vizio motivazionale, è inammissibile in quanto diretto in realtà a censurare una violazione di legge;

– il secondo motivo, invece, risulta ammissibile in quanto correttamente formulato quale violazione di legge, ed è fondato;

– la questione di diritto posta alla CTR consisteva infatti nel decidere se la delega di firma era valida ed efficace anche nel periodo feriale del direttore dell’Ufficio; evidentemente, a tal questione doveva la CTR rispondere statuendo che tal atto di delega resta valido ed efficacie sino alla sua revoca;

– il secondo giudice non si è attenuto a tal principio, e pertanto sul punto il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA