Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32400 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23724/2018 proposto da:

A.J., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

Marco Cavicchioli del Foro di Biella, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 07/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Simone Trivelli, su delega, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto n. 2482/2018, depositato in data 7/6/2018, ha respinto la richiesta di A.J., cittadino del Ghana, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale, ritenuta la non necessità dell’udienza, pur in mancanza della videoregistrazione dell’audizione resa dallo straniero davanti alla Commissione, essendo presente agli atti il verbale della stessa, hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, per motivi religiosi, essendo di religione cristiana ed avendo invece parenti paterni di religione mussulmana, e perchè temeva di essere ucciso dai familiari di uno zio paterno, capo di un villaggio, gelosi di lui) non integrava i presupposti richiesti per il riconoscimento dello status di rifugiato, con riguardo a rischi di persecuzione o di danno grave in caso di rientro nel Paese d’origine; quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata (come emergeva dai Report del The World Bank, del CE.SI., nonchè dal sito del Ministero degli Esteri); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, dopo avere sollevato due questioni di legittimità costituzionali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) in relazione sia alla previsione normativa del rito camerale in materia di protezione internazionale sia alla soppressione dell’appello sia alla mancanza de presupposti di necessità ed urgenza nell’emanazione del D.L. n. 13 del 2017, lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a) in riferimento al mancato accoglimento della richiesta di fissazione dell’udienza per la comparizione personale delle parti e per la audizione del richiedente, in assenza della videoregistrazione dell’audizione resa dinanzi alla Commissione territoriale.

2. Preliminarmente, in ordine alle questioni di legittimità costituzionali sollevate dal ricorrente, va richiamato quanto chiarito da questa Corte, con la pronuncia n. 17717/2018 (conf. Cass. 32029/2018), secondo la quale “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di “status”, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte”, nonchè “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime” ed “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento”. Questa Corte, con la successiva pronuncia n. 27700/2018, ha poi chiarito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost. e art. 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che il procedimento per l’ottenimento della protezione internazionale è definito con decreto non reclamabile in quanto è necessario soddisfare esigenze di celerità, non esiste copertura costituzionale del principio del doppio grado ed il procedimento giurisdizionale è preceduto da una fase amministrativa che si svolge davanti alle commissioni territoriali deputate ad acquisire, attraverso il colloquio con l’istante, l’elemento istruttorio centrale ai fini della valutazione della domanda di protezione” (conf. Cass. 28119/2018).

3. Tanto premesso l’unica censura è fondata.

Va anzitutto rilevato, stante l’unicità della doglianza in rito sollevata con il presente ricorso, che, come già chiarito da questa Corte (Cass. /2019), “in tema di protezione internazionale, allorchè il richiedente impugni la decisione della Commissione territoriale e la videoregistrazione del colloquio non sia disponibile, il giudice deve fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto che decide il ricorso per violazione del principio del contraddittorio, nè rilevando in contrario la circostanza che il ricorrente abbia omesso di prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato un pregiudizio per la decisione di merito, in quanto la mancata videoregistrazione del colloquio, incidendo su un elemento centrale del procedimento, ha palesi ricadute sul suo diritto di difesa”.

Invero detta Corte, già con il precedente n. 17717/2018, che questo Collegio condivide, ha affermato che nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11 che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Torino, in diversa composizione. Il Giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

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