Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32421 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 11/12/2019), n.32421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21203-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ICE POINT di A.R. & C. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore, A.R., rappresentata e difesa,

per procura speciale in calce al controricorso, VERDE Franco, ed

elettivamente domiciliata in Aversa, alla via Alfonso D’Aragona, n.

20, presso lo studio legale del predetto difensore;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso iscritto al n. 21213-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e

difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

A.R., rappresentato e difeso, per procura speciale in calce

al controricorso: dall’avv. VERDE Franco, ed elettivamente

domiciliata in Aversa, alla via Alfonso D’Aragona, n. 20, presso lo

studio legale del predetto difensore;

– controricorrente –

avverso le sentenze n. 127/26/2018 e n. 126/26/2018 della Commissione

tributaria regionale della CAMPANIA, depositate il 09/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

1. A seguito di una verifica fiscale condotta nei confronti della Ice Point A.R. & C. s.a.s. di, l’Agenzia delle entrate emise nei confronti della predetta società, per l’anno di imposta 2011, un avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini IVA e di un maggior valore della produzione ai fini IRAP e, nei confronti del socio Abate Raffaele, separato avviso di accertamento ai fini IRPEF per i maggiori redditi di partecipazione nella predetta società D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5.

2. I ricorsi avverso i predetti atti impositivi, separatamente proposti dalla società e dal socio, vennero decisi dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta e la sentenza, di accoglimento degli stessi, venne impugnata dall’Agenzia delle entrate con distinti appelli che la CTR della Campania trattò pure separatamente e decise contestualmente, alla medesima udienza, con le sopra indicate sentenze di rigetto.

4. L’Agenzia delle entrate ha impugnato le predette statuizioni con separati ricorsi per cassazione fondati su due motivi, cui hanno replicato gli intimati (società e socio) con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio, all’esito del quale i ricorrenti hanno depositato memorie nonchè istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6, comma 10, D.L. n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I due ricorsi, proposti in controversie aventi ad oggetto avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP, per l’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti della ICE POINT s.a.s, nonchè avviso di accertamento emesso nei confronti del socio A.R., per i redditi di partecipazione nella predetta società, vanno necessariamente trattati congiuntamente, vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario tra soci e società di persone (Cass., Sez. U., n. 14815 del 04/06/2008 – Rv. 603330) in fattispecie “caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici ‘del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici” (Cass. n. 3830 del 2010).

1.1. Deve così disporsi la riunione del ricorso iscritto al n. 21213/2018 R.G. a quello di precedente iscrizione, n. 21203/2018 R.G.

2. Va quindi esaminata l’istanza di sospensione del giudizio D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, che va rigettata perchè proposta con istanza del 24/06/2019 e, quindi, tardivamente, oltre il termine del 10 giugno 2019 previsto dalla citata disposizione.

3. Nel merito va dichiarata la nullità dell’intero giudizio per difetto di integrità del contraddittorio.

3.1. E’ principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dall’arresto di Cass., Sez. U., n. 14815 del 2008 e successi?amente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., ex multis, Cass. n. 27337 del 2014; n. 11459 del 2009; n. 13073, n. 17925 e n. 23096 del 2012; n. 1047 del 2013; n. 25300 e 27337 del 2014; n. 2094 del 2015; n. 11727 e n. 13737 del 2016), quello secondo cui “in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di perone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere -decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseuentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procediriento, anche di ufficio”.

4. Seppur sia vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP” anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l’accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci, ma qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e, come nel caso qui vagliato, anche per IRPEF ed IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus, attesa l’inscindibilit4 delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016).

5. Da quanto detto consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi, essendo del tutto irrilevante che uno dei soci non abbia impugnato l’avviso di accertamento emesso nei loro confronti o, addirittura, come sembra nel caso di specie, che nessun atto impositivo sia stato emesso nei confronti di uno di essi (e precisamente del socio con quota di partecipazione nella società dell’1 per cento, essendo quello di A.R. pari al 99 per cento, come espressamente affermato a pag. 2 del ricorso).

6. Va pertanto dichiarata la nullità dell’intero giudizio di merito, che rende superfluo esaminare ed addirittura riferire i motivi di ricorso per cassazione proposti dalla ricorrente; la sentenza impugnata va cassata con rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14, e procedere a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese di lite relativèa questo grado di giudizio.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi e prpnunciando sugli stessi, dichiara la nullità dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Caserta, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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