Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3241 del 12/02/2010

Cassazione civile sez. un., 12/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 12/02/2010), n.3241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PAPA Enrico – Presidente di sezione –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente della Giunta

Provinciale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI

RIPETTA 142, presso lo studio dell’avvocato FERRARI GIUSEPPE FRANCO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIZ ROLAND, per

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

QUESTURA DI BOLZANO, in persona del Questore pro tempore, MINISTERO

DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la decisione n. 3949/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 19/08/2008;

udito l’avvocato Roland RIZ;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. LA TERZA Maura.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La controversia e’ stata promossa da B.A. nei confronti del Ministero dell’interno e della Questura di Bolzano per l’annullamento del provvedimento del Questore del 2 marzo 2004, di sospensione per quindici giorni della licenza di pubblico esercizio rilasciatagli dal sindaco di Bolzano. Accolto il ricorso dal Tar, era intervenuta ad opponendum la Provincia Autonoma di Bolzano. La causa e’ stata definita con decisione del Consiglio di Stato, di cui si domanda la cassazione, recante, in accoglimento dell’appello del Ministero, pronuncia di rigetto del ricorso del B.;

2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse stato emanato nell’esercizio di funzione relativa all’ordine pubblico ed alla sicurezza riservata alla competenza statale, trattandosi, nella specie, della repressione del gioco d’azzardo (installazione e utilizzo di videogiochi non conformi a legge), materia non compresa in quella relativa alla “pubblica sicurezza” di competenza della Provincia, da ricondurre, sulla base di una lettura sistematica del complesso normativo, alla nozione di “polizia amministrativa” strumentale all’esercizio delle attribuzione proprie della Provincia;

Il ricorso della provincia di Bolzano si articola in quattro motivi, diretti a denunciare, sotto vari profili, il vizio di eccesso di potere giurisdizionale in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato;

3. Con la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c., si e’ rilevata la inammissibilita’ del ricorso, giacche’ nessuno dei motivi e’ realmente inerente ad una questione di giurisdizione, questione cui e’ limitato il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato ex art. 111 Cost, u.c.;

4. Letta la memoria della Provincia ricorrente, in cui si assume che il Consiglio di Stato si sarebbe sostituito alla Corte Costituzionale nello statuire in quale materia costituzionale rientri il provvedimento impugnato, mentre tale valutazione dovrebbe formare oggetto di un giudizio per conflitto di attribuzioni tra lo Stato e la Provincia Autonoma, affidato alla giurisdizione della Corte Costituzionale; soggiunge la ricorrente che davanti alla Corte Costituzionale pendono, nella stessa materia, cinque ricorsi per regolamento di competenza tra Stato e Provincia Autonoma, aventi per oggetto la medesima questione decisa dal Consiglio di Stato con la sentenza impugnata, concernente la attribuzione del potere di disporre la sospensione della licenza di un esercizio pubblico e che nella relative cause la Corte Costituzionale aveva affermato la propria competenza a decidere sul conflitto;

5. Ritenuto che va disattesa l’istanza di differimento avanzata dal difensore della Provincia per consentire la trattazione congiunta con altro ricorso, perche’ cio’ avrebbe ritardato la decisione;

6. Devesi confermare il giudizio di inammissibilita’ del ricorso, gia’ espresso nella relazione resa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., tenendo presente che la impugnativa sul provvedimento emesso dal Prefetto di sospensione della licenza era stata proposta davanti al TAR da una parte privata, e cioe’ B.A. titolare della licenza medesima.

E’ stato infatti gia’ affermato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3548 del 18/10/1976) che “Perche’ possa ritenersi sorto fra lo stato ed una regione, o fra regioni, un conflitto di attribuzioni riservato alla giurisdizione esclusiva della Corte costituzionale,ai sensi dell’art. 134 Cost., e necessario, oltre all’obiettivo sconfinamento di uno degli indicati enti nella sfera di competenza dell’altro, che il conflitto sia stato formalmente e direttamente sollevato dall’ente che lamenta quell’invasione, secondo le disposizioni di cui alla L. 11 marzo 1953, n 87, art. 39. Ove tale iniziativa manchi, e si abbia la doglianza di un privato, o comunque di un soggetto diverso da detti enti, volta a sostenere la lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, per effetto di un provvedimento che si assuma viziato da incompetenza dello stato o della regione che lo ha emanato, l’accertamento di tale vizio di incompetenza non e’ precluso al giudice ordinario od amministrativo, adito per la tutela giurisdizionale di quel diritto od interesse legittimo”.

E’ stato altresi’ precisato (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3379 del 13/12/1973) che “Le situazioni relative all’invasione dell’altrui sfera di competenza contemplate dalla L. 11 marzo 1953, n 87, art. 39 rappresentano bensi’ il necessario e sostanziale presupposto dei conflitti fra stato e regioni o fra regioni, previsti, fra gli altri, dall’art. 134 Cost.; ma, perche’ il conflitto possa dirsi sorto, e rispetto ad esso si possa quindi far questione di giurisdizione (nella specie, questione di difetto di giurisdizione del consiglio di stato) occorre inoltre che, in base a quel presupposto, l’ente che lamenta l’invasione della propria sfera di competenza costituzionale abbia direttamente e formalmente sollevato il conflitto, e cioe’ che l’organo a cio’ legittimato per l’ente stesso, secondo le disposizioni del predetto art. 39, abbia posto in essere l’iniziativa processuale ivi disciplinata, specificamente volta ad ottenere una pronunzia giurisdizionale che dichiari a quale degli enti interessati spetti, secondo le norme costituzionali, il potere di compiere l’atto che ha dato origine al conflitto. Le statuizioni riservate dall’art. 134 Cost. alla Corte costituzionale sono, quindi, quelle con cui, per ristabilire l’equilibrio del sistema turbato dal contrasto fra gli enti, vengono risolti i conflitti sollevati da questi nel modo anzidetto, e non quelle tendenti ad accertare se siano validi o invalidi gli atti che si assumono viziati da incompetenza sia pure costituzionale, e lesivi di diritti o interessi legittimi di soggetti diversi dagli enti medesimi. Circa gli effetti, sulle situazioni giuridiche di tali soggetti, della invasione da parte di un ente della sfera di attribuzione di un altro, non e quindi precluso l’accertamento del conseguente vizio di incompetenza da parte di giudici diversi dalla Corte costituzionale, e per un fine diverso da quello cui tende la predetta norma, e cioe’ al fine di attuare la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, sempre ammessa, a norma dell’art. 113 Cost., contro gli atti della p.a. lesivi di tali posizioni giuridiche soggettive”.

Poiche’ dunque, nella specie, il conflitto non era stato direttamente e formalmente sollevato dalla Provincia Autonoma, che era l’organo a cio’ legittimato, ma era stato il B., titolare della licenza del pubblico esercizio, ad impugnare il provvedimento di sospensione, a tutela dei suoi propri interessi, non si verte in materia di conflitto, onde il ricorso va quindi dichiarato inammissibile;

Ritenuto che le spese relative alla parte costituita, Ministero dell’Interno, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore della parte costituita liquidate in tremila/00 Euro per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2010

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