Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32430 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32430

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17822/2018 R.G. proposto da:

C.Y., rappresentato e difeso dall’Avv. Trucco Lorenzo,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 2513/17

depositata il 27 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che Y.C., cittadino del Mali, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 27 novembre 2017, con cui la Corte d’appello di Torino ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 17 ottobre 2016 dal Tribunale di Torino, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), e del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo rilevato contraddizioni nella narrazione dei fatti allegati a sostegno della domanda, ha ritenuto superflua la sua audizione, che avrebbe consentito di dissipare ogni dubbio al riguardo;

che inoltre, nell’escludere la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, la Corte territoriale ha ritenuto tranquillizzante la situazione socio-politica del suo Paese di origine, senza tener conto dello scenario di gravissima instabilità e violazione generalizzata dei diritti umani riscontrabile nel Mali;

che, in materia di protezione internazionale, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato, in riferimento alla disciplina (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) anteriore a quella introdotta dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, che l’omessa audizione del richiedente nel giudizio d’appello non costituisce una violazione processuale sanzionata dalla nullità, dal momento che il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 10, richiamato dal comma 13 del medesimo articolo, nel disporre che siano sentite le parti, non prevede un incombente automatico e doveroso per il giudice, ma il diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Cass., Sez. VI, 7/02/2018, n. 3003; 21/11/2011, n. 24544);

che nella specie il rigetto dell’istanza di audizione è stato congruamente giustificato dalla Corte territoriale con l’ampiezza e l’accuratezza del colloquio svoltosi nella fase amministrativa dinanzi alla Commissione territoriale e con la mancata allegazione da parte dell’appellante di nuove circostanze di fatto, rilevanti ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non riferite nè alla Commissione nè al Giudice di primo grado, ed idonee ad orientare in senso diverso la decisione;

che l’inapplicabilità dell’art. 14, lett. c) risulta invece giustificata dal richiamo alle notizie provenienti da accreditate fonti internazionali, puntualmente indicate, dalle quali la Corte territoriale ha desunto i notevoli progressi intervenuti nella situazione politica del Mali, il ripristino del governo democratico ed il riacquisto da parte delle autorità civili del controllo su quelle militari e sul territorio dello Stato, concludendo pertanto per l’insussistenza di una situazione di violenza generalizzata, tale da esporre il ricorrente, in caso di rientro nel Paese di origine, al pericolo di un danno grave alla vita o alla persona;

che, nel censurare le predette statuizioni, il ricorrente non è in grado d’indicare eventuali nuove allegazioni non prese in considerazione dalla sentenza impugnata o fonti più affidabili ed aggiornate di quelle esaminate, ma si limita a ribadire l’utilità dell’audizione, ai fini del superamento dei dubbi sollevati in ordine all’attendibilità della vicenda dedotta a sostegno della domanda, e ad insistere sull’esistenza di una situazione di conflitto armato, in tal modo sollecitando una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di valutare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè la coerenza logica delle stesse, nei limiti in cui risultano censurabili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83l, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 14/02/2019, n. 4513; Cass., Sez. VI, 7/12/2017, n. 29404; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547).

che con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e/o l’erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5, comma 6, e 19 e dell’art. 10 Cost., comma 3, sostenendo che, nel confermare il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha confuso i relativi presupposti con quelli dell’asilo e della protezione sussidiaria, non avendo considerato che la stessa ha un contenuto più ampio, non essendo collegata ad elementi predeterminati, ma ad una situazione di vulnerabilità del richiedente, nella specie riconducibile alle terribili esperienze da lui subite;

che la Corte territoriale ha inoltre omesso di tener conto degli obblighi costituzionali, comunitari ed internazionali di cui costituisce espressione la protezione umanitaria, della positiva integrazione sociale in Italia di esso ricorrente e del pregiudizio che il rifiuto della protezione arrecherebbe alla sua vita privata e familiare, nonchè dell’evidente divario riscontrabile, sotto il profilo del godimento dei diritti fondamentali, tra la situazione italiana e quella del Mali;

che, ai fini del rigetto della domanda di concessione della protezione umanitaria, la sentenza impugnata ha espressamente riconosciuto che tale misura può trovare giustificazione in ragioni diverse e meno gravi di quelle che consentono l’accesso allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria, rilevando tuttavia la mancata allegazione di circostanze riconducibili al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 o di una situazione di vulnerabilità diversa da quella emergente dalle dichiarazioni ritenute inattendibili;

che tale rilievo risulta conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, anche in tema di protezione umanitaria, la proposizione della domanda non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, in virtù del quale il richiedente ha l’onere di allegare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità del giudice d’introdurli d’ufficio nel giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 29/10/2018, n. 27336; 28/09/2015, n. 19197);

che, nel censurare la predetta statuizione, il ricorrente non è in grado d’indicare i fatti allegati a sostegno della domanda, ma si limita a ribadire la fondatezza della stessa, insistendo sulla maggiore ampiezza dell’ambito di applicazione della protezione umanitaria, rispetto a quello dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, senza considerare che la Corte territoriale non l’ha affatto disconosciuta, ma ha soltanto escluso la sussistenza dei relativi presupposti;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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