Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 324 del 09/01/2014
Civile Sent. Sez. 1 Num. 324 Anno 2014
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: DIDONE ANTONIO
SENTENZA
sul ricorso 14780-2011 proposto da:
EQUITALIA MARCHE S.P.A.
(c.f. 01119160420), già
Equitalia Marche Uno s.p.a., in persona del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
Data pubblicazione: 09/01/2014
domiciliata in ROMA, VIA PADRE MASSARUTI 166,
presso l’avvocato ANNALISA PAPA, rappresentata e
2013
1839
difesa dall’avvocato RUGGIERI ORLANDO, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrentecontro
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FALLIMENTO CAPOTOSTO GIOVANNA ;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,
depositato il 21/04/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
Dott. ANTONIO DIDONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
pubblica udienza del 28/11/2013 dal Consigliere
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Ritenuto in fatto e in diritto
1.- Il Tribunale di Ascoli Piceno, con decreto depositato
in
data
21.4.2011,
ha
dichiarato
inammissibile
l’opposizione allo stato passivo del fallimento di
Capotosto Giovanna proposta dalla s.p.a. Equitalia Marche
in relazione all’esclusione di un credito insinuato in via
tardiva dalla società opponente.
Secondo il tribunale (in sintesi) la mancata presentazione
di osservazioni al progetto di stato passivo predisposto
dal curatore comporta acquiescenza alle conclusioni dallo
stesso formulate e, nell’ipotesi in cui le richieste del
… curatore siano accolte dal giudice delegato, tale
acquiescenza determina l’inammissibilità dell’opposizione
ex artt. 98 e 99 legge fallimentare.
2.- Contro il decreto del tribunale la società opponente
ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo
con il quale denuncia violazione degli artt. 95, 96, 97 98
e 99 1. fall., lamentando – in estrema sintesi – che
erroneamente il giudice del merito abbia ritenuto ostativa
all’ammissibilità
dell’opposizione
la
mancata
presentazione delle osservazioni ex art. 95 1. fall.
La curatela intimata non ha svolto difese.
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3.- L’unico motivo di ricorso è fondato.
3
Infatti, il provvedimento impugnato ha deciso la questione
di diritto sottesa alla declaratoria di inammissibilità in
4
modo difforme dalla giurisprudenza di questa Corte,
secondo la quale <> (Sez. l, Sentenza n. 5659 del
10/04/2012).
L’opposizione allo stato passivo, dunque, non poteva
essere dichiarata inammissibile per il solo motivo della
,-.
mancata presentazione delle osservazioni.
À
4
4.- Il ricorso deve essere accolto e il provvedimento
impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e
per il regolamento delle spese al Tribunale di Ascoli
Piceno in diversa composizione.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento
impugnato e rinvia per nuovo esame e per il regolamento
delle spese al Tribunale di Ascoli Piceno in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28
novembre 2013
P.Q.M.