Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32423 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17351/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

T.G. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, T.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3186/14/2017 della Commissione tributaria

regionale dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. In controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento emessi ai fini IVA, IRES ed IRAP nei confronti della T.G. s.r.l., cui era stata conferita la ditta individuale T.G., cessata in data 27/11/2007, con cui l’amministrazione finanziaria rettificava il reddito dichiarato dalle due imprese per l’anno d’imposta 2007 disconoscendo, ai sensi dell’art. 109 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), i costi ritenuti non documentati, la CTR con la sentenza impugnata rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, che affermava essere “adeguatamente motivata, razionale ed idonea a quanto analizzato e portato all’attenzione del giudicante”, ritenendo di aderire “alle motivazioni e conclusioni svolte dal primo Giudice, non condividendo la tesi dell’Ufficio” che “si (era) limitato a ritenere per scontate le incompletezze e le inesattezze sollevate peraltro non direttamente alla odierna appellata ma ad una sua cliente Mobilificio N.”, che si era visto accogliere il ricorso proposto alla CTP di Treviso avverso l’atto impositivo emesso nei suoi confronti, facendone conseguire l’annullamento “anche (del)l’accertamento svolto a seguito di irregolarità commessa da un fornitore della appellata, nei confronti della M & N, odierna appellata”.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre l’Agenzia delle entrate con un unico motivo, cui non replica l’intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il motivo di ricorso la difesa erariale deduce la nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione, in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che, escluse le prime dieci righe della sentenza impugnata, riportante l’indicazione della sentenza di primo grado (prime due righe) e degli atti impositivi impugnati, tutta la restante parte della motivazione è riferibile a controversia diversa rispetto a quella oggetto del contendere.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Nella motivazione della sentenza impugnata si fa riferimento a soggetti (M & N, quale società appellata, Mobilificio N. Interni s.p.a.) e a controversia tributaria (relativa ad accertamento di maggiori ricavi derivanti anche da “sottofatturazione” e “vendite senza fatture rilevate dalla documentazione extracontabile di altra cliente (Mobilificio N.)”) del tutto diversa da quella oggetto del presente giudizio. In buona sostanza, la sentenza della CTR è correttamente intestata nell’epigrafe e dunque con riguardo alla decisione resa su appello – che poi viene rigettato – dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Forlì, n. 223/01/2013 contro l’appellata T.G. s.r.l., altrettanto correttamente richiamata nelle prime righe della motivazione unitamente ai dati relativi agli atti impositivi impugnati, mentre in prosieguo motivazione e dispositivo mostrano di riferirsi a tutt’altro contribuente (“M & N”) e ben diverso rapporto tributario, quella con la T.G. s.r.l. concernente il disconoscimento di costi non documentati e non maggiori ricavi derivanti da sottofatturazione o da vendite non fatturate, accertati a carico dell’altra società contribuente.

4. Orbene, è noto che “La sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile, che, nel corso del processo può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinchè si possa procedere alla sua rinnovazione” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 15002 del 17/07/2015, Rv. 636162; conf. Cass. n. 6162 del 2014; n. 30067 del 20119).

5. Il giudice del rinvio provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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