Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32422 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3953/2018 R.G. proposto da:

DG ENTERPRICE già SECO DGC S.A. – SUCCURSALE ITALIANA, in persona

del legale rappresentate pro tempore, Dott.ssa Girai Caroline-Marie,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. SCIUTO Filippo, presso il cui studio legale sito in Roma,

alla via Emanuele Gianturco, n. 6, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2875/18/2017 della Commissione tributaria

regionale della LOMBARDIA, depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

Che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un diniego di rimborso di un credito IVA maturato nell’anno d’imposta 2001 e richiesto con la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2010, con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello dell’ufficio finanziario avverso la sfavorevole sentenza di primo grado sul rilievo che non vi era prova della certezza del credito vantato dalla società contribuente;

– avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con i primi due motivi di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., artt. 101 e 291 c.p.c. nonchè D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (primo motivo) e, quindi, la nullità dell’intero giudizio di appello (secondo motivo) perchè celebrato in assenza di essa appellata stante l’omessa notifica dell’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate, che la CTR non aveva rilevato.

2. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, sono fondati e vanno accolti.

3. Al riguardo va rilevato che nel caso di specie risulta dagli atti processuali (cui la Corte ha accesso diretto trattandosi di error in procedendo – cfr., tra le più recenti, Cass. n. 19410 del 2015, n. 8069 del 2016 e n. 20716 del 2018) che gli avvisi di ricevimento del ricorso d’appello dell’Agenzia delle entrate, notificato alla società ed al suo difensore, recano l’annotazione “trasferito” apposta dall’ufficiale postale, ma l’Agenzia delle entrate non ha ripreso la procedura notificatoria, come avrebbe dovuto stante l’esito negativo della notificazione dell’atto.

4. Al riguardo deve ricordarsi che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”, nella specie neppure dedotti (principio affermato da Cass., Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, cui hanno fatto seguito numerose pronunce conformi delle Sezioni semplici, tra cui, da ultimo, Cass. n. 20700 del 2018).

4.1. Nella citata pronuncia il Supremo consesso ha altresì affermato che “Nell’ampia motivazione della sentenza 17352/2009 le Sezioni unite hanno spiegato, correggendo una precedente decisione, che la ripresa del processo notificatorio è rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilità di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perchè questa sub procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perchè non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di più in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio è stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060)”, nonchè da Cass. n. 17864 del 2017.

4.2. Si è quindi affermato che “Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi – anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – ha l’onere di riattivare autonomamente il procedimento notifica torio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica” (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019), che nel caso in esame non risulta neppure essere stato avanzato.

5. Dall’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, che rende superfluo esaminare, ma anche riferire sugli altri motivi, pure dedotti dalla ricorrente e sul profilo di nullità della statuizione d’appello per difetto assoluto di motivazione, dedotto nel secondo mezzo, discende la cassazione della sentenza impugnata con decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 2, di inammissibilità dell’appello agenziale per omessa notifica dello stesso

6. Le spese processuali vanno regolate in base al principio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate che condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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