Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3242 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 28/05/2019, dep. 11/02/2020), n.3242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26853/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

HELLATRON SPA (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. LEO MAURIZIO,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Santi Apostoli, 66;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE LATASPED SRL (C.F. (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, DOCKS NORD SRL (C.F.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentati e difesi dall’Avv. Prof. LEO MAURIZIO, elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Santi Apostoli, 66;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 1529/9/2017 del 5 aprile 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio

2019 dal Consigliere D’Aquino Filippo.

Fatto

RILEVATO

Che:

I contribuenti HELLATRON SPA, DOCK NORD SRL, CAD LATASLED SRL – la prima quale importatore e le altre quali rappresentanti indiretti – hanno separatamente impugnato diversi avvisi di rettifica e atti di irrogazione sanzioni, relativi alla importazione di telecamere e videocamere per erronea classificazione della merce;

che la CTP di Milano ha rigettato i ricorsi e la CTR della Lombardia, con sentenza in data 5 aprile 2017, ha rigettato l’appello di HELLATRON e accolto quello proposto dai rappresentanti indiretti, evidenziando che:

appare corretta la classificazione delle merci importate secondo la sottovoce della nomenclatura combinata 8525 80 99, in quanto le merci importate possono visualizzare video direttamente sulla videocamera e possono acquisire files video/audio da fonti esterne tramite connessione USB, in quanto videocamere dotate di porta esterna e, quindi, dotate di connettività;

deve essere esclusa la responsabilità dei rappresentanti indiretti a termini del Regolamento (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913 (CDC), art. 201, in quanto non vi è prova del fatto che i dichiaranti fossero ragionevolmente a conoscenza dell’erroneità dei dati forniti;

che avverso la sentenza propone ricorso l’Ufficio affidato a due moti cui resistono con controricorso le parti contribuenti; la contribuente HELLATRON SPA propone, a sua volta, ricorso incidentale affidato a due motivi;

che il ricorrente principale ha depositato istanza di rimessione in termini per non avere iscritto a ruolo il ricorso principale, in quanto circostanza dipesa dallo smarrimento o sottrazione del proprio fascicolo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’Ufficio deduce nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., ritenendo che la sentenza sia viziata da ultrapetizione, non essendo stata dedotta in grado di appello l’estraneità alla responsabilità di cui al Reg. (CEE) n. 2913/1992, art. 201 degli spedizionieri doganali;

che con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/1992, art. 201, per avere la sentenza impugnata mandato esenti i rappresentanti indiretti dalla responsabilità solidale, posto che la responsabilità è retta dalla dichiarazione doganale, resa dal rappresentante indiretto; rileva come, anche a termini del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11, in relazione all’aspetto sanzionatorio, la presentazione di una dichiarazione doganale comporti assunzione di responsabilità da parte del dichiarante di quanto contenuto nella dichiarazione doganale, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, ove afferma che la responsabilità sussiste solo ove sia dimostrato che il dichiarante risponde ove sia a conoscenza della erroneità dei dati;

che con il primo motivo di ricorso incidentale HELLATRON SPA deduce violazione e falsa applicazione dei Regolamenti (UE) di esecuzione 29 aprile 2014 n. 876/2014 e 8 agosto 2014 n. 458/2014 e delle note esplicative della nomenclatura combinata, per avere la CTR erroneamente classificato i prodotti con la sottovoce 8525 80 99 anzichè con la sottovoce 8525 80 91; rileva parte contribuente come la merce vada classificata secondo le proprie caratteristiche oggettive; rileva come le videocamere oggetto di importazione non svolgano alcuna funzione di memorizzazione e/o registrazione dei file ricevuti tramite connessione USB, ritenendo erronea la valutazione del giudice di appello ove ha ritenuto equivalenti i procedimenti di acquisizione e di registrazione dei dati;

che con il secondo motivo di ricorso incidentale si deduce omesso esame di un fatto decisivo, nella parte in cui la CTR ha implicitamente rigettato la richiesta di CTU; rileva come tale circostanza assuma il rango di fatto storico decisivo, trattandosi di questione attinente all’esame tecnico del prodotto;

ciò premesso, deve esaminarsi preventivamente l’istanza di rimessione in termini proposta dal ricorrente principale, pregiudiziale all’esame del ricorso principale.

1 – Il ricorrente ha spedito a mezzo posta il ricorso principale in data 6.10.2017, con procedimento notificatorio conclusosi in data 10.10.2017. Come risulta dal testo della denuncia penale presentata dal ricorrente in data 12.12.2017, il ricorso non è stato iscritto dal ricorrente principale, bensì dal ricorrente incidentale, il cui controricorso è stato notificato con atto spedito a mezzo posta in data 4.11.2017, sia nel termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, sia nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., essendo la sentenza impugnata stata depositata in data 5.04.2017.

1.1 – Parte ricorrente descrive, nel verbale di denuncia, di avere appreso da un impiegato amministrativo dell’Avvocatura dello Stato in data 4.12.2017 (ben oltre il termine per il deposito del ricorso ex art. 369 c.p.c., scaduto alla data del 30.10.2017) che il controricorrente e ricorrente incidentale intendeva depositare il proprio ricorso incidentale “ma la causa non risultava iscritta a ruolo in relazione al ricorso” principale. Si legge, inoltre, che il fascicolo è stato successivamente recuperato e risulta agli atti che è stato depositato tardivamente in data 22.12.2017.

Dalla medesima denuncia emergono le ragioni per le quali il ricorso e il fascicolo non sono stati tempestivamente depositati. Il fascicol, secondo quanto riportato nella denuncia, è stato predisposto per il deposito in data 24.10.2017 ed è stato mandato a mezzo commessi al “servizio esterno” per il deposito; si legge, inoltre, come, per prassi interna, il fascicolo è stato quindi collocato “su un apposito scaffale in uscita con apposto sopra un biglietto che indica l’adempimento”. Da tale circostanza si deduce nella denuncia che la scomparsa è da attribuire a un evento colposo o doloso e, per tali motivi, il ricorrente chiede di essere rimesso in termini ex art. 153 c.p.c. per l’incombente del deposito di ricorso e fascicolo.

2 – Al riguardo va osservato come l’istituto della rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, (secondo cui “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”), astrattamente applicabile anche al giudizio di cassazione, presuppone, in relazione al rispetto del termine per proporre impugnazione, la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà (Cass., Sez. U., 18 dicembre 2018, n. 32725). In particolare, la sussistenza in concreto di una causa non imputabile deve essere riferibile a un evento il quale, da un lato, presenti il carattere dell’assolutezza e non già di un’impossibilità relativa, nè tantomeno di una mera difficoltà, dall’altro sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass., Sez. I, 23 novembre 2018, n. 30512).

Si richiede, inoltre (per quanto in tema di completamento del procedimento notificatorio), che la parte istante si attivi tempestivamente, entro un termine rispettoso del principio della ragionevole durata del processo, al fine di evitare decadenze, pena la insussistenza dei presupposti che consentono al giudice di disporre la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. V, 6 giugno 2012, n. 9114).

3 – Da tali premesse deve ritenersi che non sussistano nella specie i presupposti per la rimessione in termini, non rivestendo le circostanze menzionate dal ricorrente carattere di assolutezza, nè di estraneità alla volontà del ricorrente, intendendosi la parte ricorrente come Ufficio dell’Avvocatura Generale dello Stato.

In primo luogo, deve rilevarsi come l’Ufficio dell’Avvocatura Generale si è avveduto del mancato deposito del fascicolo (il cui termine scadeva alla fine del mese di ottobre 2017), solo nei primi giorni di dicembre (4.12.2017), apprendendo casualmente la circostanza dalla controparte, che aveva inteso depositare il proprio ricorso (e che ha, poi, proceduto successivamente a iscrivere a ruolo la causa). Il che significa che, nelle more della scadenza del termine, nessuno ha curato il deposito del fascicolo, nè ha tempestivamente verificato tale circostanza, appresa in seguito solo casualmente.

In secondo (e più rilevante) luogo, il mancato rinvenimento del fascicolo non è dipeso da causa di forza maggiore (come, ad esempio, la distruzione del fascicolo), tanto che il fascicolo è stato successivamente (e tardivamente) depositato, ma da una inadeguata “prassi interna”, non conforme alle regole di buona amministrazione, secondo cui il fascicolo (cartaceo) viene collocato “su un apposito scaffale in uscita con apposto sopra un biglietto che indica l’adempimento”, senza che vengano poste in atto procedure che seguano il percorso successivo del fascicolo cartaceo e siano in grado di intercettare eventuali vicente anomale dello stesso.

La temporanea scomparsa del fascicolo, sia per le sue modalità, sia per la tardiva attivazione del ricorrente per il recupero del fascicolo, non può, pertanto, ritenersi incolpevole.

L’istanza di rimessione in termini va rigettata per cui, essendo il fascicolo e il ricorso stati depositati dopo il decorso del termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, il ricorso principale va dichiar-to improcedibile.

4 – Il ricorso incidentale è, invece, procedibile per quanto rilevatosi supra 1.

Il primo motivo è fondato e va accolto.

4.1 – Secondo costante giurisprudenza unionale, criterio discretivo ai fini della classificazione doganale delle merci è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della nomenclatura combinata e nelle note premesse alle sezioni o ai capitoli (Corte di Giustizia UE, 15 maggio 2019, Korado, C-306/18, punto 36; Corte di Giustizia UE, 25 febbraio 2016, G.E. Security, 011143/15, punto 44 e ivi richiami). Altro criterio utilizzato per la individuazione della corretta classificazione è la destinazione del prodotto, valutabile in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (Corte di Giustizia UE, 2 maggio 2019, SC Onlineshop, C-268/18, punto 29; Corte di Giustizia UE, 26 aprile 2017, Stryker EMEA, C151/16, punto 40; Corte di Giustizia UE, 13 luglio 2006, Uroplasty, CM514/04, punto 42).

4.2 – L’allegato 1 del Regolamento di esecuzione (CEE) n. 2658/1987 e s.m., relativo alla nomenclatura tariffaria, individua con la sottovoce della nomenclatura combinata 8525 80 telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali. Con la sottovoce 91 si individuano le videocamere “che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera”, mentre la sottovoce 99 è destinata a categorie che non rientrano nelle precedenti (“altri”).

Il Regolamento di Esecuzione (UE) del 29 aprile 2014 n. 458/2014 differenzia analiticamente le due sottovoci, indicando per la sottovoce 91 che “i file visualizzati non possono essere trasferiti all’apparecchio da un dispositivo per l’elaborazione automatica di dati tramite l’interfaccia USB”. Nella motivazione si precisa che “l’apparecchio consente soltanto la registrazione di suoni e immagini prese dalla telecamera e un utente che non dispone di competenze specifiche non può attivare la possibilità di trasferire file alla videocamera dopo la visualizzazione”.

Viceversa, con la voce 99 si precisa che “i file visualizzati possono essere trasferiti all’apparecchio da un dispositivo per l’elaborazione automatica di dati tramite l’interfaccia USB”. Nella motivazione si precisa che “l’apparecchio può registrare file video da fonti diverse dalla telecamera incorporata”.

In entrambe le sottovoci si prevede che gli apparecchi abbiano interfacce, uscite per schede di memoria rimovibile e porta USB.

4.3 – Dalle caratteristiche e proprietà oggettive, oltre che dalla destinazione commerciale di entrambi i prodotti rientranti alternativamente nelle due sottovoci, si ricava che elemento discretivo non è la presenza di una porta USB (ovvero di una scheda di memoria rimovibile) o di altro strumento che consenta la connessione o lo scambio di informazioni (file) tra la videocamera e fonti esterne, consentendone la riproduzione su altre fonti (es. computer, monitor o TV). Per entrambe le telecamere è, difatti, prevista la porta USB (come anche la scheda di memoria rimovibile), interfacce che hanno la funzione di esportare i file riproducendoli su altri dispositivi (funzione di riproduzione o di output), sia per dialogare con altri dispositivi (devices), sia per liberare memoria.

Ciò che, invece, contraddistingue i prodotti rientranti nella sottovoce 99 (altri) è il trasferimento “da fonti diverse” alla telecamera (TV o DVD) di file esterni, che consenta all’apparecchio di registrarle sulla telecamera (funzione di registrazione o di input).

4.4 – Analoga la distinzione operata per le “action cam” dal Regolamento di esecuzione (UE) 8 agosto 2014, n. 876/2014, che prevede l’iscrizione nella sottovoce 99 (altri) le action cam che registrino “file video da fonti diverse dall’obiettivo della telecamera” con esclusione della classificazione nella sottovoce 91, a conferma che l’elemento discretivo per l’iscrizione nella sottovoce della NC 8525 80 99 è la registrazione nella telecamera di file provenienti da fonti esterne ad essa.

Soluzione, questa, fatta propria dalla Corte di Giustizia, laddove ha statuito che la caratteristica essenziale delle videocamere rientranti nella sottovoce 8525 80 99 della NC consiste, in particolare, nella loro capacità di registrare file da fonti esterne in modo autonomo, senza dipendere da materiali o da software di cui non sono corredate in origine (Corte di Giustizia UE, 22 marzo 2017, C-435/15 e 666/15, GROFA, GoPro, punto 62; Corte di Giustizia UE, 5 marzo 2015, Vario Tek, CI11178/14, punto 32).

4.5 – Fatte tali premesse, si ritiene che la CTR ha erroneamente indicato come elemento discretivo della sottovoce 8525 30 99 la mera “acquisizione” di immagini o video (file), anzichè, più correttamente, la “registrazione” di file da fonti esterne e ha (ulteriormente in maniera erronea) posto l’attenzione sulla connessione USB, che consente la acquisizione delle immagini da fonti esterne (“appare evidente come le videocamere oggetto del presente giudizio avendo la possibilità di acquisire immagini o video o audio da fonti esterne tramite connessione USB non possono rientrare nella sottovoce 8525 80 91”).

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in ossequio al seguente principio di diritto: “La sottovoce 8525 80 99 della nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987 e s.m., come integrata dal Regolamenti di Esecuzione (UE) n. 458/2014 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 876/2014 può essere applicata se le videocamere possono registrare file video e audio da fonti diverse dall’obiettivo della videocamera”.

5 – Il secondo motivo di ricorso è, invece, infondato e va rigettato, posto che – stando allo stesso precedente di legittimità richiamato dal contribuente (Cass., Sez. I, 23 marzo 2017, n. 7472) – “il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di dis’ sione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053 cit.). Non è allora sindacabile nella presente sede il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all’insufficienza degli elementi probatori che avrebbero consentito l’esperimento dell’indagine peritale”.

In altri termini, la CTU non è un fatto storico la cui omissione sia deducibile con il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ma un mezzo di prova, la cui omissione rientra nella discrezionalità del giudice del merito.

Considerato, pertanto, che la sentenza va cassata in relazione al summenzionato primo motivo del ricorso incidentale, con rinvio alla CTR della Lombardia, anche in relazione alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, dichiara improcedibile il ricorso principale, dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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