Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3241 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3241 Anno 2018
Presidente: PICARONI ELISA
Relatore: CRISCUOLO MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 19103-2016 proposto da:
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SCPA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DEGLI AMMIRAGLI 46, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUCA CAPASSO, rappresentata e
difesa dall’avvocato LUCA CIRILLO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
MARINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA GIULIANA 58, presso lo studio dell’avvocato PIETRO
TROIANIELLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato BRUNO ARENA giusta procura in calce al
controricorso;

Data pubblicazione: 09/02/2018

IL NOTTURNO DI MASTROMINICO LUIGI & C SAS,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A,
presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, rappresentata
e difesa dall’avvocato MAURIZIO PEZONE giusta procura in
calce al controricorso;

Cancelleria della Corte di Cassazione, e rappresentato e difeso
dall’avvocato PASQUALE CABATO giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

MONDIALPOL SERVICE SPA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 50-A, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA LAURENTI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato BARBARA BARI giusta procura in calce
al controricorso;
– ricorrente incidentale –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il
06/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La società Il Notturno s.a.s. avanzava dinanzi al Tribunale di
Napoli Nord istanza di accertamento tecnico preventivo in
ordine alla veridicità delle sottoscrizioni apposte dai suoi
dipendenti sulla ricevuta n. 1643725 del 18 marzo 2015, onde
riscontrare se fossero effettivamente riconducibili alla grafia di
Del Prete Lorenzo o di Marino Giuseppe, ordinando alla società
Intesa San Paolo l’esibizione in originale delle ricevute in
questione. Evidenziava la ricorrente in ATP di avere intentato

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DEL PRETE LORENZO, domiciliato in ROMA presso la

nei confronti dei suddetti dipendenti un procedimento
disciplinare, atteso che la firma per ricevuta attestava il ritiro di
un plico contenente la somma di C 100.000,00 che era poi
risultato mancante, e aggiungeva che nel successivo giudizio di
merito era intenzionata a far dichiarare la risoluzione del

dipendenti, con la condanna al risarcimento dei danni.
Nominato il consulente tecnico d’ufficio, e costituitisi i
lavoratori, nonché la Mondialpol e l’Istituto di credito, richieste
integrazioni all’ausiliario, il Tribunale con ordinanza del 6
giugno 2016, riteneva ammissibile la richiesta della D Notturno
in quanto strumentale rispetto alla necessità di giustificare
l’eventuale licenziamento dei propri dipendenti.
Quindi, dopo aver riepilogato gli esiti dell’accertamento
peritale, di cui condivideva le conclusioni, affermava che i
rapporti di lavoro non potevano essere risolti, e compensava
per la metà le spese di lite tra la società datrice di lavoro ed i
suoi dipendenti, ponendo la residua parte a carico dell’istituto
di credito e di Mondialpol, liquidandole in tal misura in
complessivi C 2.000,00.
Per la cassazione di tale decreto propone ricorso Intesa
Sanpaolo Group Services s.c.p.a. sulla base di un solo motivo
che denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,
92 e 696 c.p.c.
Mondialpol Service S.p.A. ha presentato controricorso con
ricorso incidentale affidato ad un motivo, sostanzialmente
sovrapponibile a quello della ricorrente principale.
Gli altri intimati hanno presentato controricorso.
Il motivo si limita a contestare la decisione del Tribunale
unicamente nella parte in cui ha posto, sia pure per la metà, le
spese della procedura di accertamento tecnico preventivo a

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rapporto di lavoro, ove le firme fossero risultate riconducibili ai

carico della ricorrente principale ed incidentale, non essendosi
tenuto conto che si trattava di una consulenza esperita in sede
di ATP.
Il motivo è fondato alla luce della costante giurisprudenza di
legittimità.

ammissibile dal momento che – secondo la giurisprudenza di
questa Corte (cfr. Cass. n. 1690 del 2000 e Cass. n. 21888 del
2004) – ove venga adottata, in sede di accertamento tecnico
preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle
relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un
provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria,
destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo
della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di
carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo
d’impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere
esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.,
comma 7 (cfr. altresì Cass. n. 21756/2015; Cass. n.
2173/2013).
Inoltre alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa
Corte (cfr. Cass. n. 12759 del 1993; Cass. n. 1690 del 2000;
Cass. n. 15672 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 4156 del 2012),
il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della
soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza
o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla
funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di
esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese
dell’accertamento tecnico preventivo, quindi, dovranno essere
poste, a conclusione della procedura, a carico della parte
richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo
giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito,

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In primo luogo si rileva che il proposto ricorso straordinario è

come

spese

giudiziali,

da

porre,

salva

l’ipotesi

di

compensazione, a carico del soccombente. Peraltro, la funzione
dell’accertamento tecnico preventivo che si risolve,
ordinariamente, nell’esigenza di preservare gli effetti di una
prova, da assumere in via urgente, e da poter far valere, in un

fase relativa all’assunzione del mezzo di istruzione preventiva
si instauri un procedimento di tipo contenzioso, all’esito del
quale possa trovare applicazione la disciplina delle spese
processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
Deve, quindi, in accoglimento dei ricorsi principali ed
incidentali, essere riconfermato il principio di diritto secondo
cui il carico delle spese liquidate in tema di accertamento
tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente
in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità,
salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese
quelle per l’esecuzione dell’A.T.P.), in base agli ordinari criteri
di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all’esito dell’eventuale giudizio di
merito che sia seguito.
Il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente alla
parte in cui pone il compenso del C.T.U. nominato in sede di
accertamento tecnico preventivo “a carico solidale delle parti”.
Inoltre, poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art.
384 c.p.c., affermandosi che nulla è dovuto per spese
processuali dalla ricorrente principale ed incidentale.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.
PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato
limitatamente alla parte in cui pone la metà le spese

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eventuale (e successivo) giudizio di merito, esclude che nella

dell’accertamento tecnico preventivo a carico della ricorrente
principale ed incidentale e, decidendo nel merito, pone dette
spese, come liquidate dal giudice di merito, a carico delle sola
parte richiedente l’A.T.P.
Condanna D Notturno s.a.s. al rimborso delle spese del

principale ed incidentale e degli altri contro ricorrenti in C
1.700,00 cadauno, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese
generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2018
Il Preside(i te
,

presente giudizio che liquida in favore della ricorrente

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