Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32404 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32404

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28032/2017 proposto da:

P.W., elettivamente domiciliato in Roma, Via Guido D’arezzo

n. 18, presso lo studio dell’avvocato Magrì Fabrizio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Scotti Camuzzi Sergio, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa San Paolo Private Banking Spa, (d’ora in poi, per brevità,

anche “ISBP”) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Paolo Emilio n. 57, presso lo

studio dell’avvocato Alliegro Giovanni Luigi che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1788/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, del

28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato Scotti Camuzzi Sergio, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Dott. P.W. propone ricorso per cassazione con quattordici motivi, nei confronti di Intesa Sanpaolo private banking spa avverso la sentenza n. 1788/2017 della Corte d’appello di Milano, pubblicata il 28.4.2017, con la quale è stata respinta la sua domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento della banca al contratto di gestione patrimoniale individuale stipulato dalle parti nell’anno 2002.

La Corte territoriale, premesso che nel corso del rapporto erano intervenute tre operazioni con le quali il Dott. P. aveva effettuato spostamenti dei suoi risparmi (c.d. switch) da una linea di gestione ad un’altra, vale a dire dalla linea di Gestione Monetaria (GPM Monetaria) alle linee CA AIPG Multi strategy, CA AIPG Multi Arbitrage ed Linea Azionaria Euro, escludeva la sussistenza dell’inadempimento della banca.

Il giudice di appello evidenziava che il contratto di gestione sottoscritto dal ricorrente, denominato GPM, comprendeva 10 linee di gestione, che avevano differenti profili di rischio e che giusta previsione dell’art. 3.6 delle condizioni generali, il cliente aveva la facoltà di impartire ordini per l’esecuzione di particolari operazioni ivi compresa la navigazione tra linee e gruppi di linee, restando in tal caso a carico del cliente ogni conseguenza per l’operazione effettuata. Ciò premesso, la Corte ha escluso che gli ordini di acquisto, pacificamente disposti dal ricorrente, fossero estranei al contratto di gestione e richiedessero il puntuale assolvimento da parte dell’intermediario degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore, posto che i fondi Multi Arbitrage e Multi Styrategy avevano natura di fondi comuni di investimento appartenenti alla linea di gestione “azionaria internazionale” vale a dire una delle linee comprese nel contratto di gestione stipulato dalle parti. Inoltre non era ravvisabile responsabilità dell’intermediario per violazione degli obblighi informativi, in quanto gli acquisti su menzionati erano stati personalmente effettuati dal cliente, il quale aveva la facoltà di navigare tra linee del medesimo gruppo, con conseguente esonero di responsabilità da parte della banca: tale circostanza assorbiva l’esame del profilo di responsabilità derivante dal dedotto conflitto di interessi della banca.

La corte territoriale affermava inoltre che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova in ordine al nesso di causalità tra inadempimento e danno, neppure in via presuntiva, risultando piuttosto dall’esame degli atti l’assenza di nesso eziologico tra l’asserito inadempimento degli obblighi informativi e perdite subite: il profilo di rischio del ricorrente era medio/alto e questi aveva accettato un limite massimo di perdite pari al 30% del patrimonio conferito in gestione, laddove la perdita subita dal ricorrente in conseguenza delle operazioni per cui è causa corrispondeva al 9,8% del capitale investito.

Intesa Sanpaolo private banking spa resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna udienza il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione a documenti, acquisiti agli atti di causa dai quali inequivocabilmente risulterebbe che gli investimenti in questione non sarebbero ascrivibili nè furono ascritti a nessuna delle linee di investimento previste nel contratto stipulato tra la banca e l’odierna ricorrente; inoltre la banca avrebbe prodotto un documento alterato, documento che, a fronte della querela di falso, ritualmente proposta dal Dott. P., sarebbe stato ritirato dalla banca.

Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso qualsiasi esame circa la formazione ed esistenza dei documenti suddetti.

2. Il motivo è inammissibile.

Ed invero, come questa Corte ha già evidenziato, ai fini dell’ammissibilità del motivo di omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente ha l’onere di indicare:

– il “fatto storico”, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali;

– il “come” ed il “quando” lo stesso sia entrato nel processo e sia stato sottoposto al contraddittorio;

– la sua decisività.

2.1. Orbene, nel caso di specie non viene dedotto l’omesso esame di “un fatto storico”, ma il ricorrente si limita a denunciare l’omesso esame di prova documentale e, quanto al documento dapprima prodotto e successivamente ritirato dalla banca, la valutazione del comportamento processuale di controparte.

Siamo quindi al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

2.2. Avuto riguardo, in particolare, ai documenti, ciò che qualifica il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5) non sono i documenti in sè, in quanto, trattandosi di mezzi di prova, la loro valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, ma le circostanze di fatto che sono ivi rappresentate, di guisa che il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare con un giudizio di certezza e non di mera probabilità l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (Cass. 16812/2018).

2.3. Orbene, nel caso di specie, a fronte dell’accertamento della Corte territoriale, secondo cui gli investimenti per cui è causa rientravano nell’ambito di quelli contemplati nel contratto di gestione patrimoniale, il ricorrente non specifica quali siano le circostanze decisive desumibili dai documenti asseritamente non esaminati: non è dunque possibile per questa Corte verificare l’affermazione del ricorrente secondo cui detti documenti offrivano la prova di circostanze di tale portata da sovvertire, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, la valutazione del giudice di merito.

2.4. In assenza di tale indicazione, che inerisce allo stesso fondamento del vizio denunciato, in quanto evidenzia il collegamento, rimesso all’esclusiva iniziativa della parte cui questa Corte non può sopperire, tra il mezzo istruttorio e la sua rilevanza, appare insufficiente l’indicazione, pur presente nel motivo che qui si scrutina, del “dove” e “quando” detti documenti sono stati prodotti, non potendo questa Corte sostituirsi alla parte nella allegazione dei “fatti” decisivi e delle ragioni della loro decisività.

3. Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale valutato riduttivamente la domanda, omettendo di rilevare che essa non fondava l’inadempimento della banca sulla sola carenza informativa, ma sul fatto che gli investimenti contestati erano esterni al perimetro contrattuale, in quanto non si collocavano in alcuna delle linee di investimento ivi contemplate.

4. Il motivo è inammissibile, in quanto qualifica come violazione del principio di corrispondenza tra la domanda la deduzione di una mera carenza motivazionale della sentenza impugnata, che ha, al contrario, pronunciato sull’intera domanda proposta dall’odierno ricorrente.

4.1. La Corte territoriale ha infatti specificamente accertato che i fondi sui quali erano confluiti gli investimenti (Multi Arbitrage e Multi Strategy) non erano estranei al contratto per cui è causa, in quanto costituivano fondi comuni di investimento, appartenenti alla linea gestionale azionaria internazionale, e dunque ad una delle linee comprese nel contratto di gestione patrimoniale per cui è causa.

5. La reiezione del secondo motivo assorbe l’esame del terzo mezzo, che denuncia la violazione dell’art. 30 Reg. Consob n. 11522 in relazione al fatto che gli ordini in oggetto non troverebbero base in un contratto quadro.

5.1. Come già evidenziato, la Corte territoriale ha accertato che gli investimenti rientravano nel contratto di gestione patrimoniale, stipulato in conformità alle prescrizioni dell’art. 30 Reg. Consob 11522.

6. Il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in relazione alla statuizione che ha affermato la riconducibilità degli investimenti nei fondi Multi Arbitrage e Multi Strategy.

6.1. Il quinto motivo denuncia anch’esso nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione in relazione alla statuizione che gli edge fund sono ascrivibili alla linea di investimento azionaria internazionale.

7. I motivi che, in quanto connessi vano unitariamente esaminati, sono infondati.

7.1. Risulta infatti chiaramente espressa la ratio della sentenza impugnata, fondata su adeguato apprezzamento del giudice di merito, vale a dire la qualificazione dei fondi in oggetto come fondi comuni di investimento, appartenenti alla linea di gestione azionaria internazionale, specificamente prevista tra le linee comprese nel contratto di investimento stipulato dalle parti.

8. Devono a questo punto esaminarsi, per ragioni di priorità logica, l’ottavo e l’undicesimo motivo che lamentano violazione della normativa in materia di conflitto di interessi (art. 21 TUF, artt. 27 e 45 Reg. Intermediari): con essi si censura la statuizione che ha escluso il conflitto di interessi dell’intermediario, sul rilievo che l’operazione era stata personalmente effettuata dal cliente.

8.1. In particolare, il ricorrente deduce l’inapplicabilità al caso di specie della disposizione dell’art. 45 Reg. Intermediari, in quanto l’esonero previsto da detta disposizione vale solo per le operazioni che l’intermediario compia nell’ambito del contratto di gestione patrimoniale, mentre nel caso di specie le operazioni contestate sarebbero estranee all’ambito di tale contratto.

9. I motivi, che per la loro connessione vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili per genericità, in quanto non specificano per quale ragione sia ravvisabile il conflitto di interessi dell’intermediaria.

9.1. Si osserva, inoltre, che la Corte ha accertato, con apprezzamento adeguato, che non è stata adeguatamente censurata dal ricorrente la circostanza che le operazioni per cui è causa rientravano nel perimetro applicativo del contratto di gestione stipulato dalle parti.

10. Il decimo motivo denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2722 c.c., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste Pe., deducendo che dette dichiarazioni non potevano essere assunte come prova.

11. Il motivo è inammissibile, sia in quanto la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, sia per difetto di decisività, atteso che non risulta che la corte territoriale abbia posto a fondamento della propria statuizione di rigetto della domanda le dichiarazioni del teste Pe..

12. Il dodicesimo motivo denuncia violazione dell’artt. 61 c.p.c. per non avere la Corte territoriale ammesso la consulenza tecnica d’ufficio chiesta dal ricorrente.

12.1. Il tredicesimo motivo denuncia la nullità della sentenza in conseguenza della mancata ammissione di alcune istanze istruttorie ed in particolare della prova testimoniale.

13. Pure tali motivi sono inammissibili.

13.1. Premesso che l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice, la decisione del giudice di merito che ne esclude l’ammissione non è sindacabile in sede di legittimità, posto che compete al giudice del merito l’apprezzamento delle circostanze che consentano di escludere che il relativo espletamento possa condurre ai risultati perseguiti dalla parte istante, sulla quale incombe pertanto l’onere di offrire gli elementi di valutazione (Cass. 26264/2005).

13.2. Del pari inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale.

13.3. Il ricorrente non ha infatti assolto all’onere di trascrivere specificamente le circostanze oggetto di prova, nè di indicare il nesso eziologico tra accoglimento dell’istanza ed esito della decisione, posto che la censura in sede di legittimità deve contenere le ragioni per le quali la prova trascurata, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbe dato luogo ad un giudizio diverso (Cass. 16812/2018).

14. Il sesto ed il nono motivo censurano l’esclusione da parte della Corte territoriale del nesso causale tra il dedotto inadempimento della banca ed il danno lamentato dalla ricorrente.

14.1. Il sesto motivo denuncia, in particolare, la violazione degli artt. 1372 e 1362 c.c., e con esso il ricorrente lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia escluso il nesso causale tra inadempimento e danno, sulla base del fatto che il Dott. P. aveva accettato un limite massimo di perdite del 30%, laddove la perdita da lui subita corrispondeva al 9.8% e rientrava dunque nel margine di rischio accettato dal cliente.

14.2. Il nono motivo, che si articola in due censure (nove e nove bis), denuncia violazione di legge in relazione alla statuizione della pronuncia impugnata che ha escluso che il ricorrente avesse assolto all’onere della prova in materia di nesso di causalità tra asserito inadempimento e danno, deducendo, in particolare che, in materia di responsabilità contrattuale dell’intermediario finanziario, l’inadempimento di questi consiste nella violazione dell’obbligo di non procedere all’esecuzione dell’ordine in assenza di adeguata informazione in favore del cliente.

14.3. Va anzitutto rilevata l’inammissibilità delle censure per difetto di decisività, posto che la Corte territoriale, a monte della questione circa la sussistenza del nesso causale, ha escluso l’inadempimento della banca sia in ordine al dovere informativo che alla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi: tali statuizioni, in conseguenza del rigetto delle relative censure, sono oramai definitive.

14.4. Anche sotto altro profilo, i motivi sono inammissibili in quanto non colgono la ratio della pronuncia.

La Corte d’appello ha infatti ritenuto di escludere il nesso eziologico tra condotta dell’intermediario e perdita subita, in quanto era stato lo stesso ricorrente ad impartire personalmente gli ordini di acquisto e considerato il suo profilo di rischio (medio-alto) e la sua dichiarata disponibilità ad una perdita massima del capitale investito pari al 30%, circostanza quest’ultima che costituisce ulteriore conferma di tale propensione al rischio.

15. Il quattordicesimo motivo denuncia violazione di legge, deducendo l’omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla sua domanda ex art. 96 c.p.c. e censura la statuizione di condanna alle spese.

16. Il motivo è inammissibile.

Nel caso di specie, la pronuncia di rigetto della domanda del ricorrente e dunque la sua piena soccombenza escludeva l’ammissibilità di una domanda di condanna della banca ex art. 96 c.p.c., onde detta domanda deve ritenersi implicitamente ma inequivocabilmente respinta; la soccombenza inoltre giustifica la statuizione di condanna dell’odierno ricorrente alla rifusione delle spese, in applicazione del principio di cui all’art. 91 c.p.c..

17. Il ricorso va dunque respinto e le spese del presente giudizio, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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