Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32416 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 11/12/2019), n.32416

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27724/2017 proposto da:

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Sasso, Emma Tortora,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Medicanova Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Regina Margherita 27,

presso lo studio dell’avvocato Sales Isaia, rappresentata e difesa

dall’avvocato Esposito Oro, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 983/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 dal Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del secondo

motivo, assorbimento del resto.

Fatto

RILEVATO

che:

1.- La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato l’opposizione dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie rese dalla Medicanova srl nel 2006, in regime di convenzionamento con l’Asl Salerno (OMISSIS).

2.- L’Azienda aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, e dedotto che l’opposta non aveva dimostrato il mancato superamento del tetto di spesa.

3.- La Corte ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, non essendo stati contestati nè l’esistenza del rapporto di accreditamento, nè l’espletamento delle prestazioni sanitarie, ha ritenuto che il prospettato superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione sanitaria costituissero fatti impeditivi della pretesa creditoria che avrebbero dovuto essere (e non erano stati) dimostrati dall’Azienda eccipiente.

4.- Avverso questa sentenza l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, resistito dalla Medicanova.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- Il primo motivo, che denuncia il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è infondato, alla luce del principio secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte Cost. n. 204 del 2004 ed ora dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell’accordo contrattuale stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la Asl e la struttura privata concessionaria; peraltro, qualora la ASL opponga alla domanda di pagamento (petitum formale immediato) l’esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l’illegittimità, il petitum sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte replicationes, le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell’illegittimità del provvedimento posto a fondamento dell’eccezione sollevata dalla Asl (SU n. 28053 del 2018).

2.- Il secondo motivo, che denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 bis segg., R.D. n. 2440 del 1923, artt. 16 e 17 e dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova, in ordine all’instaurazione del rapporto di accreditamento e alla stipulazione dell’accordo contrattuale del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8 quinquies, in relazione all’anno 2006, è inammissibile, essendo volto a sovvertire l’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito circa l’esistenza del rapporto di accreditamento e l’espletamento delle prestazioni sanitarie da parte della Medicanova, fatti ritenuti neppure contestati nel giudizio di merito.

3.- Il terzo motivo denuncia violazione del principio dell’onere della prova, in relazione all’art. 2967 c.c. e D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 8 quater e quinquies, essendo erronea l’affermazione della Corte di merito secondo cui il superamento del tetto di spesa e la conseguente regressione tariffaria costituirebbero fatti impeditivi della pretesa azionata la cui prova sarebbe a carico della parte eccipiente, trattandosi invece di un elemento costitutivo della pretesa creditoria che doveva essere dimostrato da Medicanova, in relazione al limite di spesa individuato dall’amministrazione con la Delib. n. 1120 del 2006.

Il motivo è infondato alla luce del principio, al quale la Corte territoriale si è attenuta, secondo cui il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova è a carico della parte creditrice (struttura accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 c.c., è a carico della parte debitrice Asl (Cass. n. 3403 e 23324 del 2018).

4.- Il quarto motivo denuncia violazione dei principi in tema di superamento dei limiti di spesa e di regressione tariffaria, in relazione alla L. n. 447 del 1997, art. 32, comma 8, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 32, D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 4, comma 7, L. n. 549 del 1995, art. 2, comma 7 segg., ed altre, per avere erroneamente ritenuto non provato dall’Azienda Sanitaria il superamento del limite di spesa, invece dimostrato con la produzione della Delib. n. 1120 del 2006 e di altra documentazione.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto a sovvertire un incensurabile apprezzamento di fatto operato dai giudici di merito, i quali hanno ulteriormente osservato che l’appellante non aveva nemmeno quantificato l’entità della regressione tariffaria imputabile alla controparte.

5.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 2800,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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