Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32403 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 11/12/2019), n.32403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12920/2017 proposto da:

Bg Expo di G.P. & sas, in persona del legale

rappresentante pro tempore, G.P. e S.R.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Monte Zebio n. 30, presso lo

studio dell’avvocato Camici Giammaria, rappresentati e difesi dagli

avvocati Calò Carducci Iacopo e Chiesi Gianpaolo, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Cassa di Risparmio di Pistoia E Lucchesia s.p.a., (già Cassa di

Risparmio di Pistoia e Pescia spa), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Caposile n. 2, presso lo studio dell’avvocato Anzaldi Antonina,

rappresentata e difesa dagli avvocati Costi Renzo e Nannotti Fabio,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

dell’11/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/10/2019 dal cons. Dott. FEDERICO GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO ALBERTO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato Calò Carducci Jacopo, che ha

chiesto l’accoglimento;

uditi per il controricorrente, gli avvocati Costi Renzo e Nannotti

Fabio, che hanno chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La B.G. Expo di G.P. & c. sas (da adesso B.G. Expo), nonchè G.P. e S.R. in proprio, propongono ricorso per cassazione, con otto motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 5/2017 depositata l’11.1.2017 che ha respinto la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa, per l’illegittima segnalazione “in sofferenza” alla Centrale Rischi della Banca d’Italia della B.G. Expo di G.P. & c. sas.

La Corte territoriale, in particolare, dato atto che con la sentenza non definitiva n. 490/16 la Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia era stata dichiarata responsabile dei danni potenzialmente subiti dalla B.G. Expo sas a segui delle due segnalazioni illegittime eseguite dalla stessa alla Banca d’Italia, affermata l’inammissibilità delle prove testimoniali formulate dalla odierne ricorrente rilevava preliminarmente che le segnalazioni alla Centrale Rischi avevano interessato soltanto la B.G. Expo e non anche i fideiussori in proprio ( G.P. e S.R.).

Inoltre le predette segnalazioni, effettuate alla fine di maggio ed a metà giugno del 1992 risultavano essere state cancellate all’inizio di settembre dello stesso anno e la società non aveva fornito alcuna prova sulla sussistenza del nesso di causalità tra le segnalazioni ed i danni asseritamente subiti nel predetto, breve, periodo di permanenza, nè in quello successivo.

Ad avviso della Corte territoriale nel periodo successivo alle segnalazioni “a sofferenza” e fino al 1995 (epoca in cui la società era stata ammessa al concordato preventivo) la società non aveva provato di aver ricevuto richieste di rientro da parte degli altri istituti bancari che avevano stipulato con essa mutui o finanziamenti ed anzi la stessa aveva ottenuto nel 1994 dalla BNL di (OMISSIS) un mutuo ipotecario. Da ciò la conclusione che i danni dedotti dalla società non potevano ritenersi legati alle segnalazioni a sofferenza ma ad altri fattori, quali il calo delle vendite del settore del mobile in cui essa operava, l’ammontare dei costi fissi, il rilevante contenzioso con i clienti ed i mutui in valuta estera, fortemente aumentati in conseguenza della svalutazione della Lira.

Il giudice di appello inoltre rilevata la soccombenza reciproca disponeva l’integrale compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

La Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia spa, resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna udienza i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge, e segnatamente gli artt. 115,116 e 167 c.p.c., in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione nella sentenza impugnata.

Ad avviso dei ricorrenti, ove il giudice di appello non avesse violato il suddetto principio, avrebbe dovuto ritenere ammessi da parte della banca resistente fatti comprovanti il nesso di causalità tra la illegittima segnalazione ed i danni lamentati.

2. Il motivo è infondato, in quanto invoca il principio di non contestazione, con riferimento ad una valutazione giuridica, quale l’esistenza del nesso causale, laddove il suddetto principio si riferisce unicamente ai “fatti c.d. primari”, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato (Cass. 17966/2016). Ed invero questa Corte ha da tempo distinto l’ipotesi che la non contestazione riguardi i fatti posti dall’attorte a fondamento della domanda, da quella in cui cada su circostanze dedotte al solo fine di provare i fatti costitutivi, affermando che solo nel primo caso essa si configura come comportamento rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con efficacia vincolante nei confronti del giudice, in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti, mentre nella seconda ipotesi assume rilievo esclusivamente sul piano istruttorio, costituendo condotta liberamente apprezzabile come argomento di prova ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza del fatto di cui si tratta (Cass. Sez. U. 761 del 2002; 3727/2012).

Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per aver 3.omesso di prendere in considerazione la Relazione del commissario giudiziale ed il Parere di tale organo circa l’omologazione del concordato preventivo, nonchè i n. 2 estratti del libro mastro da cui risultavano i pagamenti effettuati a diverse banche dalla società ricorrente nel periodo dal 29 maggio al 10 settembre 1992, vale a dire nel periodo intercorrente tra le segnalazioni alla centrale rischi e la loro cancellazione.

3.1. Il terzo e quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 1223, 1226, 2056 e 2043 in relazione alla statuizione della sentenza impugnata che ha escluso l’esistenza di un pregiudizio in capo ai ricorrenti in conseguenza dell’illecita segnalazione della posizione “a sofferenza” alla centrale rischi.

3.2. Il quinto motivo denuncia violazione di legge (artt. da 2721 a 2726 e dell’art. 244 c.p.c.) in relazione alla mancata ammissione della prova per testi sul nesso di causalità tra le illegittime segnalazioni alla Banca d’Italia da parte della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ed i danni lamentati dai ricorrenti.

3.3. Il sesto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, in riferimento alla mancata ammissione della prova per testi sul nesso di causalità tra le illegittime segnalazioni alla Banca d’Italia ed i danni lamentati.

4. Il secondo, quinto e sesto motivo che, in quanto connessi, vanno unitariamente esaminati, sono destituiti di fondamento.

Conviene premettere che secondo l’indirizzo espresso dalle Sez.U. di questa Corte con la sentenza 8053/2014 il sindacato sulla motivazione nel giudizio di legittimità, alla luce della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) va interpretato come riduzione della motivazione al minimo costituzionale ex art. 111 Cost. e si converte in vizio di violazione di legge, rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4) e art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione ad un’anomalia della motivazione che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.

4.1. Nel caso di specie non è certamente ravvisabile il difetto assoluto di motivazione posto che la Corte territoriale sulla base del complessivo esame delle acquisizioni istruttorie, ha chiaramente espresso l’iter logico posto a fondamento della decisione.

Il giudice di appello ha infatti ritenuto, con apprezzamento adeguato, che la crisi di liquidità della società debitrice, ammessa alla procedura di concordato preventivo solo ad alcuni anni di distanza dalle segnalazioni alla centrale rischi, non fosse imputabile a dette segnalazioni, revocate dopo breve periodo, bensi ad altri elementi quali la crisi del settore e la forte contrazione del fatturato, il forte indebitamento e l’ingente contenzioso con i clienti.

4.2. Ciò posto, nel caso di specie nessuno degli elementi la cui valutazione, secondo la prospettazione dei ricorrenti, sarebbe stata omessa dalla corte territoriale, può essere qualificato come “fatto” decisivo, vale a dire che se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito della vicenda, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U. 8053/2014).

4.3. La relazione L. Fall., ex art. 172 ed il parere del commissario giudiziale sono evidentemente mere valutazioni, per di più espresse in presenza della relativa azione risarcitoria già instaurata da parte della società debitrice, il cui esito favorevole era potenzialmente idoneo ad incrementare l’attivo della procedura.

4.4. Del pari infondata la censura relativa alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste dagli odierni ricorrenti, i cui capitoli vengono riportati nel corpo del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza, trattandosi di circostanze generiche ed inidonee a provare che da un lato che la revoca dei fidi era eziologicamente ricollegabile alla segnalazione alla centrale rischi, stante la generale situazione di difficoltà finanziaria della debitrice, dall’altro che tali revoche abbiano determinato o aggravato la situazione di crisi della società.

4.5. Premesso che il danno all’immagine ed alla reputazione commerciale “per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi”, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere specificamente allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass.7594/2018), nel caso di specie le circostanze oggetto della prova testimoniale, devono ritenersi inidonee ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie, quali l’esame della documentazione prodotta e gli accertamenti della consulenza contabile espletata, che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

5. Il terzo e quarto motivo denunciano violazione degli artt. 1223,1226,2056 e 2043 c.c. in relazione al danno rispettivamente subito dalla B.G. Expo (terzo motivo) e dai signori G. e S. (quarto motivo), quali soci e fideiussori della società.

5.1. I motivi sono assorbiti dal rigetto dei motivi come sopra indicati, a fronte della valutazione di merito della Corte territoriale della mancanza di prova del c.d. “danno conseguenza”, posto che non vengono dedotte con i motivi che precedono ulteriori, specifiche ragioni di danno, causalmente riconducibili alla suddetta segnalazione ai danni alla società e dei soci.

5.2. La sentenza della corte territoriale, con apprezzamento adeguato, ha escluso in radice la sussistenza del nesso eziologico tra la illegittima segnalazione alla centrale rischi da parte della banca e le difficoltà finanziarie della società B.G. Expo, ricondotte, come già evidenziato, al calo delle vendite nel settore del mobile, ai costi fissi eccessivi ed al notevole contenzioso con la clientela.

6. Il settimo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., dolendosi dell’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio, pur a fonte della circostanza che gli odierni ricorrenti sarebbero stati vincitori in ordine al giudizio rescissorio.

7. Il motivo è inammissibile dovendo farsi qui applicazione del principio secondo cui in tema di spese processuali, avuto riguardo al regime anteriore alle modifiche dell’art. 92 stabilite dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a) e della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45 il potere di disporre la compensazione delle spese “per giusti motivi” è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito ed il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 8421/2017; 15317/2013), fermo restando che, avuto riguardo all’esito complessivo della lite, gli odierni ricorrenti sono soccombenti, onde la pronuncia di compensazione deve ritenersi ad essi favorevole.

8. E’ infine inammissibile l’ottavo motivo, che lamenta la nullità della sentenza impugnata per la mancata rimessione della causa al primo giudice, in ordine alla determinazione del quantum del risarcimento.

Premessa la tassatività dei casi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., non risulta che la sentenza del tribunale di Pistoia n. 291/04 del 16.2.2004 fosse una sentenza non definitiva, con la conseguenza che non può ritenersi che fossero state riservate al giudice di primo grado le questioni sull’eventuale quantum risarcitorio.

8.1. Da ciò discende l’infondatezza della censura.

Ed invero, fuori dei casi tassativamente previsti dall’art. 354 c.p.c., il giudice dell’appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia rigettato sull’an la domanda di risarcimento del danno ma in accoglimento dell’impugnazione del soccombente, sia stata, invece, riconosciuta, con sentenza non definitiva, la esistenza del danno, il procedimento sul quantum deve proseguire davanti al giudice dell’appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno (Cass. 6042/1979; 2523/1990).

8.2. In ogni caso, la sentenza non definitiva della Corte d’appello di Firenze n. 490/16 del 29.3.2016, che ha dichiarato la Cassa di Risparmio di Pistoia e Lucchesia responsabile dei danni potenzialmente subiti dagli odierni ricorrenti ed ha disposto, con separata ordinanza, la rimessione della causa sul ruolo per la determinazione del quantum, non è stata impugnata ed è dunque divenuta definitiva e del resto erano stati gli stesi ricorrenti, appellanti in riassunzione, a chiedere nel presente giudizio una pronuncia di condanna della banca al risarcimento dei danni.

9. In conclusione, il ricorso va respinto e le spese, regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 8.200,00 Euro di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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