Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3240 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 3240 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: FRASCA RAFFAELE

SENTENZA
sul ricorso 4896-2013 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – società con
unico azionista, so ggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA nella qualità di procuratore della Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – società con unico azionista, so ggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura
a margine del ricorso ;

24

Data pubblicazione: 12/02/2014

- ricorrenti contro
RAO FORTUNATO;
– intimato –

del 3.12.2012, depositata il 10/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/01/2014 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

Ric. 2013 n. 04896 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

avverso la sentenza n. 2121/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO

R.g.n. 4896-13 (ud. 16.1.2014)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 2121 del 10 dicembre 2012, ha rigettato
l’appello proposto dall’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Avellino n. 1937 del 2011, che aveva accolto la domanda di Fortunato Rao , intesa ad
ottenere il risarcimento del danno derivato dall’avere dovuto sborsare le tasse postali per il
pagamento delle bollette di energia elettrica, in conseguenza dell’inadempimento da parte

dell’Enel all’art. 6, comma, 4, della Deliberazione 28 dicembre 1999 n. 200, con cui
l’Autorità per L’Energia Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) aveva imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica e, quindi, all’Enel, di <>. L’Enel, d’altro canto,
non aveva informato l’attore della possibilità di pagare senza oneri aggiuntivi, così
violando gli oneri di informazione su di essa incombenti.
§2. L’appello dell’Enel si era articolato, per quanto interessa riferire ai fini della
presente decisione, con l’assunto che nella specie l’art. 6, comma, 4, non aveva avuto
efficacia integrativa del contratto ed il Tribunale ha disatteso tale motivo, reputando il
contrario e precisamente che tale efficacia si era dispiegata ai sensi dell’art. 1339 c.c.
§3. Avverso la decisione del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione l’Enel
servizio Elettrico s.p.a. (nella duplice qualità, giusta i riferimenti ai relativi atti notarili, di
procuratrice speciale dell’Enel Distribuzione s.p.a. e di beneficiaria del ramo di azienda di
quest’ultima costituito dal complesso di beni e rapporti, attività e passività relativi
all’attività di vendita di energia elettrica a clienti finali).
Al ricorso, che propone sei motivi, la parte intimata non ha resistito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. Il Collegio, preliminarmente ritiene opportuno dare atto che legittimamente
l’odierna udienza si è svolta senza la partecipazione del Pubblico Ministero.
Invero, essendo stato fissata la trattazione in tale udienza con decreto emesso dopo il
22 agosto 2013, ai sensi dell’art. 75, secondo comma, del d.l. n. 69 del 2013, convertito,
con modificazioni, nella 1. n. 98 del 2013, risulta applicabile al presente giudizio di
legittimità sia la norma dell’art. 70, secondo comma, c.p.c., come sostituita dal primo
comma dello stesso art. 75 ed il cui testo ora dice che il pubblico ministero <>, sia
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Est. Cons. R ff le Frasca

R.g.n. 4896-13 (ud. 16.1.2014)

la norma del primo comma dell’art. 75, lettera b), del r.d. n. 12 del 1941, siccome sostituito
dall’art. 81 del detto di., secondo il quale il Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di
cassazione <>.
Poiché la riportata lettera b), nel disporre l’obbligo di intervenire e concludere del

Pubblico Ministero presso questa Corte si riferisce alle udienze pubbliche delle sezioni
semplici facendo espressa eccezione per quelle che si svolgono presso la Sesta Sezione,
che è quella indicata nell’art. 376, primo comma, primo periodo, come “apposita sezione”,
è palese che il legislatore ha voluto in tal modo riconoscere la legittimazione della Sesta
Sezione a tenere udienze pubbliche escludendo, però, che ad esse sia obbligatoria la
partecipazione del Pubblico Ministero, che, dunque, potrà eventualmente intervenire in tali
udienze ai sensi del terzo comma dell’art. 70 c.p.c. E ciò non diversamente da come lo
potrà fare nelle adunanze della Corte ai sensi dell’art. 380-bis e 380-ter c.p.c.
§1.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione
dell’art. 2 della Legge 14 novembre 1995 n. 481”, assumendosi che la deliberazione n. 200
del 1999 e particolarmente l’art. 6, comma 4, di essa non aveva avuto l’effetto di integrare
il contratto di utenza, perché la legge n. 481 del 1995 e in specie l’art. 2, comma 12, lettera
h) di essa attribuirebbe questo effetto solo alle delibere in tema di produzione ed
erogazione di servizi, mentre il citato comma 4 dell’art. 6 avrebbe riguardato materia
estranea a tali concetti.
Con il secondo motivo si deduce “difetto di motivazione in ordine ad un fatto
decisivo e controverso” e si lamenta un’omessa motivazione del Tribunale su come la
previsione del suddetto comma 4 dell’art. 6 potesse essere ricondotta all’ambito del citato
art. 2, comma 12, lett. h).
Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 12, lett. h)
della legge 481/1995 in relazione all’art. 1196 c.c.” e ripropone in iure le considerazioni
svolte con riferimento al motivo precedente, riferendole ai principi emergenti dal disposto
dell’art. 1196 c.c.
Il quarto motivo lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 1339 c.c.”, sotto il
profilo che erroneamente il Tribunale avrebbe attribuito comunque efficacia integrativa del
contratto all’art. 6, comma 4, citato, invocando l’art. 1339 c.c.: tale norma non poteva,
invece, trovare applicazione, perché rende possibile l’inserzione automatica di clausole del
4
Est. Cons. 1affae1e Frasca

R.g.n. 4896-13 (ud. 16.1.2014)

contratto solo in sostituzione di quelle difformi previste e non invece, l’inserimento in
assenza di una specifica pattuizione contrattuale. D’altro canto, l’inserimento non era stato
possibile anche perché l’inosservanza della delibera da parte dell’Enel era espressamente
sanzionabile dall’Autorità ai sensi dell’art. 2, comma 20, lett. c) della citata 1. n. 481 del
1995.
Gli altri motivi censurano la sentenza impugnata sotto altri profili, che non merita
riferire, perché destinati ad essere assorbiti in ragione delle considerazioni che seguono.

§2. I primi quattro motivi, afferendo alla questione della idoneità dell’art. 6, comma
4, della nota deliberazione a svolgere efficacia integrativa del contratto, possono essere
considerati unitariamente ed appaiono fondati per quanto di ragione al lume del precedente
di cui alla decisione di questa Corte resa (a seguito dell’udienza dell’8 giugno 2011) con la
sentenza n. 17786 del 2011 su un ricorso dell’Enel propositivo di motivi identici in una
controversia di identico tenore, nonché di numerosissime decisioni rese a seguito della
stessa udienza dell’8 giugno 2001 ricorsi proposti da utenti contro decisioni di tribunali che
avevano rigettato domande come quella proposta dall’intimato.
Nella suddetta decisione, invocata anche dalla ricorrente (come nelle altre) ed alle cui
ampie motivazioni il Collegio rinvia, si è anzitutto affermato il seguente principio di
diritto: <>.
Dopo di che, sempre con ampia motivazione alla quale nuovamente si rinvia, si è
concluso che deve <> e che <

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