Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3241 del 11/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3241 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: IACOBELLIS MARCELLO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappreRicorrente

senta e difende per legge
Contro
Fallimento Intercostruzioni s.r.l.

Intimata

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 132/2010/07 depositata il 29/3/2010;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 10/1/2013
dal Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Ceniccola
Svolgimento del processo

Code Suprema di Cassazione — VI Sez. Civ. – T– R.G. n. 12194/11

Ordinanza pag. i

Data pubblicazione: 11/02/2013

La controversia promossa da

Fallimento Intercostruzioni s.r.l. contro l’Agenzia

delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante raccoglimento
dell’appello proposto dal Fallimento contro la sentenza della CTP di Caserta n.
73/09/2008 che ne aveva respinto il ricorso avverso la cartella di pagamento n.

la dichiarazione relativa all’anno 2002 e richiesto con istanza di rimborso il
18/3/2004, pur in assenza di presentazione delle dichiarazioni degli anni 2000 e
2001. Il ricorso proposto si articola in quattro motivi. Nessuna attività difensiva ha
svolto l’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo
l’accoglimento del ricorso Il presidente ha fissato l’udienza del 10/1/2013 per
l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. 11 P.G. ha concluso aderendo alla
relazione.
Motivi della decisione
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 30 del dpr 633/72 laddove la CTR ha riconosciuto il eredito riportato con la dichiarazione relativa all’anno
2002 e richiesto con istanza di rimborso il 18/3/2004.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione dell’art. 19 comma 1 del dpr
633/72 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. laddove la CTR non ha rilevato la sopravvenuta decadenza relativamente ai crediti sorti anteriormente al biennio.
Le censure sono fondate nei limiti che seguono. Questa Corte , in tema di i.v.a. , ha
ripetutamente affermato (Cass. 21947/07, 11584/06, 16477/04, 19495/03, 1029/02,
1823/01) che, in caso di inosservanza dell’obbligo della dichiarazione annuale, al
contribuente, è preclusa la possibilità di recuperare il credito d’imposta maturato in
detta annualità attraverso il trasferimento della correlativa detrazione nel periodo
d’imposta successivo, pur se detto credito sia stato regolarmente annotato nella dichiarazione mensile di competenza; ciò non preclude, in applicazione dell’art. 30.
comma 2, del dpr 633/72, il diritto del contribuente al soddisfacimento del credito
mediante rimborso ( Cass. 22774/06, 2274/04); ed infatti l’inosservanza degli adempimenti cartolari condizionanti la detrazione non comporta il sacrificio del diritto a

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0282006005182974000 per IVA 2002 . La CTR riconosceva il eredito riportato con

conseguire l’iva versata a monte. In definitiva, essendo detrazione e rimborso alternative modalità di conseguimento di un medesimo diritto – ancorchè non subordinate
ai medesimi presupposti – al contribuente, che (entro il termine di decadenza sancito
per il rimborso) abbia esercitato il diritto alla restituzione con richiesta di detrazione
contrastata dall’Agenzia per inosservanza degli adempimenti all’uopo prescritti, non

borso. Tale istanza dovrà tuttavia essere corrispondente allo schema tipico di cui
all’art. 30 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, restando, in difetto, assoggettata alla
decadenza biennale prevista, in via residuale, dall’art. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 (Sez. 5, Sentenza n. 18920 del 16/09/2011). Va infine precisato che la domanda di rimborso o restituzione del credito d’imposta maturato dal contribuente,
deve considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del
quadro “VX” , che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione
altresì del modello “VR” e che costituisce, ai sensi dell’art. 38-bis, comma primo, del
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, presupposto per l’esigibilità del credito e dunque a-

dempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso.
Onde, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso
con la compilazione del quadro “VX”, la presentazione del modello “VR” non può
considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma solo a quello di prescrizione ordinario
decennale ex art. 2946 cod. eiv. (Sez. 5, Sentenza n. 20039 del 30/09/2011 (Rv.
619622)
Quanto sopra ha effetto assorbente sul terzo e quarto motivo di ricorso.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai
motivi accolti ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della
CTR della Campania
P.Q.M.

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può, in caso di esito negativo del giudizio sulla detrazione, ritenersi precluso il rim-

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo ed il
quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad
altra sezione della CTR della Campania

Potaimario Giudiziario

Così deciso in Roma, 10/1/2013

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