Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 324 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/01/2017, (ud. 29/09/2016, dep.10/01/2017),  n. 324

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R.M., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Federico Sicignano, con domicilio

eletto nello studio dell’Avv. Tiziana Apuzzo in Roma, via della

Giuliana, n. 35;

– ricorrente –

contro

P.P.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Massa in data 9 gennaio 2012.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso per accertamento tecnico preventivo notificato il 23 giugno 2011, P.P. chiedeva al Tribunale di Massa di nominare un consulente tecnico per la descrizione dello stato attuale di una autovettura e di eventuali danni dovuti a riparazioni mal eseguite e per l’individuazione delle loro cause.

Si costituiva R.M..

Il Tribunale conferiva al c.t.u. B.A. l’incarico.

Espletate le operazioni peritali, il presidente del Tribunale, con decreto in data 9 gennaio 2012, liquidava al c.t.u. la somma di Euro 900, oltre IVA ed accessori di legge, per onorari, ponendo il pagamento dei compensi a carico paritario e solidale delle parti.

2. – Per la cassazione del decreto del Tribunale il R. ha proposto ricorso, con atto notificato l’11 luglio 2012, sulla base di un motivo.

L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico mezzo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 696, 91 e 92 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di accertamento tecnico preventivo ante causam, le spese del c.t.u. andavano poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente.

2. – Il proposto ricorso straordinario è ammissibile dal momento che – secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 2, 18 gennaio 2013, n. 1273) – ove venga adottata, in sede di accertamento tecnico preventivo, un’illegittima pronuncia sulla liquidazione delle relative spese, ci si viene a trovare in presenza di un provvedimento non previsto dalla legge di natura decisoria, destinato ad incidere su una posizione di diritto soggettivo della parte a carico della quale risulta assunto e dotato di carattere di definitività, contro cui non è dato alcun mezzo d’impugnazione, sicchè avverso il medesimo ben può essere esperito il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

3. – Ciò posto, il formulato motivo è fondato.

Alla stregua della uniforme giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 6-2, 26 ottobre 2015, n. 21756), infatti, il regolamento delle spese è ancorato alla valutazione della soccombenza, presupponente l’accertamento della fondatezza o meno della pretesa fatta valere dall’attore, che esula dalla funzione dell’accertamento tecnico preventivo e resta di esclusiva competenza del giudizio di merito; pertanto, le spese dell’accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l’ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Del resto, la funzione dell’accertamento tecnico preventivo si risolve, ordinariamente, nell’esigenza di preservare (in favore della parte istante) gli effetti di una prova, da assumere in via urgente, attinente ad uno stato dei luoghi o alla qualità o condizione di cose, da poter far valere, in un eventuale (e successivo) giudizio di merito, mentre nella fase relativa all’assunzione del mezzo di istruzione preventiva non si instaura propriamente un procedimento di tipo contenzioso, all’esito del quale deve trovare applicazione la disciplina delle spese processuali contemplata dagli artt. 91 e 92 c.p.c..

Deve, quindi, in accoglimento del ricorso, essere riconfermato il principio di diritto secondo cui il carico delle spese liquidate in tema di accertamento tecnico preventivo spetta, in via esclusiva, alla parte ricorrente in virtù dell’onere dell’anticipazione e del principio di causalità, salva la disciplina finale delle spese complessive (ivi comprese quelle per l’esecuzione dell’accertamento tecnico preventivo), in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c., all’esito dell’eventuale giudizio di merito che sia seguito.

4. – In definitiva, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato, limitatamente alla parte in cui pone il compenso del C.T.U. nominato in sede di accertamento tecnico preventivo “a carico paritario e solidale delle parti”.

Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., ponendosi il compenso del C.T.U., nella misura già liquidata (per complessivi euro 900, oltre IVA e accessori di legge), a carico della sola parte richiedente P.P..

5. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui pone l’anticipazione delle spese dell’accertamento tecnico preventivo a carico paritario e solidale delle parti e, decidendo nel merito, pone dette spese, liquidate in complessivi Euro 900, oltre IVA ed accessori di legge, ad esclusivo carico della parte – P.P. – che aveva richiesto l’A.T.P.. Condanna l’intimato al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA