Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32425 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 12/04/2018, dep. 14/12/2018), n.32425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 7446-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elettivamente

domiciliata in ROMA, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

PUBLISERVIZI S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato

FRANCESCO D’AYALA VALVA, che la rappresenta e difende assieme agli

Avv.ti VICTOR UCKMAR e GIUSEPPE CORASANITI giusta procura speciale

estesa a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 30.1.2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12.4.2018 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale UMBERTO

DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

uditi per la ricorrente l’Avvocato dello Stato FABRIZIO URBANI NERI e

per la controricorrente l’Avvocato CATERINA CORRADO OLIVA (con

delega).

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30.1.2013 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha respinto l’appello avverso la sentenza n. 89/1/2010 della Commissione tributaria provinciale di Firenze, che aveva parzialmente accolto il ricorso, proposto dalla società contribuente indicata in epigrafe, contro avvisi di accertamento, emessi per gli anni d’imposta dal 1995 al 1998, con recupero delle imposte non pagate (IRPEG, IRES ed ILOR) in forza del regime agevolativo previsto dalla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 70, e L. n. 427 del 1993, art. 66, comma 14, a favore delle società per azioni a capitale pubblico maggioritario.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.

Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, comma 1, n. 3, “violazione ed omessa applicazione del Reg. (CE) 22 marzo 1999, n. 659, artt. 14 e 15”, per aver la CTR ritenuto “applicabile la normativa nazionale in tema di prescrizione anche al recupero di aiuti di Stato ritenuti incompatibili con il Trattato”.

Con il secondo motivo ha denunciato, in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, del Reg. (CE) 22 marzo 1999, n. 659, artt. 14 e 15 e art. 2946 c.c.” per avere la CTR omesso di rilevare che “alla data di notifica degli accertamenti (24.3.2009) non era decorso il termine decennale dalla emanazione della decisione n. 2003/193/CE.

Con il terzo motivo ha denunciato, in ulteriore subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 10 del 2007, art. 1,D.L. n. 185 del 2008, art. 24 e 2946 c.c.” per avere la CTR omesso di rilevare che “una eventuale prescrizione del credito da recuperare avrebbe potuto al più decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 e non… dal giorno della data del pagamento”.

La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata sul rilievo che l’odierno ricorso sia stato tardivamente proposto nel termine lungo, con l’aggiunta dei quarantasei giorni dovuti alla sospensione dei termini feriali.

1.2. In punto di diritto, si osserva infatti che, se è vero che a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, comma 4, nelle controversie relative agli aiuti di Stato non si applica la disciplina sulla sospensione feriale dei termini, tuttavia, come già ha avuto modo di chiarire questa Corte (cfr. Cass. n. 11225/2011, 26285/2010), la disposizione invocata dalla società resistente non rileva rispetto al termine per la proposizione del ricorso per cassazione.

1.3. Non è infatti condivisibile la tesi secondo la quale la deroga alla sospensione dei termini feriali, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 47 bis, comma 4, avrebbe portata generale e riguarderebbe tutte le fasi di impugnazione; il tenore dell’art. 47 bis, comma 4, non lascia dubbi sul fatto che la disapplicazione della sospensione dei termini feriali riguardi esclusivamente il caso di “pronuncia dell’ordinanza di sospensione”, in relazione alla quale, nella logica di accelerazione della procedure, la stessa disposizione fissa “un breve termine di efficacia (prorogabile per una sola volta), stabilendo i rapporti col giudizio di merito; e, proprio in relazione a quel termine di efficacia, detta la regola dell’inapplicabilità della sospensione feriale, non diversamente da quanto avviene, per tutti i procedimenti cautelari, in virtù del R.D. n. 12 del 1941, art. 92 (ordinamento giudiziario), richiamato dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 (sulla sospensione feriale)” (cfr. Cass. 26285/2010, punto 4.1.2. della motivazione).

1.4. A ciò si aggiunga che al ricorso per cassazione si applicano le norme del codice di procedura civile, salvo incompatibilità (che nella specie non sono ravvisabili), e quindi vale il termine lungo con l’aggiunta della sospensione feriale.

2. E’ parimenti infondata anche le eccezioni, sollevate dalla controricorrente, circa l’inammissibilità del ricorso in quanto “l’appello incidentale dell’Ufficio…(sarebbe stato)… tardivo”, “privo di motivi specifici con conseguente passaggio in giudicato dei relativi profili”, “inammissibile per carenza di interesse, in punto sopravvenienze, in quanto non…(erano stati censurati)… capi della sentenza autonomamente idonei a fondare la stessa”, ed inoltre circa l’intervenuto passaggio in giudicato della parte della sentenza di primo grado “sul profilo delle spese di rappresentanza”; dall’esame della sentenza impugnata, infatti, non emerge l’accoglimento delle censure formulate dall’appellata in via incidentale (circa la deducibilità delle sopravvenienze passive e delle spese di rappresentanza), con conseguente difetto di interesse dell’odierna ricorrente a sollevare la questione dell’inammissibilità dell’appello incidentale.

3.1. La prima censura del ricorso è infondata.

3.2. La CTR, infatti, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di recupero di aiuti di Stato, l’azione di recupero è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall’art. 2946 c.c.., in quanto idoneo a garantire sia l’interesse pubblico di assicurare l’effettività del diritto comunitario mediante il ripristino dello “status quo ante” alla violazione della concorrenza, sia l’interesse privato ad evitare l’esposizione ad iniziative senza limiti di tempo, non essendo invece applicabile il termine di cui al Reg. CEE del Consiglio del 22 marzo 1999, n. 659, art. 15, il quale si riferisce esclusivamente ai rapporti tra Commissione e Stato membro (cfr. Cass. nn. 15414/2015, 7940/2014, 15207/2012).

3.3. Vanno pertanto esenti da censure le affermazioni circa l’applicazione, nel caso di specie, del termine di prescrizione ordinaria decennale.

4.1. E’ fondata la seconda censura, laddove si censura la sentenza impugnata per non aver rilevato che “alla data di notifica degli accertamenti (24.3.2009), non era decorso il termine decennale dalla emanazione della decisione n. 2003/193/CE” (con conseguente infondatezza delle eccezioni della controricorrente per incomprensibilità circa il capo della sentenza impugnata).

4.2. Per condiviso principio di questa Corte, invero, in tema di recupero di aiuti di Stato, “il momento di inizio del termine di decorrenza della prescrizione va individuato non nella data della fruizione dell’aiuto, ma in quella della notifica della decisione della Commissione allo Stato membro, essendo solo da quel momento l’aiuto erogato qualificabile come illegale” (cfr. Cass. nn. 15414/2015, 7940/2014, 15207/2012) e, dunque, suscettibile di recupero.

4.3. La CTR, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione per essere stati gli avvisi di accertamento in questione (relativi agli anni 1995, 1996, 1997 e 1998) notificati il 24.3.2009, e quindi oltre il termine prescrizionale (ordinario di dieci anni), si è discostata da tale principio non avendo considerato, ai fini della decorrenza del detto termine, la data di notifica della Decisione UE n. 2003/193/CE, del 5 giugno 2002 della Commissione allo Stato membro, e va quindi, sul punto, cassata.

5. Il terzo motivo di ricorso, in quanto formulato in via subordinata, è assorbito.

6. In conclusione, va accolto, con riguardo al secondo motivo, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, respinto il primo ed assorbito il terzo; di conseguenza, va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, per nuovo esame, alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, respinto il primo ed assorbito il terzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame, alla CTR della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 12 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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