Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32413 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 26/02/2018, dep. 14/12/2018), n.32413

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7366/2011 R.G. proposto da:

Ferrero s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, come da procura speciale materialmente unita

al presente ricorso, dagli Avvocati Lorenzo Imperato e Claudio

Lucisano, elettivamente domicliata presso la persona e studio di

quest’ultimo in Roma, Via Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale del Piemonte n.

4/29/2010 depositata il 28-1-2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2018

dal Consigliere Luigi D’Orazio;

uditi gli Avv. Gaincarlo Caselli e Claudio Lucisano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Visonà Stefano, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento nei confronti della Ferrero s.r.l., tra l’altro, per la ripresa a tassazione ai fini Irpeg e Irap, per l’anno 2003, della somma di Euro 12.632,21 di costi per viaggi e trasferte non inerenti (rilievo n. 4), nonchè le spese relative al pagamento di consulenze per Euro 16.084,53 con S.L. (rilievo n. 7), contabilizzate nel conto relativo al pagamento delle provvigioni agli agenti commerciali, senza che il beneficiario fosse nè agente, nè legato alla società da alcun rapporto precedente l’emissione delle fatture, e per costi per lavorazione di terzi pari ad Euro 87.324,75 (rilievo n. 9), relativamente ai fornitori Commel s.r.l. e CASP, in assenza dei requisiti della certezza, inerenza ed obiettiva determinazione.

2. La Commissione tributaria provinciale di Cuneo accoglieva il ricorso, evidenziando che, quanto alle spese di vitto e alloggio (rilievo n. 4), erano strettamente collegate alla attività di impresa, quanto ai rapporti con S. (rilievo n. 7), si trattava di rapporti prima di consulenza, per la ricerca di eventuali clienti in Spagna, e poi di agenzia, quanto alle “lavorazioni rese da terzi” (rilievo n. 9), appariva impossibile per la Commel una “determinazione previa” del corrispettivo, “in quanto le esigenze di un maggiore o minore ricorso a lavorazioni esterne da parte della Ferrero…cambiano di mese in mese sia sul piano quantitativo, sia sul piano qualitativo”, mentre per i lavori di manutenzione eseguiti dalla Casp “si manifestano, per loro natura all’occorrenza dell’intervento dell’appaltatore”.

3. La Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva l’appello della Agenzia delle entrate, rilevando che i motivi di gravame erano specifici, che non vi era prova della inerenza con l’attività di imprese di costi per viaggi e trasferte, nè della inerenza delle spese per generiche consulenze svolte da S.L., che le fatture per lavorazioni di terzi erano del tutto generiche, sì da non dimostrare l’inerenza, mentre la società avrebbe “…potuto produrre preventivi redatti dai terzi o contratti di affidamento dei lavori con costoro conclusi, indicanti l’oggetto delle prestazioni ed i corrispettivi per queste previsti”.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la Ferrero s.r.l..

5.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la “falsa applicazione di norme di diritto – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, e art. 342 c.p.c. – erroneità della sentenza impugnata per aver escluso, per effetto di erronea applicazione delle norme richiamate, l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio delle Entrate di Savigliano per difetto di specificità dei motivi dedotta dall’odierna ricorrente nelle controdeduzioni al detto appello”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3… La ricorrente sostiene che l’atto di appello ha solo riprodotto le controdeduzioni dell’Agenzia delle entrate depositate dinanzi alla Commissione provinciale. Infatti, a pagina 4 dell’atto di appello si fa riferimento ancora all’atto impugnato.

1.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, il motivo non è autosufficiente, in quanto la ricorrente non ha trascritto, come avrebbe dovuto, il contenuto della comparsa di costituzione dell’Ufficio dinanzi alla Commissione provinciale e, soprattutto, il contenuto essenziale dell’atto di appello, non consentendo, quindi, di valutare se il gravame avesse censurato o meno la ratio decidendi della sentenza della Commissione provinciale impugnata.

Tra l’altro, l’eccezione di inammissibilità dell’appello, è stata già rigettata dalla Commissione regionale, la quale ha ritenuto che “nel caso di specie i requisiti di chiarezza, univocità ed idoneità testè citati indubitabilmente sussistono”.

Nè la ricorrente Ferrero s.r.l. ha censurato in modo adeguato e specifico tale motivazione della sentenza di secondo grado.

Pertanto, il motivo di impugnazione è inammissibile anche per difetto di specificità.

2. Con il secondo motivo la società deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c, comma 1, n.4, la “nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, dell’art. 132 c.p.c., n. 4, dell’art. 118 disp. att., comma 2. – Difetto assoluto di motivazione con riguardo ai capi della sentenza relativi ai rilievi 4) e 7) dell’avviso di accertamento”. Secondo la ricorrente il giudice di appello “non ha espresso in alcuna parte della sentenza – con riguardo ai capi…inficiati dalla dedotta nullità – le ragioni della decisione”. Ciò sia con riferimento al rilievo sub 4 (costi per viaggi e trasferte) sia in relazione al rilievo sub 7 (consulenze commerciali).

2. Tale motivo deve essere rigettato.

Invero, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. Civ., 7 aprile 2017, n. 9105; con riferimento al difetto assoluto di motivazione cfr. Cass. Civ., 27 gennaio 2006, n. 1756).

Nella specie, la Commissione regionale ha fornito una motivazione, seppure sintetica, delle ragioni della decisione, sicchè non sussiste il lamentato vizio di difetto assoluto della motivazione.

In particolare, con riferimento al rilievo sub 4 (costi per viaggi) la Commissione regionale ha evidenziato che dagli atti di causa non vi è la prova che tali costi siano connessi con l’attività di impresa.

Con riferimento alle fatture emesse da S.C. la Commissione regionale ha rilevato la genericità delle stesse “non avendo la Società chiarito in causa in che cosa consistessero effettivamente le non meglio identificate consulenze – non persuadendo affatto il collegamento da quest’ultima fatto con l’attività di consulenza prestata dal.. S. e remunerata mensilmente con una quota fissa -, e non risultando, dunque, alcuna loro connessione con l’attività di impresa”.

3. Con il terzo motivo la società deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – la motivazione della sentenza è stata omessa nella pare concernente la pronuncia resa con riguardo al motivo relativo al rilievo n. 9 dell’avviso di accertamento impugnato, relativo alle lavorazioni di terzi – il fatto controverso e decisivo per il giudizio riguardava, infatti, la oggettiva determinabilità del costo sostenuto dalla società ricorrente e non tanto la sua inerenza all’attività di impresa, nonchè se la società avesse o meno provato in corso di giudizio detto requisito”. La ricorrente evidenzia che le prestazioni rese da terzi sono determinabili alla stregua dei documenti prodotti (quanto alla Commel s.r.l., fatture emesse dal fornitore, prova dell’effettivo pagamento, estratto di conto corrente della società, prospetto delle commesse realizzate, ordine contrattuale aperto con conferimento di incarico; quanto alla Casp s.a.s., fattura contestata, scheda di lavorazione, documento di trasporto, prova del pagamento).

3.1. Tale motivo è inammissibile.

Invero, la ricorrente non ha trascritto, neppure in parte, il contenuto dei documenti sopra indicati, al fine di dimostrare che le prestazioni lavorative fossero “oggettivamente determinabili”, difettando il motivo, quindi, di autosufficienza.

Inoltre, la ricorrente non ha censurato in modo specifico la parte della motivazione della sentenza di appello, con cui la Commissione regionale ha ritenuto necessaria alla prova la produzione di “preventivi redatti da terzi o contratti di affidamento dei lavori conclusi, indicanti l’oggetto delle prestazioni ed i corrispettivi per queste previsti”.

Pertanto, il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità.

4. Con il quarto motivo la società censura la sentenza di appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “falsa applicazione di norme di diritto falsa applicazione del T.U.I.R., art. 109 (già T.U.I.R., art. 75) quanto alla nozione di inerenza – erronea interpretazione della inerenza come certezza e determinabilità dei componenti negativi del reddito di impresa”. Per la ricorrente l’inerenza deriva dalla partecipazione del componente negativo all’attività dell’impresa idonea a produrre ricavi, essendo sufficiente che il costo sia correlato in senso ampio all’impresa in quanto tale. Trattasi di costi per la produzione dei beni (fornitore Commel s.r.l.) e per la manutenzione degli impianti aziendali (Casp s.a.s.). L’onere della prova della inerenza non spetta alla società.

4. Tale motivo è infondato.

Invero, spetta al contribuente l’onere della prova della esistenza, della inerenza e, ove contestata dall’Amministrazione, della coerenza economica dei costi deducibili (Cass. Civ., 26 maggio 2017, n. 13300). A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall’imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l’importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all’oggetto dell’impresa (Cass. Civ., 26 maggio 2017, n. 13300; con riferimento alla genericità ed alla laconicità della descrizione della prestazione in fattura e nel contratto regolante il rapporto fra le due società ed alla conseguente impossibilità per il fisco di verificare analiticamente ed adeguatamente l’inerenza della spesa, tanto più necessaria atteso il suo ingente ammontare vedi Cass. Civ., 8 ottobre 2014, n. 21184).

Pertanto, correttamente il giudice di appello ha ritenuto che la società avrebbe “…potuto produrre preventivi redatti dai terzi o contratti di affidamento dei lavori con costoro conclusi, indicanti l’oggetto delle prestazioni ed i corrispettivi per queste previsti”

5. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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