Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32412 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 14/12/2018, (ud. 26/02/2018, dep. 14/12/2018), n.32412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6860/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso i cui uffici domicilia, in Roma, Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Amia Essemme s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Pensabene, giusta

procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in

Roma, Via Vincenzo Tieri, presso lo studio legale degli Avvocati

Rosa Conti e Massimo Pensabene;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale dell’Abruzzo n.

227/2010 depositata il 12 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2018

dal Consigliere Luigi D’Orazio;

udito l’Avv. Giancarlo Caselli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale dott. Visonà Stefano, che ha concluso chiedendo

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con istanza del 7-6-2006 rivolta al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate la Amia Essemme s.r.l. chiedeva il riconoscimento del credito di imposta per Euro 5.267.600,00, asseritamente spettante per gli anni 2004, 2005 e 2006, ai sensi della L. n. 388 del 2000, art. 7, per l’assunzione di n. 672 nuovi dipendenti. In particolare, la società evidenziava che non poteva trovare applicazione la regola “de minimis” che consentiva di usufruire del beneficio nei solo limiti di Euro 100.000,00 in un triennio.

2. La Commissione tributaria provinciale di Pescara dichiarava inammissibile l’istanza.

3. La Commissione tributaria regionale di Pescara accoglieva l’appello della società, non potendo trovare applicazione la regola del “de minimis”, che riguardava solo gli aiuti alle imprese di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 61, ma non la stessa legge, art. 63, “che si palesa come aiuto alla occupazione dei lavoratori svantaggiati”. La fattispecie, doveva, poi, essere governata non dal Reg. comunitario n. 69 del 2001, ma dal successivo Reg. n. 2204/2002.

4. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate.

5. Notificava controricorso la società.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p., c.c., ed alla L. n. 289 del 2002, art. 62,comma 1. In particolare, per la ricorrente la L. n. 289 del 2002, art. 63, ha espressamente richiamato la L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10, che fa esplicito riferimento alla regola del “de minimis”, sicchè il beneficio non può essere goduto oltre il limite di Euro 100.000,00. La normativa interna può essere disapplicata solo in caso di contrasto con la normativa comunitaria, ma nella specie il ventilato contrasto non sussiste. La circostanza che non vi sia un obbligo comunitario per porre un limite al beneficio, non comporta che il legislatore interno non possa introdurre in via autonoma un “tetto massimo” al beneficio, proprio per evitare ogni possibile censura in tema di “aiuti di Stato”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7 e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione al Trattato CE, artt. 87 e 88, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione regionale, trova applicazione il Reg. CE n. 69/2001, costituendo il credito di imposta un aiuto di Stato.

3. Con il terzo motivo si evidenzia la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione a Reg. CE del 12 gennaio 2001, n. 69/2001 ed al Reg. UE n. 2204/2002, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1, in quanto il Reg. UE n. 2204/2002 non ha eliminato il regime de minimis e non è, peraltro, applicabile alla fattispecie in esame.

4. I motivi primo, secondo e terzo, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

Invero, la Suprema Corte, con ordinanza del 13-12-2017, n. 29851, ha ritenuto che la L. n. 289 del 2002, art. 63, comma 1, nel rinnovare il regime di incentivi alle assunzioni, già disposto con la L. n. 388 del 2000, art. 7, ha mantenuto esplicitamente ferme, per quanto non diversamente regolato, le disposizioni di cui al predetto art. 7, quindi anche il contenuto del comma 10, in base al quale “all’ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06” e “ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite di lire 180 milioni nel triennio”.

Pertanto, il criterio comunitario c.d. de minimis è stato espressamente adottato – in via di rinvio alla relativa fonte normativa – dal legislatore nazionale, nel legittimo esercizio dei suoi poteri discrezionali, quale tetto massimo dell’ulteriore credito d’imposta in esame che ha inteso attribuire ai datori di lavoro. Ne deriva l’irrilevanza della normativa comunitaria invocata, dal momento che questa non impedisce che il legislatore nazionale circoscriva benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate per relationem rispetto a norme dell’ordinamento comunitario (v. ex multis Cass.04/07/2014, n. 15332; Cass. 20/07/2012, n. 12662; Cass.11/05/2012, n. 7362; Cass.

20/10/2011, n. 21797).

5. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente.

6. Trattandosi di questione complessa che ha trovato composizione nella giurisprudenza di questa Corte solo successivamente alla proposizione del ricorso, va disposta l’integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 marzo 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA