Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32399 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. III, 14/12/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10976/2016 proposto da:

DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore Dott.

S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 50,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA MELCHIORRI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA MELCHIORRI

giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di

nuovo difensore;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, in persona del Direttore

Generale in carica e legale rappresentante pro tempore

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI DORIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIAMPAOLO RAIA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1785/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/10/2018 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Bologna accolse l’opposizione proposta dalla Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza avverso il decreto ingiuntivo emesso ad istanza della Detto Factor s.p.a. (in liquidazione) per il pagamento della somma di 1.259.460,50 Euro (oltre accessori)) da essa richiesto in qualità di cessionaria del credito vantato, nei confronti dell’Azienda, dalla società Ninetta Rosano s.r.l. (a titolo di corrispettivi per prestazioni di assistenza ospedaliera e di pronto soccorso, come da fattura n. (OMISSIS));

la Corte di Appello di Bologna ha rigettato il gravame della Detto Factor sulla base del seguente percorso argomentativo:

la Detto Factor non aveva impugnato la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il contratto dal quale sarebbe sorto il credito ceduto, avendo come parte una P.A., era soggetto all’obbligo di forma scritta, a pena di nullità; le censure svolte al riguardo in corso di causa erano tardive, “essendosi ormai formato il giudicato sul punto”;

a fronte della violazione, da parte del primo giudice, dell’art. 183 c.p.c., comma 6 (per non aver concesso i termini dallo stesso previsti), la Detto Factor aveva legittimamente dedotto in sede di appello “le istanze istruttorie, che non le era stato consentito avanzare in prime cure, a conferma del proprio credito”;

non poteva tuttavia trovare accoglimento l’istanza ex art. 210 c.p.c., con cui l’appellante aveva richiesto che venisse ordinato sia alla ASP che alla società Ninetta Rosano l’esibizione di copia dei contratti intercorsi fra le stesse per le prestazioni svolte negli anni 2008 e 2009; ciò in quanto “la richiesta di esibizione non può trovare accoglimento qualora la documentazione di cui si chiede la produzione in giudizio rientri nella disponibilità della parte che ha formulato l’istanza”; nello specifico, premesso che non vi era dubbio che la Detto Factor, essendo parte del contratto di cessione dei crediti vantati dalla Ninetta Rosano s.r.l. nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, avesse diritto di “chiedere ed ottenere copia della convenzione che si assume essere stata stipulata tra la cedente Ninetta Rosano e il debitore ceduto”, l’istanza ex art. 210 c.p.c., era inammissibile, “non risultando che la Detto Factor abbia previamente richiesto, pur avendone il diritto, la trasmissione di copia del contratto in oggetto”; e lo stesso doveva dirsi per la richiesta di esibizione, a carico dell’Azienda, “delle lettere ricevute da tale Amministrazione nel 2010 dall’Istituto Ninetta Rosano, nelle quali si invitava l’Azienda a non effettuare i pagamenti dei crediti alla Detto Factor”, trattandosi di “istanza generica e meramente esplorativa relativa a missive della cui esistenza non vi è la benchè minima prova in atti”;

“nessun effetto “sanante”” della mancata produzione del contratto scritto (e della relativa nullità) poteva essere riconosciuto alla circostanza che la ASP avesse saldato interamente la fattura alla Ninetta Rosano s.r.l. (con ciò implicitamente riconoscendo -secondo l’assunto dell’appellante – l’esistenza del proprio debito), giacchè la ricognizione di debito non integra una fonte autonoma di obbligazione ed è destinata a perdere efficacia qualora la parte da cui provenga (…) dimostri che il rapporto medesimo (…) sia sorto invalidamente”;

nè – tranne che per l’avviso di conclusione delle indagini- era ammissibile (ex art. 345 c.p.c.) la produzione documentale effettuata

dall’appellante all’udienza del 16.6.2015, trattandosi di documentazione formata anteriormente all’instaurazione del giudizio di opposizione a d.i. e non “indispensabile” ai fini della decisione;

ha proposto ricorso per cassazione la Detto Factor s.p.a. in liquidazione, affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; ha resistito – con controricorso – la Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

Ritenuto che, all’esito della discussione in Camera di consiglio, è emersa l’opportunità di rimettere il fascicolo alla trattazione in pubblica udienza, in ragione delle questioni giuridiche sottese al ricorso (segnatamente in relazione ai presupposti per l’applicazione dell’art. 210 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della Sezione Terza Civile.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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