Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3241 del 11/02/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 11/02/2020), n.3241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MAISANO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23787-2013 proposto da:

N.A. RICORSO NON DEPOSITATO AL 05/11/2013;

– ricorrente –

e da

N.A. domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorso successivo –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO

MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato SPINOSO ANTONINO V.E.,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DALL’ASTA CARLO

giusta delega in calce;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 86/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato NERI che deposita n. 1 avviso di

ricevimento e ricevuta di plico, dichiara di non aver avuto notizia

delle conclusioni depositate dal P.G. e si riporta;

è comparso l’Avvocato DI STEFANI per delega orale dell’Avvocato

DALL’ASTA per EQUITALIA NORD che si riporta al controricorso;

è altresì presente l’Avvocato TIDORE per l’AGENZIA che si riporta

al controricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 86/65/13 pubblicata il 4 luglio 2013 la Commissione tributaria provinciale della Lombardia sezione staccata di Brescia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bergamo n. 18/1/13 con la quale era stato rigettato il ricorso proposto da N.A. avverso la comunicazione di iscrizione ipotecaria emessa da Equitalia Nord s.p.a. per conto dell’Agenzia delle Entrate con riferimento a due cartelle di pagamento; in particolare il ricorrente deduceva l’omessa notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad IRPEF, addizionali regionale e comunale, IVA ed IRAP per l’anno 2005. La Commissione tributaria regionale ha considerato che la cartella in questione era stata regolarmente notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e l’attestazione dell’Ufficio postale ha natura di atto pubblico che gode della speciale efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. e può essere impugnata solo attraverso querela di falso; tale querela è regolata dagli artt. 221 c.p.c. e ss. che riserva al giudice ordinario la competenza a conoscere della querela, mentre l’art. 222 prevede la pronuncia incidentale del giudice in materia e il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 3 afferma che il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la soluzione della controversia ad eccezione delle querele di falso riservate ad altra giurisdizione.

N.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. resistono con controricorsi chiedendo entrambe il rigetto del ricorso deducendone l’infondatezza.

Il P.G. ha depositato requisitoria scritta in forma di memoria senza alcun rilevo delle parti costituite.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 con riferimento agli artt. 2699 e 2700 c.c., D.P.R. n. 156 del 1973, art. 12, art. 357 c.p., D.M. 9 aprile 2001, artt. 32, 33,38 e 44, art. 2727 c.c. e art. 2728 c.c., comma 1. In particolare si deduce che l’impiegato postale che provvede alla consegna della lettera raccomandata sarebbe incaricato di pubblico servizio e non pubblico ufficiale con conseguente carattere di atto pubblico avente fede privilegiata di quanto da lui attestato.

Con il secondo motivo si assume violazione di legge di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1 con riferimento agli artt. 222 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 39 con riferimento alla necessità di sospensione del giudizio tributario in caso di presentazione di una querela di falso.

Con il terzo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla mancata applicazione dell’art. 222 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 39, per le ragioni di cui al motivo precedente.

Il primo motivo è infondato. Questa Corte è costante nell’affermare che la relazione di notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario attestante il compimento delle prescritte formalità, così come l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8, fa fede fino a querela di falso essendo tale notificazione un’attività compiuta, in proprio o per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale in forza della citata L. n. 890 del 1982, art. 1 è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria della cui esecuzione ha ricevuto l’incarico. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che esso sia sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso (Cass. n. 3065 del 2003; Cass. n. 24852 del 2006 e più di recente, Cass. n. 2486 del 2018, Cass. 22058/2019, Cass. 8082/2019). La Commissione tributaria regionale ha correttamente dato applicazione a tale principio considerando l’avviso di ricevimento contestato atto pubblico con fede privilegiata impugnabile solo attraverso il procedimento di querela di falso.

Il secondo ed il terzo motivo vengono trattati congiuntamente riguardando la medesima questione. I motivi sono infondati. Il giudice tributario non è infatti obbligato comunque a sospendere il giudizio allorchè venga presentata una querela di falso, ma solo nel caso in cui rilevi la sua pertinenza in relazione al documento impugnato e la sua rilevanza ai fini della decisione perchè il provvedimento sospensivo non finisca per costituire un inutile intralcio alla giurisdizione. Ciò che abilita lo stesso giudice non certo a svolgere un giudizio prognostico nel merito, ma a valutare la idoneità della proposta querela ad arrestarne il corso (da ultimo Cass. 28671/2017).

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida, quanto all’Agenzia delle Entrate, in Euro 3.000,00 oltre alle spese prenotate a debito e quanto ad Equitalia Nord s.p.a. in Euro 3.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali e accessori. Doppio contributo.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2020

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