Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3242 del 18/02/2016
Civile Ord. Sez. 6 Num. 3242 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CIGNA MARIO
ORDINANZA
sul ricorso 27464-2014 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA 11210661002, in persona dell’amministratore delegato e
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 28,
presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e
difesa dall’avvocato MICHELA GABRIELLA NOCCO giusta mandato speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente contro
GIAMPIETRO LEONARDO;
– intimato avverso la sentenza n. 769/11/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di BARI del 28/02/2014, depositata 11 31/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
In fatto
Equitalia Sud SpA ricorre, affidandosi ad un motivo (illustrato poi anche da
successive memorie ex art. 378 cpc), per la cassazione della sentenza indicata in
Data pubblicazione: 18/02/2016
epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale,
in parziale
accoglimento dell’appello del contribuente, ha ordinato all’Agente della
Riscossione l’immediata cancellazione dell’impugnata iscrizione ipotecaria
limitatamente al carico di natura tributaria vantato nei confronti del contribuente;
la CTR, in particolare, precisato che l’iscrizione ipotecaria non rientra nell’ambito
dell’esecuzione forzata, ha evidenziato che, di conseguenza, per la regolarità di
intimazione di pagamento ex art. 50 dpr 60271973..
Il contribuente non ha svolto attività difensiva
In diritto
Con l’unico motivo Equitalia SUD, denunziando —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione
e falsa applicazione degli artt. 77 e 50, comma 2, dpr 602/73, rileva che, come
desumibile dalla stessa lettera degli artt. 77 e 50 dpr 602/73, il provvedimento di
iscrizione ipotecaria può essere adottato senza necessità di procedere a
notificazione dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, cit. dpr, in
quanto l’iscrizione ipotecaria non può essere considerato un atto
dell’espropriazione forzata bensì un atto riferito ad una procedura alternativa
all’esecuzione forzata vera e propria.
Il motivo è infondato.
E’ vero, infatti che “l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va
riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché
può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica
dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 cit., la quale è
prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno
dalla notifica della cartella di pagamento” (Cass. sez. unite 19667/2014); va,
tuttavia, rilevato che, come evidenziato da questa Corte a sez. unite nella su citata
sentenza, “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione
finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi dell’art. 77 del
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, e
quindi anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di
comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, comma 2 bis dpr
602/73, introdotto con d.l. 70 del 2011), deve comunicare al contribuente che
Ric. 2014 n. 27464 sez. MT – ud. 17-12-2015
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detta iscrizione, non costituisce atto prodromico necessario la notifica di una
procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può
essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo,
quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal
d.l. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in
trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi
ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedirnentale
partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta
dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura
reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria
giudiziale d’illegittimità”; come è stato poi precisato da questa Corte poi, la citata
sentenza delle sezioni unite ha anche implicitamente riconosciuto che spetta al
Giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente, che può ritenersi abbia
comunque dedotto la nullità dell’iscrizione di ipoteca a causa della mancata
instaurazione del contradditorio; e non assume rilievo che sia stata invocata in
concreto una norma non invocabile, dovendo il Giudice dar adeguata veste
giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. 6072/2015;
conf. Cass. 4917/2015,° secondo cui “la generale rilevanza del contradditorio
procedirnentale … non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato
sull’omissione dell’intimazione del dpr 602/73, art. 50”).
Nel caso di specie è pacifica l’assenza anche di tale comunicazione (mai dedotta in
corso di causa), sicchè, in applicazione dei su esposti principi, attesa l’illegittimità
dell’iscrizione ipotecaria per omessa attivazione del necessario contraddittorio
endoprocedimentale, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater, dpr 115/02 si dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dell’art. 1
bis dello stesso articolo 13
comporti la nullità dell’ iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla