Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32412 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 18/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32412

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32383/2018 proposto da:

N.E.J., nella qualità di genitrice del minore

N.R.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via F. De Grenet n.

145, presso lo studio dell’Avv. De Cillis Michele, rappresentata e

difesa dall’Avv. Parise Francesca, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Avv. G.L., nella qualità di tutore del minore

N.R.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Secchi n. 9,

presso lo studio dell’Avv. Zimatore Valerio, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

N.S., Pubblico Ministero presso il Tribunale dei

Minorenni di Catanzaro;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 04/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/10/2019 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 41/2018, depositata in data 4/10/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore N.R.C., nato a (OMISSIS), dall’unione tra N.E.J. e cittadino di nazionalità inglese.

In particolare, i giudici d’appello, confermando le valutazioni espresse dal primo giudice, all’esito di consulenza tecnica neuropsichiatrica, hanno sostenuto che il minore, affetto da disturbo del linguaggio associato ad alterazioni del ritmo dovuto alla sua storia clinica (assunzione di farmaci da parte della madre durante il periodo di gravidanza, sofferenza perinatale, ritardo di acquisizione delle tappe di sviluppo psicomotorio), ma anche a fattori ambientali, in primis la situazione della madre, rischiava di essere privo di assistenza morale e materiale da parte di quest’ultima, vulnerabile ed affetta da una ormai “stratificata” incapacità di svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale, senza che fossero emersi progetti educativi genitoriali effettivi e concreti; peraltro, il minore, sin dalla collocazione nella casa-famiglia ed anche nel nuovo contesto famigliare in cui era stato inserito, aveva dimostrato un miglioramento generale; alla luce di tali considerazioni, non era neppure possibile accogliere la richiesta subordinata di ricovero di madre e figlio in un’apposita struttura.

Avverso la suddetta pronuncia, N.E.J. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Avv.to G.L., in qualità di tutore del minore N.R.C. (che resiste con controricorso) e di N.S. (nonno del minore, che non svolge attività difensiva). La ricorrente ha depositato memoria tardiva (in data 14/10/2019).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983 sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione del prioritario diritto del minore di vivere con i genitori e di essere cresciuto nell’ambito della famiglia d’origine, in una situazione in cui difettava lo stato di abbandono del minore, avendo la madre soltanto attraversato un difficile periodo, transitorio, di fragilità emotiva, “determinato dal violento allontanamento del piccolo R. in un periodo in cui Ella si trovava ad assistere la madre, gravemente malata, sino alla dipartita di essa”; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 1996 e della Carta UE del 2000, per non avere la Corte di merito valutato l’interesse superiore del minore in rapporto al riscontro attuale e concreto della situazione in cui versava la N. con riguardo all’acquisizione della capacità genitoriale nel frattempo assunta dalla stessa; 3) con il terzo motivo, l’illogica e contraddittoria motivazione et3 motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito sempre ritenuto irreversibile lo stato di abbandono del minore, dando rilievo a fatti risalenti nel tempo ed omettendo di considerare le difficoltà fisiche della madre, che solo per motivi di salute (difficoltà di deambulazione) aveva disertato gli incontri con il figlio, attribuendo poi a tale condotta valenza di “aggravante”; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dallo strumento di intervento alternativo reiteratamente richiesto dalla madre (di collocamento presso un istituto insieme con il figlio).

2. La prima e a seconda censura sono inammissibili.

Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorchè con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).

Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).

Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).

Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.

Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nell’art. 1 della L. n. 184 del 1983 (Cass. 22934/2017).

In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia r~ del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).

Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass. 4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).

In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).

Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (non essendo in discussione l’assenza della figura paterna, che non ha riconosciuto il minore) ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente sulla base di una consulenza tecnica neuropsichiatrica e dall’audizione delle educatrici della casa-famiglia ove il minore è stato accolto).

Emerge che il minore al momento dell’ingresso nella casa-famiglia è stato trovato affetto da gravi difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo sviluppo psico-fisico, dovute a molteplici fattori.

La madre, dal 2015, ha avuto solo sporadici incontri con il bambino, il quale ha difficoltà a riconoscerla nel ruolo di madre.

Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.

Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno, solo enunciato dai genitori,di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).

La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre, sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.

Quanto poi alle carenze in merito all’esclusione del rimedio alternativo costituito dal collocamento di madre e figlio presso una struttura di accoglienza, la Corte di merito ha motivatamente respintola richiesta, ritenendola impraticabile alla luce dell’analisi compiuta sulla situazione di abbandono del minore.

3. I vizi di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolati nel corpo del primo motivo, nel terzo e nel quarto motivo, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale.

4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.

Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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