Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32405 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2858/2018 proposto da:

Leonardo – Società per azioni, (già Finmeccanica spa) in persona

del legale rappresentante pro tempore e Ansaldobreda s.p.a., in

persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliate

in Roma, Via Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell’avvocato

Punzi Carmine che le rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Pricewaterhouse coopers s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Pacuvio, 34

presso lo studio dell’avvocato Romanelli Lorenzo che la rappresenta

e difende unitamente agli avvocati Astori Cristina e Longo Massimo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

G.M.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e

Dott. F.G., elettivamente domiciliati in Roma, Via

Nomentana n. 175, presso lo studio dell’avvocato Ranucci Roberto,

rappresentati e difesi dall’avvocato Fimmanò Francesco, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentale –

contro

Leonardo – Società per azioni, (già Finmeccanica spa) in persona

del legale rappresentante pro tempore e Ansaldobreda s.p.a., in

persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliate

in Roma, Via Bruno Buozzi n. 99, presso lo studio dell’avvocato

Punzi Carmine che le rappresenta e difende, giusta procura in calce

al ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

contro

Firema Trasporti spa in Amministrazione Straordinaria, F.R.,

+ ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2739/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbimento ricorso incidentale, o eventuale invio alle

SSUU;

udito per il ricorrente principale l’avvocato D’Alessio Antonio con

delega (avv. Punzi), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

principale, il rigetto dell’incidentale;

udito per la soc. controricorrente Pricewaterhousecoopers l’avvocato

Romanelli Lorenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per la GMR srl controricorrente incidentale l’avvocato D’Alise

Anna (con delega avv. Fimmanò) che ha chiesto il rigetto del

ricorso principale o l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Commissario Straordinario della Firema spa in Amministrazione straordinaria conveniva in giudizio F.G., Gi. e F.R., Pricewaterhouse Coopers spa ed altri innanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli, per sentir accertare la responsabilità dei convenuti, nelle loro rispettive qualità di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonchè di società di revisione e condannarli in solido, ex art. 2393 e 2394 c.c., L. Fall., art. 146 al risarcimento dei danni in favore della procedura.

Si costituivano per quel che qui ancora interessa G. e F.G., i quali, tra l’altro, chiedevano, in via riconvenzionale, ove il tribunale ritenesse fondata (anche in parte) la domanda attrice, di dichiarare la responsabilità, a vario titolo, di Finmeccanica spa e Ansaldobreda spa per l’esercizio abusivo dell’attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. in danno di Firema Trasporti spa e per l’effetto condannarle in solido al risarcimento dei danni; dichiarare altresì l’eventuale responsabilità c.d. “aggiuntiva” del Commissario straordinario, limitatamente al periodo di gestione dell’impresa in procedura concorsuale.

Le società chiamate in causa, costituitesi, eccepivano la mancanza dei presupposti dell’art. 106 c.p.c. ed in generale l’inammissibilità di tutte le domande proposte dai convenuti nei loro confronti.

Interveniva volontariamente in giudizio GMR srl, socio unico di Firema spa, aderendo alle domande formulate dai convenuti G. e Fi.Gi..

All’udienza del 16.9.2014 il Tribunale delle imprese di Napoli dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte da G. e Fi.Gi. nei confronti di Finmeccanica spa e di Ansaldobreda spa, oltre che nei confronti del Commissario straordinario; dichiarava inammissibili le domanda formulate da GMR srl e disponeva l’estromissione dal giudizio di Finmeccanica spa, Ansaldobreda spa e GMR srl.

Avverso detto provvedimento proponeva impugnazione GMR srl, deducendo l’inesistenza dell’ordinanza impugnata, qualificabile come sentenza, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; in subordine, ritenuta la violazione dell’art. 102 c.p.c. e ss., artt. 272,189,50 quater e 161 c.p.c., chiedeva disporsi la rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. e ss.; in via ulteriormente subordinata, si riportava alle conclusioni di merito già prese innanzi al tribunale.

Si costituiva pure F.G., associandosi alle conclusioni della GMR srl.

Pure Ansaldobreda spa si costituiva per eccepire l’inammissibilità ed infondatezza dei gravami, spiegando a sua volta appello incidentale condizionato, deducendo l’inammissibilità degli appelli proposti in via principale da GMR srl e F.G. ed in subordine la manifesta infondatezza delle censure ex adverso proposte: chiedeva per l’effetto confermarsi integralmente il provvedimento impugnato.

Finmeccanica spa e Breda spa, costituitesi, eccepivano inammissibilità ed infondatezza dei gravami, concludendo per la conferma del provvedimento impugnato e spiegavano, a loro volta, appello incidentale condizionato, chiedendo, in caso di accoglimento dell’appello principale, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

Si costituiva infine Pricewaters Coopers spa, per segnalare la propria sostanziale estraneità al giudizio di gravame e per evidenziare che il provvedimento gravato era stato revocato dal Tribunale di Napoli con successiva ordinanza, sicchè non era ravvisabile un persistente interesse dell’appellante nel giudizio di appello.

La Corte di appello affermava che il provvedimento del 18.11.2014, sebbene denominato ordinanza, aveva natura decisoria e doveva pertanto qualificarsi come sentenza; rilevava peraltro che il giudice istruttore di primo grado, con un successivo provvedimento del 17.6.2015, aveva revocato il provvedimento impugnato, disponendo la prosecuzione del giudizio anche con le parti già estromesse (con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., comma 6).

La Corte territoriale riteneva che anche il provvedimento del 17.6.2015, di revoca della prima ordinanza, aveva natura di sentenza e rilevava che, pur essendo autonomamente impugnabile con l’appello, non era stato impugnato ed aveva dunque acquistato autorità di cosa giudicata tra le parti relativamente alle questioni di rito risolte.

Per effetto di detto provvedimento, dunque, era venuto meno l’interesse degli appellanti ad una decisione nel giudizio di appello, essendo stato revocato, in via definitiva, il provvedimento impugnato.

Quanto al regime delle spese, la Corte d’Appello, in forza di valutazione sulla soccombenza virtuale, considerata la tardività dell’impugnazione incidentale proposta da F.G. e l’inammissibilità dell’appello principale della GMR srl per carenza d’interesse, ha posto le spese del giudizio a carico di questi ultimi, quali appellanti principali.

Avverso detta sentenza propongono ricorso per cassazione, con due motivi, Leonardo spa, già Finmeccanica spa, ed Ansaldobreda spa.

GMR srl e F.G. propongono ricorso incidentale condizionato, cui resistono con controricorso Leonardo spa e Ansaldobreda spa.

In prossimità dell’odierna udienza, le ricorrenti principali hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 161 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando la statuizione della sentenza impugnata secondo cui, per effetto del provvedimento emesso in data 17.6.2015, con il quale il Giudice istruttore del tribunale di Napoli ha revocato il provvedimento impugnato innanzi alla Corte d’appello, era venuto meno l’interesse degli appellanti ad una decisione del giudizio di appello.

Le ricorrenti, premessa la sussistenza di un proprio interesse al presente ricorso per cassazione, in quanto la pronuncia della corte d’appello, se confermata, avrebbe comportato il superamento della prima pronuncia a sè favorevole, deducono che il secondo provvedimento del giudice istruttore, cui la Corte d’Appello ha attribuito l’efficacia di fare venir meno l’interesse all’impugnazione era abnorme e giuridicamente inesistente e dunque non suscettibile di passare in giudicato, con la conseguenza che non era venuto meno l’interesse dell’appellante principale e degli appellanti incidentali alla decisione sull’appello.

Ad avviso delle ricorrenti, una volta intervenuta la pubblicazione della sentenza, il giudice adito si spoglia del potere di decidere sulla domanda già portata al suo esame e la sentenza emessa, anche se gravemente viziata, può essere rimossa esclusivamente attraverso l’impugnazione al giudice sopra ordinato, ovvero con la proposizione di autonoma actio nullitatis, trattandosi di nullità assoluta.

E ciò, anche nell’ipotesi in cui una sentenza sia affetta da un vizio particolarmente grave, quale la mancanza di sottoscrizione di uno dei giudici: pure in tal caso, ad avviso delle ricorrenti, deve escludersi che il collegio che l’ha pronunciata possa, d’ufficio o su istanza di parte, tornare sulla propria decisione ed emettere una nuova sentenza (Cass. 26040/2005).

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2, in quanto la Corte d’appello, in violazione dell’ordine logico delle questioni, avrebbe omesso di dichiarare inammissibile l’appello in relazione alle questioni pregiudiziali ed assorbenti relative alla corretta instaurazione del giudizio di impugnazione, vale a dire la carenza di legittimazione ad impugnare di GMR srl e la decadenza in capo al Dott. F.G.; il che avrebbe condotto all’inammissibilità dell’appello, con la conseguenza di veder confermate le statuizioni dell’ordinanza del 17 – 18 novembre 2014.

I motivi, che per la loro connessione vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

La Corte territoriale, pronunciando sul provvedimento del 18.11.2014, pur ritenendo che detto provvedimento sebbene denominato ordinanza, avesse natura di sentenza e fosse dunque impugnabile con l’appello, ha affermato che in conseguenza della successiva ordinanza del tribunale di Napoli, resa in data 17.6.2015 e non impugnata, avente anch’essa natura di sentenza, era venuto meno l’interesse all’impugnazione del primo provvedimento, revocato in via definitiva.

Tale statuizione è conforme a diritto.

E’ pacifico che l’ordinanza, 17.6.2015 del tribunale di Napoli che ha revocato il provvedimento del 17-18 novembre 2014 non è stata impugnata.

Deve escludersi che detta ordinanza, emessa dallo stesso organo giudicante sul presupposto dell’abnormità del primo provvedimento possa qualificarsi come “inesistente” o affetta da nullità radicale ed assoluta.

Ed invero, secondo il più recente indirizzo di questa Corte cui il collegio intendere dare continuità, la cd. inesistenza giuridica o nullità radicale di un provvedimento giurisdizionale, avente contenuto decisorio, emessa nei confronti delle parti del giudizio ma con motivazione e dispositivo relativi a diversa causa riguardante altri soggetti, in quanto non coperta dal giudicato formale, può essere fatta valere anche al di fuori dell’impugnazione nello stesso processo, con un’autonoma azione di accertamento, con la conseguenza che il giudice cui è apparentemente da attribuire la sentenza inesistente può procedere alla sua rinnovazione, senza sanarla, e dunque emanando un atto valido (Cass. 30067/2011; 16497/2019).

E’ stato dunque affermato che il giudice cui è da attribuire la sentenza inesistente possa procedere alla sua rinnovazione, emanando un atto valido conclusivo del giudizio (Cass.6162/2014).

La secondo ordinanza del tribunale di Napoli, dunque, lungi dall’essere affetta da nullità, costituisce esercizio legittimo del potere di rinnovazione degli atti affetti da nullità da parte dello stesso organo che aveva emesso la prima pronuncia ed integra dunque un atto valido avente contenuto decisorio, con cui è stato revocato il precedente provvedimento.

In ogni caso, tale ordinanza non può certamente essere qualificata come inesistente, vale a dire caratterizzata dalla mancanza degli stessi elementi sufficienti ad inserirsi in un procedimento giurisdizionale.

Da ciò discende, in mancanza di impugnazione, il passaggio in giudicato di detta pronuncia e la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del primo provvedimento, ormai revocato in via definitiva.

Del pari infondato il secondo motivo.

Deve invero ritenersi che l’accertamento di sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, per il venir meno della stessa res controversa, a seguito dell’intervenuta revoca, con pronuncia definitiva, del provvedimento del primo giudice, ha carattere pregiudiziale e prevalente.

E ciò, in conformità al principio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., comma 2, inteso come garanzia oggettiva di buon funzionamento della giustizia e non come semplice diritto della parte, alla luce delle conseguenze dell’accertamento suddetto sull’interesse alla prosecuzione del giudizio.

In tal senso, l’accertamento della Corte di merito precede, anche logicamente, la pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione per carenza di interesse, in capo all’appellante GMR srl, quale interveniente adesivo nel primo giudizio, e per eventuale tardività ex art. 334 c.p.c., dell’appellante incidentale F., affermata dalla Corte di merito ai soli fini della valutazione della soccombenza virtuale.

Deve in ogni caso escludersi che, sempre in virtù del principio di ragionevole durata del processo, ex artt. 24 e 111 Cost., il giudice sia vincolato nell’esame delle questioni all’ordine stabilito dall’art. 276 c.p.c..

In ogni caso, una volta che sia stato affermato, in via definitiva, in conseguenza del rigetto del primo motivo di ricorso, che a seguito della mancata impugnazione della pronuncia del 17.6.2015 è venuto meno l’originario provvedimento del tribunale di Napoli, deve ritenersi inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse in capo alle ricorrenti: non sussiste infatti la loro soccombenza in relazione ad alcuna altra statuizione della sentenza della Corte d’Appello, che ha disposto la liquidazione in loro favore delle spese del giudizio.

Il ricorso va dunque respinto e le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di GMR e F.G., che si liquidano come da dispositivo.

Considerato che il ricorso è stato notificato ai soli fini dell’integrità del contraddittorio a Pricewaterhouse coopers, senza che le ricorrenti abbiano svolto alcuna domanda nei suoi confronti, in relazione a tale parte non deve provvedersi sulle spese di lite.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento in favore di GMR e F.G., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 9.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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