Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3242 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PREDEN Roberto – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9481-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI 38 PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/2009 del GIUDICE DI PACE di PATERNO’,

depositata il 23/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito l’Avvocato Marina RUSSO dell’Avvocatura Generale dello Stato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI MARCO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

giurisdizione delle Commissioni Tributarie.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il sig. P.A., con atto di citazione del 4.6.2008, eccependo l’intervenuta prescrizione, ha proposto opposizione, dinanzi al giudice di pace di Palermo, avverso una cartella esattoriale con la quale gli veniva richiesto il pagamento di una tassa automobilistica relativa all’anno 2000.

Il giudice di pace adito, ritenutosi competente, sul rilievo che la controversia non ha ad oggetto una lite tributaria, ma la prescrizione del diritto di procedere all’esecuzione, ha accolto nel merito la domanda.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della citata sentenza, denunciando il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Il ricorso è fondato. La materia del contendere non riguarda gli atti dell’esecuzione ma la legittimità della pretesa tributaria.

Pertanto, va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale “L’attribuzione alle commissioni tributarie – a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, – della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'”an” o al “quantum” del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria; ne consegue che anche l’eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell’obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione” (Cass. 23832/2007; conf.

16289/2007).

Conseguentemente, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice tributario, competente per territorio, per il relativo giudizio. Sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, considerato che gli arresti giurisprudenziali citati, che hanno fatto chiarezza sulla questione di giurisdizione sono relativamente recenti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale competente per territorio e compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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