Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32415 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 07/11/2019, dep. 11/12/2019), n.32415

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21799/2014 proposto da:

P.N., in proprio e quale titolare di Case Mori azienda

agricola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4,

presso lo studio dell’avvocato Cutolo Daniele, che lo rappresenta e

difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Autostrade Per L’Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto 7,

presso lo studio dell’avvocato Tartaglia Paolo, rappresentato e

difeso dall’avvocato Dalla Verità Marco, giusta procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 725/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/11/2019 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento dei motivi primo

e secondo, rigetto del terzo, in subordine rimessione alle S.U.;

udito l’avvocato Cristiano Savi con delega orale per il ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’avvocato Federico Dalla Verità con delega per il

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Autostrade per l’Italia spa, in qualità di concessionaria di Anas spa e delegata ad emettere gli atti del procedimento espropriativo, ha proposto opposizione alla stima dell’indennità di espropriazione, avente ad oggetto i terreni di proprietà di P.N., siti nel Comune di Rimini, e destinati all’esecuzione dei lavori di costruzione della terza corsia dell’Autostrada (OMISSIS), determinata nel corso del procedimento espropriativo dalla commissione tecnico-arbitrale D.P.R. n. 327 del 2001, ex art. 21.

2.- La Corte d’appello di Bologna, con ordinanza in data del 12 febbraio 2014, non ha condiviso la valutazione del consulente tecnico d’ufficio circa la natura edificabile dell’area espropriata, la quale era soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta in base a disposizione legislativa (D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26) che prevaleva sulle previsioni degli strumenti urbanistici; quindi, valutata l’area come agricola, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 37047,10; l’indennità di asservimento, per imprecisate interferenze al di fuori della fascia di rispetto, in Euro 4073,00; l’indennità aggiuntiva in favore del proprietario imprenditore agricolo, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 4, in Euro 9864,00; l’indennità di occupazione d’urgenza in Euro 10298,00.

3.- Avverso la suddetta ordinanza P.N. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; Autostrade per l’Italia ha resistito con controricorso e memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, “errore di fatto nel giudizio e violazione delle norme di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 49 e 50”, per avere la Corte di merito omesso di riconoscere l’indennità di occupazione temporanea di una superficie di 1930 mq. ulteriore rispetto a quella espropriata, adibita ad area di cantiere, per il periodo dall’immissione in possesso al termine dei lavori o alla riconsegna dell’area.

1.1.- Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, avendo ad oggetto una questione non trattata nell’ordinanza impugnata; nè indica se e in quale atto processuale sia stata introdotta nel processo e in che modo il fatto sul quale essa si basa risulti acquisito nel giudizio. A tal fine non sono decisivi gli atti indicati nel motivo (a pag. 10, p. 3 e 4) e nella parte espositiva del ricorso (a pag. 7-9), dai quali non è possibile desumere con certezza l’esistenza del fatto posto a fondamento del motivo e, quindi, la fondatezza del diritto azionato (il riferimento al 1930 mq. a pag. 8, lett. g, del ricorso, costituisce una mera argomentazione difensiva di parte in relazione alla c.t.u.). Il motivo si risolve quindi nell’impropria richiesta di un diverso o ulteriore accertamento di fatto rispetto a quello operato dai giudici di merito.

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 22 bis e 50 avendo la Corte determinato l’indennità di occupazione d’urgenza (dall’immissione in possesso) considerando quale termine finale la data di emissione del decreto di esproprio (20 gennaio 2014), anzichè quella del pagamento effettivo dell’indennità di esproprio, non ancora intervenuto per mancanza del decreto di svincolo.

2.1.- Il motivo è infondato, sebbene occorra una precisazione in punto di diritto.

La tesi di Autostrade per l’Italia, secondo la quale l’indennità di occupazione d’urgenza dovrebbe essere calcolata (non sino alla data del deposito dell’indennità di espropriazione ma) sino alla data del decreto di espropriazione che segna il momento della perdita della proprietà del bene per il privato, pur avendo avuto seguito in un precedente di questa Corte (n. 19758 del 2017), non è condivisibile.

Si deve considerare che l’acquisizione della proprietà da parte della pubblica amministrazione (e dei soggetti ad essa equiparati, come nel caso in esame) è effetto di una fattispecie complessa nella quale il decreto di espropriazione (L. n. 2359 del 1865, art. 50) presenta un rilievo determinante che è però integrato dal pagamento del “giusto prezzo” del bene, a norma della L. n. 2359 del 1865, art. 39 (oggi D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1), in relazione all’art. 42 Cost., comma 3. Ciò assume rilievo rispetto ad un’obbligazione particolare, qual è quella avente ad oggetto l’indennità di occupazione d’urgenza, che serve a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, fino a quando detta fattispecie complessa non si sia conclusa con il deposito dell’indennità di esproprio, secondo una regola generale in materia espropriativa. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, la “data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo” che segna il momento fino al quale è dovuta l’indennità di occupazione, a norma del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 22 bis, comma 5, non coincide con la data del pagamento effettivo ma con quella del deposito dell’indennità presso la Cassa depositi e prestiti, che produce effetti liberatori per l’espropriante. La diversa opinione del ricorrente, secondo cui l’espropriante dovrebbe corrispondere l’indennità di occupazione anche per il periodo successivo al deposito dell’indennità di espropriazione, non è neppure coerente con il dato normativo di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 26, comma 6, secondo cui lo svincolo delle somme depositate richiede la collaborazione dell’espropriato che è tenuto a produrre una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti dei terzi.

Nel caso specifico, non è contestato che Autostrade per l’Italia abbia depositato l’indennità di espropriazione contestualmente al decreto di esproprio, risultando conforme a diritto la decisione di calcolare l’indennità di occupazione sino alla data del suddetto decreto.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37, del D.P.R. n. 495 del 1992, artt. 26 e 28 avendo la Corte territoriale valutato l’area espropriata come non edificabile mentre, al contrario, si trattava di esproprio parziale di un bene unitario edificabile, con conseguente necessità di remunerare la perdita di cubatura delle aree rimaste in proprietà.

3.1.- Il motivo è inammissibile.

La sentenza impugnata ha accertato che “il vincolo che deriva dall’inserimento dell’area in fascia di rispetto stradale comporta la inedificabilità assoluta del terreno assoggettato ad esproprio”; un analogo concetto è espresso con l’affermazione che “l’area espropriata ricade per intero in fascia di rispetto stradale”.

La censura in esame postula un ulteriore e diverso accertamento che, da un lato, non può ritenersi implicito in quello effettuato dalla Corte di merito e che, dall’altro, richiederebbe apprezzamenti di fatto esorbitanti dalle attribuzioni del giudice di legittimità, in ordine all’esistenza di una porzione di area residua pregiudicata dalla creazione (o dall’allargamento) della fascia di rispetto, dovendosi verificare il nesso di funzionalità tra la parte espropriata o colpita dalla fascia di rispetto e la porzione residua, nonchè l’unitarietà della destinazione economica dell’intera area prima della vicenda espropriativa.

La doglianza circa la natura (inedificabile) della fascia di rispetto, essendo svolta in via strumentale alla dimostrazione del pregiudizio alla porzione residua che si vorrebbe indennizzato in termini di recupero della cubatura perduta, postula tuttavia, come si è detto, inammissibili accertamenti di fatto ulteriori rispetto a quelli operati dalla sentenza impugnata.

4.- Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla spese, liquidate in Euro 7200,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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