Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3242 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3242 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4901-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
IANNACCONE CARMINE;
– intimato –

del 19.11.2012, depositata il 30/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 04901 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2037/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO

R.g.n. 4901-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2037 del 30 novembre 2012, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Avellino n. 1816 del 2011, che aveva accolto la domanda di Carmine Iannaccone, intesa ad
ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il
pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte

dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di «offrire al
cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta>>. L’Enel, d’altro canto,
non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così
violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero «deve
intervenire nelle cause davanti alla Corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge», sia
3
Est. Cons Raffaele Frasca

R.g.n. 4901-13 (ud. 16.1.2014)

la norma del primo comma dell’art. 75, lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito
dall’art. 81 del detto di., secondo il quale il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di
cassazione <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che <

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