Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3243 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 11/02/2020), n.3243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5005/2018 R.G. proposto da:

B.(.B.I. e V.A. rappresentati e difesi giusta

delega in atti dagli avvocati Manzillo Werner e Moraschi Chiara con

domicilio eletto in Roma, p.zza Cola di Rienzo n. 69;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avvocato

Dall’Asta Carlo, procuratore costituito in secondo grado;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 2913/25/17 depositata il

29/06/2017, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

13/6/2019 dal Consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello dei contribuenti e confermava per l’effetto la sentenza di prime cure che aveva dichiarato la legittimità dell’atto impugnato, avviso di iscrizione ipotecaria su beni immobili;

– ricorrono a questa Corte i contribuenti con atto affidato a due motivi; il riscossore non si è costituito nel presente giudizio ed è quindi rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– osserva preliminarmente la Corte che le impugnazioni del sig. V. e della sig.ra B., ancorchè svolte in modo congiunto da entrambi avverso la medesima sentenza, debbono avere differente sorte alla luce delle ragioni processuali che seguono;

– risulta dalla sentenza, infatti, che “i primi giudici hanno statuito l’inammissibilità del ricorso introduttivo con esclusivo riferimento alla comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria al V. …”; e ancora “il V. non ha impugnato il capo della sentenza che ha statuito l’inammissibilità del suo ricorso per tardiva proposizione stante l’ampio decorso del termine di cui al D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 …”;

– ne deriva che la statuizione del giudice di primo grado, non aggredita con alcun motivo di censura dall’appello, e quella confermativa di tal inammissibilità svolta dalla CTR, pure non censurata con alcun mezzo di ricorso per cassazione, è ormai definitiva;

– consegue quindi il rigetto del ricorso a questa Corte quanto alla posizione del sig. V.;

– i motivi di gravame hanno differente sorte quanto alla posizione della sig. B.;

– con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la CTR erroneamente ritenuto regolare la notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria materialmente consegnato alla sig.ra B., moglie del destinatario sig. V., al quale l’atto era diretto;

– il motivo è fondato;

– invero, è pacifico in sentenza e in atti che la sig. ra B. abbia ritirato l’atto in parola quale mero consegnatario, poichè alla stessa esso è stato materialmente consegnato, dal momento che il destinatario dell’atto stesso era unicamente il marito, sig. V., debitore dei tributi per i quali si procedeva all’iscrizione ipotecaria;

– orbene, ne deriva che la stessa ha avuto conoscenza meramente extraprocessuale dell’atto in questione, in forza del solo essersi la stessa trovata nel luogo della notificazione e del rapporto intercorrente tra consegnatario della copia notificata e destinatario;

– ne consegue che l’atto così notificato non essendo diretto alla ricorrente sig. B., non può aver prodotto effetti in capo a costei in forza della mera consegna a mani della stessa, che ha avuto conoscenza dell’esistenza dell’atto ma che, in quanto sprovvista della qualità di destinataria, non poteva subirne gli effetti sfavorevoli anche in forza del difetto di legittimazione all’impugnazione dell’atto de quo;

– in altre parole, non potendo nè dovendo la stessa trattenere per sè la copia notificata a sue mani al marito sig. V., la sig.ra B. non era nelle condizioni di proporre alcuna impugnativa contro tal atto; risulterebbe quindi del tutto illogico da un lato ammettere che lo stesso abbia effetti nei suoi confronti, dall’altro ritenere – come è inammissibile l’impugnazione di tal atto a lei mai notificato ma solo consegnato perchè lo trasmetta ad altri;

– con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza gravata per violazione dell’art. 170 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il bene costituito in fondo patrimoniale, senza alcuno scrutinio in ordine alla qualificazione del debito azionato, possa essere comunque sottoposto a esecuzione forzata; nel presente caso risulta dalla gravata sentenza che il creditore Equitalia agiva a fronte del mancato pagamento di somme dovute ai Monopoli di Stato dal solo sig. V.;

– anche questo motivo è fondato;

– questa Corte, con orientamento al quale in questa sede si ritiene di dare continuità, ha già statuito che (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, alla quale hanno fatto seguito le conformi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 9/11/2016 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018),in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa;

– la CTR ha quindi commesso errore di diritto nel ritenere che al presente caso non si applichi l’art. 170 c.c. in quanto ritenuta disposizione eccezionale rispetto alla regola generale di cui all’art. 2740 c.c. in tema di responsabilità patrimoniale del debitore;

– ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, limitatamente alla posizione della sig. B.; nel giudizio di rinvio sarà compito della CTR Regionale operare proprio la valutazione in ordine alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria non ex se, ma in forza della sussistenza o meno della correlazione tra l’obbligazione tributaria azionata con essa e i bisogni famigliari, come sopra specificato da questa Corte, anche con riguardo alla conoscenza dell’estraneità del credito rispetto ai bisogni sopra menzionati.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso di V.A.; accoglie il ricorso di B.I.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Sissistono i presupposti per il ricorrente V., di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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