Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3242 del 09/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 09/02/2018, (ud. 13/06/2017, dep.09/02/2018),  n. 3242

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. In data 22 marzo 2002 Poste Italiane spa ha convenuto in giudizio la Padana Riscossioni spa davanti al Tribunale di Mantova esponendo che, a decorrere dall’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996, aveva applicato una commissione per ogni operazione a carico dei correntisti e che, in difetto di esenzione ex lege, anche la convenuta concessionaria del servizio tributi avrebbe dovuto ritenersi soggetta al pagamento delle suddette commissioni, o, in ogni caso, a indennizzare l’attrice a titolo di indebito arricchimento.

2. Con sentenza n. 1066/2006, il Tribunale adito ha ritenuto che, all’atto del passaggio da un regime di monopolio ad uno di libera concorrenza, l’Ente Poste avrebbe dovuto comunicare ai suoi clienti il novero dei servizi rimasti in monopolio e quelli regolati dalla normativa vigente. Ha ritenuto pertanto che i conti correnti intestati ai concessionari debbano essere ritenuti esenti da commissione, e ha escluso che l’azione generale di indebito arricchimento possa trovare applicazione nel caso in esame.

3. Poste Italiane con ricorso del 17 gennaio 2007 ha impugnato la sentenza davanti la Corte d’appello di Brescia che, in riforma della sentenza del Tribunale di Mantova, ha condannato Equitalia Emilia Nord (già Padana Riscossioni spa), quale concessionaria del servizio di riscossione ICI, al pagamento dell’importo di Euro 0.23 per ogni bollettino postale ICI emesso a far data dal 1 giugno 2011 oltre agli interessi legali decorrenti dalla data di ciascuna operazione a saldo.

4. Avverso la sentenza n. 1354/2011 della Corte di appello bresciana Equitalia Centro Italia (già Equitalia Emilia Nord s.p.a.) propone ricorso per cassazione articolato in sei motivi: 1) violazione dell’art. 10 d.lgs. n. 504/1992, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4; 3) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 144 del 2001, artt. 1, 3, 13, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 118, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3; 4) violazione dell’art. 345 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; 5) Errata, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

5. Si difende con controricorso Poste Italiane s.p.a. e propone ricorso incidentale deducendo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (con riferimento alla richiesta di Poste Italiane di condanna di Equitalia Centro s.p.a. al pagamento di una commissione per il periodo 1.4.1997 – 31.5.2001), e violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

6. Equitalia Centro s.p.a. replica con controricorso al ricorso incidentale.

7. Le parti depositano memorie difensive.

Rilevato che:

8. Con il primo motivo del ricorso principale Equitalia Centro Italia s.p.a. lamenta che la Corte di appello non abbia tenuto in considerazione che il rapporto in esame è regolato in modo esaustivo da una disciplina di carattere pubblicistico e inderogabile (il D.Lgs. n. 504 del 1992) che impone al concessionario l’apertura del conto corrente presso Poste italiane. Una disciplina che crea una posizione di monopolio legale a favore di Poste Italiane e che, come tale, non può prevedere alcuna commissione a carico del concessionario ed è insuscettibile di integrazioni eteronome e, in particolare, di applicazione delle norme civilistiche che presuppongono la libertà di determinazione delle parti.

9. Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente insiste nell’affermare che l’unica disciplina da prendere in considerazione è il D.Lgs. n. 504 del 1992 e ritiene violato l’art. 112 c.p.c., a causa dell’omessa pronuncia sull’esplicita eccezione svolta dalla Padana Riscossioni.

10. Con il terzo motivo del ricorso principale contesta, in ragione del regime di monopolio legale instaurato con il D.Lgs. n. 504 del 1992, l’applicazione alla specie del D.P.R. n. 144 del 2001 che regola i servizi di bancoposta e che legittima l’unilaterale variazione delle condizioni contrattuali da parte di Poste Italiane previa comunicazione al correntista. A sostegno della censura la ricorrente ricorda che, non a caso, il regolamento sui servizi di bancoposta prevede che i rapporti con la clientela e il conto corrente postale siano disciplinati in via contrattuale mentre, analogamente, il testo unico bancario (art. 118), richiamato dalla stessa Corte di appello, ammette lo jus variandi solo a fronte del diritto del cliente di recedere dal contratto.

11. Con il quarto motivo del ricorso principale Equitalia Centro s.p.a. rileva la violazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte di appello dichiarato l’inammissibilità, per tardività, della produzione del contratto di bancoposta sottoscritto da Padana Riscossioni il 7 dicembre 2004, produzione strumentale a una inammissibile estensione della causa petendi e cioè alla rivendicazione della debenza delle commissioni in base a tale fonte contrattuale.

12. Con il quinto motivo del ricorso principale Equitalia Centro s.p.a. contesta che la sottoscrizione del contratto di cui al precedente motivo possa aver immutato il quadro giuridico di riferimento rimanendo la sottoscrizione del nuovo schema negoziale, predisposto unilateralmente da Poste Italiane, soggetta agli obblighi imposti dal concessionario dal preesistente quadro normativo.

13. Con il sesto motivo del ricorso principale viene censurata la sentenza della Corte di appello che, pur avendo accolto la domanda di Poste Italiane limitatamente al periodo successivo al 1 giugno 2001 (rigettando pertanto la parte della domanda riferita al precedente periodo intercorso fra il 1 aprile 1997 e il 31 maggio 2001), ha condannato Equitalia Centro Italia al pagamento integrale delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

14. Con il ricorso incidentale si censura l’immotivata esclusione del diritto alle commissioni per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 maggio 2001 nonostante la L. n. 662 del 1996, abbia disposto da tale data iniziale la cessazione di ogni agevolazione tariffaria conferendo all’Ente Poste la facoltà di stabilire le tariffe per gli utenti, facoltà esercitata con Delib. n. 57 del 1996, dal Cda dell’Ente. La ricorrente incidentale censura altresì subordinamente il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c..

Ritenuto che:

15. Entrambi i ricorsi, che possono essere esaminati congiuntamente per essere strettamente connessi al loro interno e fra loro, sono infondati per le ragioni già esposte di recente dalla giurisprudenza di questa Corte.

16. E’ stato infatti affermato dalle Sezioni Unite (Cass. civ. S.U. n. 7169 del 26 marzo 2014) che il concessionario della riscossione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) è tenuto a pagare a Poste Italiane s.p.a. un corrispettivo per l’accensione e la tenuta del conto corrente sul quale i contribuenti possono versare l’imposta, atteso che, pur essendo il concessionario obbligato ad aprire tale conto, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 10 e pur operando, quindi, Poste Italiane in regime di monopolio legale, ai sensi dell’art. 2597 c.c., nessuna disposizione afferma la gratuità del servizio.

17. Si tratta del resto di una condizione preesistente alla privatizzazione del servizio postale, così come è stata realizzata per gradi, e che attualmente trova il suo regime normativo di riferimento, per ciò che concerne l’oggetto della presente controversia, nella L. n. 662 del 1996. L’imposizione dell’obbligo di apertura del conto corrente va pertanto riportato all’esigenza della maggiore efficienza del servizio di riscossione per ciò che concerne sia gli enti percettori finali che i contribuenti e alla posizione di esclusività di cui gode il concessionario. Pertanto l’esenzione che secondo la ricorrente discenderebbe implicitamente dal monopolio di fatto attribuito alle Poste Italiane s.p.a. e dall’imposizione dell’obbligo per il concessionario di apertura del conto corrente non trova alcuna giustificazione razionale nelle deduzioni della ricorrente principale che sia tale da rendere obbligata una interpretazione della normativa citata contraria a quella recepita dalla Corte di appello sulla base di un chiaro disposto normativo.

18. Ancora più di recente è stato specificamente chiarito (Cass. civ. sez. 1 n. 4408 del 21 febbraio 2017) che nel conto corrente postale in corso, aperto dai concessionari della riscossione, ai fini del versamento dell’ICI da parte dei contribuenti secondo il disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, le Poste Italiane hanno la facoltà, ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 2, comma 18, di stabilire il pagamento di commissioni a carico dei correntisti, purchè ne diano comunicazione con le forme previste dall’ordinamento, le quali, a decorrere dalla entrata in vigore del D.P.R. n. 144 del 2001, consistono in quelle previste dall’art. 3, comma 2, del medesimo decreto, e dunque – prima della modifica di tale disposizione ad opera del D.L. n. 179 del 2012, art. 24-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 2012 – nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e nell’invio di avviso ai correntisti. Tale attribuzione della facoltà di predisporre e variare unilateralmente le condizioni contrattuali è da ritenere compatibile con il principio della consensualità proprio della materia contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. 3 n. 13937/2016) non essendo attribuito alla s.p.a. Poste Italiane un potere autoritativo con effetti vincolanti nella sfera giuridica dei destinatari senza che tali modifiche siano portate a conoscenza della controparte nelle forme previste dall’ordinamento e senza che sia stato manifestato un consenso anche implicito ad esse (come nel caso del mancato recesso in seguito alla comunicazione).

19. Nella specie mentre gli obblighi di comunicazione sono stati assolti pacificamente per il periodo successivo al 1 giugno 2001 non altrettanto si può affermare per il periodo antecedente che ha costituito l’oggetto della domanda delle Poste Italiane s.p.a. non accolta dalla Corte di appello. Si basa pertanto su questa motivazione evidente la decisione impugnata che non può non trovare conferma in questo giudizio con il rigetto del ricorso incidentale.

20. Quanto al sesto motivo del ricorso principale va ribadita la giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. da ultimo Cass. civ. sez. 5 n. 8421 del 31 marzo 2017).

21. I ricorsi vanno pertanto respinti con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

22. Sussistono i presupposti per l’imposizione del versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale essendo stato proposto quest’ultimo, e non il ricorso principale, nel vigore della L. 24 dicembre 2012, n. 228, il cui art. 1,comma 17 ha modificato il D.P.R. n. 115 del 2002, introducendo il all’art. 13, comma 1 quater, che prevede tale versamento quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e l’incidentale. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2018

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