Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32399 del 11/12/2019

Cassazione civile sez. I, 11/12/2019, (ud. 20/09/2019, dep. 11/12/2019), n.32399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22411/2018 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Vigna Rigacci,

16 presso lo studio dell’avvocato Capitani Roberta che lo

rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Lamarucciola Antonio,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 3468/2018 del TRIBUNALE di MILANO, depositato

il 13/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2019 da Dott. IOFRIDA GIULIA;

udito l’Avvocato Felice Greco, su delega, per il ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha concluso per l’accoglimento dei primi due

motivi di ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto n. 3468/2018, depositato in data 13/07/2018, ha respinto la richiesta di M.S., cittadino del Mali, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, i giudici del Tribunale, all’esito di udienza per la comparizione delle parti e di audizione del richiedente, hanno rilevato che: la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, a causa del timore di essere arrestato, essendo stato convocato, per una terza volta, dalla Polizia locale che pretendeva di sapere da lui chi avesse organizzato e finanziato insieme con suo fratello una manifestazione politica avvenuta a (OMISSIS) nel luglio 2009, durante la quale erano stati danneggiati numerosi edifici, anche pubblici) presentava diverse lacune e contraddizioni (in particolare in relazione all’impegno politico del fratello, non iscritto ad alcun partito, nonchè in riferimento alle ragioni per le quali la polizia supponeva che lo straniero, all’epoca di soli dodici anni di età e completamente assorbito dalla passione per il gioco del calcio, potesse essere al corrente dei dettagli organizzativi della manifestazione politica svoltasi a (OMISSIS)); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, il Paese non risultava interessato da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata, operando le forze governative maliane, con il supporto di operatori di pace internazionali e di altre forze esterne, per il controllo della pace e sicurezza contro l’operatività di alcuni gruppi armati islamici ed essendosi registrati in particolare pochi eventi legati alla sicurezza nella zona di provenienza (il (OMISSIS)) del richiedente (come risultava dai Report Human Rights Watch del 2018 e della Unità COI del 2017); non ricorrevano le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero o situazioni di significativo inserimento nel territorio italiano.

Avverso il suddetto decreto, M.S. propone ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per avere il giudice deciso senza esaminare il fascicolo della fase amministrativa, non trasmesso dalla Commissione Territoriale competente, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, art. 8, comma 3; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 6 per non avere la Cancelleria presso il Tribunale notificato il ricorso introduttivo presso la sezione della commissione territoriale che aveva adottato l’atto impugnato (Monza, essendo invece stato notificato il ricorso presso la Commissione Territoriale di Milano), il che, verosimilmente, avrebbe causato l’omesso invio della documentazione relativa alla fase amministrativa; 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 6, 7 e 8, non avendo il Tribunale dato rilievo, nella valutazione del contegno delle parti processuali, al disinteresse manifestato dal Ministero, non costituitosi in giudizio, dalla Commissione territoriale, che non aveva reso disponibile la documentazione acquisita, e dal PM, che non aveva reso conclusioni; 4) con il quarto motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per non avere il Tribunale tenuto conto di tutti i fatti pertinenti riguardanti il Paese d’origine, ai fini del giudizio di credibilità del racconto del richiedente; 5) con il quinto motivo, la falsa e/o errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c) art. 5 T.U.I., nonchè l’omessa e/o parziale valutazione delle fonti internazionali sulla situazione socio-politico-economica del paese di provenienza, avendo il Tribunale dato rilievo ad alcune fonti informative, senza fornire indicazioni circa il rinvenimento di tali documenti, disattendendo inoltre i precisi riferimenti informativi forniti dal richiedente e richiedendo, per errore, la prova da parte dello straniero, anche ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) di un suo coinvolgimento diretto della situazione di conflitto diffuso esistente nel Mali; 6) con il sesto motivo, l’omessa pronuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla richiesta di asilo, ex art. 10 Cost.; 7) con il settimo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., avendo il Tribunale ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale del richiedente, ai fini della protezione umanitaria, sminuendo il serio percorso di integrazione svolto dal richiedente da quando è arrivato in Italia ed omettendo di comparare tale situazione con quella oggettiva del Mali.

2. Le prime due censure sono inammissibili.

Questa Corte ha già chiarito, in fattispecie del tutto sovrapponibile, (Cass. 6061/2019) che “in tema di protezione internazionale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca l’omessa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale e la conseguente assunzione della decisione da parte del tribunale senza l’esame di tali atti, ove non siano state specificamente dedotte le conseguenze in termini di deficit probatorio che da tali omissioni siano derivate”.

Invero, costituisce principio consolidato di questo giudice di legittimità quello secondo il quale, in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, atteso che l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, tanto che tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza o meno del diritto, ai sensi di legge (Cass. 26480/2011; Cass. 18632/2014; Cass. 7385/2017; Cass. 13086/2019).

Sempre questa Corte (Cass. 17717/2018) ha affermato che nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, deve necessariamente fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato all’esito del ricorso per violazione del principio del contraddittorio.

Tanto chiarito, nella specie, il Tribunale non soltanto ha disposto, in mancanza di videoregistrazione, l’udienza di comparizione delle parti, ma ha anche, dando atto della mancata messa a disposizione da parte della Commissione territoriale della documentazione impiegata nella fase amministrativa, effettuato un’autonoma e nuova audizione del richiedente.

Ora, il ricorrente non precisa in cosa sia stato leso il proprio diritto di difesa per effetto del vizio procedimentale denunciato (mancata notifica da parte della Cancelleria del Tribunale del ricorso proposto alla Commissione territoriale di Monza, che quindi non aveva potuto trasmettere la documentazione), considerato che il Tribunale ha provveduto ad istruttoria autonoma rispetto a quella svolta nella fase amministrativa e lo stesso ricorrente dà atto di essere stato ascoltato dal Tribunale e di avere potuto proporre anche documentazione integrativa rispetto a quella prodotta nella fase amministrativa; il ricorrente si è limitato a dedurre solo che i documenti depositati nella fase amministrativa erano stati dal richiedente solo “in parte depositati…nel corso del giudizio”.

Nè rilevano l’impossibilità per il ricorrente di compiere le “dovute verifiche del regolare svolgimento della fase amministrativa” (pag. 16 del ricorso) o l’impossibilità di individuazione delle fonti indicate dalla Commissione territoriale a fondamento del diniego di protezione, non avendo il giudizio ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo quanto la verifica della sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale ed avendo il Tribunale correttamente proceduto all’esame di fonti informative aggiornate.

3. Il terzo motivo è infondato.

Il ricorrente lamenta che non sia stato dato adeguato rilievo al comportamento processuale tenuto dal Ministero dell’Interno, non costituitosi in giudizio, e dalla Commissione territoriale, la quale non aveva trasmesso la documentazione acquisita nella fase amministrativa; i fatti posti a fondamento della domanda dovevano ritenersi quindi pacifici e non contestati.

Ora, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del combinato disposto dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 167 c.p.c., comma 1, l’onere di contestazione specifica dei fatti posti dall’attore a fondamento della domanda opera unicamente per il convenuto costituito e nell’ambito del solo giudizio di primo grado, nel quale soltanto si definiscono irretrattabilmente thema decidendum e thema probandum.

Occorre poi rilevare che l’onere di specificità della contestazione deve essere “calibrato in relazione alla natura dei fatti e alla loro conoscenza o conoscibilità da parte del contraddittore, che non è tenuto a prospettare una versione alternativa circa circostanze di fatto proprie della controparte e alle quali egli è del tutto estraneo” (Cass.13088/2019). L’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Sez. 3, 18/07/2016, n. 14652; Sez. 3, 13/02/2013, n. 3576).

Quanto alla contestazione in ordine al mancato invio di conclusioni scritte da parte del Pubblico Ministero, è sufficiente rilevare che, nei giudizi nei quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, quali quello avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, è sufficiente l’adempimento costituito dall’avviso (Cass. 11223 del 2014; 27402 del 2018) al pubblico ministero senza che rilevi, ai fini della validità del procedimento e della sentenza la sua effettiva partecipazione alle udienze e l’assunzione di conclusioni.

Quanto al rilievo della mancata trasmissione da parte della Commissione territoriale della documentazione utilizzata nella fase amministrativa del procedimento, valgono le considerazioni già svolte al par. 2.

4. Il quarto motivo è inammissibile.

Come chiarito da questa Corte (Cass. 3340/2019; Cass. 27503/2018), la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.

Nel motivo, al di là del denuncia di un vizio di violazione di legge, si tende a sovvertire il giudizio di non credibilità motivatamente espresso dal Tribunale, sulla base dell’individuazione di specifiche lacune ed incoerenze nel racconto.

5. il quinto motivo è infondato.

Il ricorrente propone una censura di violazione di legge per dissentire nel merito dalla valutazione espressa dal Tribunale sulla base della consultazione di fonti internazionali della situazione generale del paese di provenienza, che ha condotto i Giudici milanesi ad escludere motivatamente l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, di violenza indiscriminata, di insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, tale da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

In materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. 15794/2019); sempre questa Corte ha precisato che il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello “status” di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 cit. D.Lgs., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine, atteso che il dovere di cooperazione del giudice impone allo stesso di verificare – in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. c.o.i., “country of origin informations” – se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dall’art. 3, comma 5 cit. (Cass. 15794/2019).

Ora, nella specie, il Tribunale ha, in ogni caso, malgrado il giudizio di inattendibilità del racconto dello straniero, attivato il proprio dovere di cooperazione officiosa ed ha escluso che, nella regione di provenienza del richiedente, sussistesse una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, sulla base dei Report Human Rights Watch del 2018 e della Unità COI del 2017.

La doglianza mira essenzialmente a sostituire l’apprezzamento di fatto esaustivamente condotto dal giudice di merito con le valutazioni del richiedente.

6. Il sesto motivo è infondato. Con riguardo al diritto di asilo, costituzionalmente garantito, questa Corte ha già precisato che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3″ (Cass. 16362/2016; Cass. 11110/2019).

Il Tribunale, in ogni caso, non ha affatto negato, come pare ritenere il ricorrente, che la protezione internazionale potesse trovare, in astratto, uno spazio applicativo: ha invece escluso che potesse essere in concreto riconosciuta, essendo mancata la dimostrazione di specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili all’appellante. Non vi è vizio di omessa pronuncia.

7. Il settimo motivo è inammissibile essendo prospettate generiche considerazioni circa i presupposti della protezione umanitaria e circa l’obbligo del giudice di attivare il dovere di cooperazione istruttoria. Nella specie, il Tribunale ha congruamente motivato circa l’assenza di una situazione di vulnerabilità soggettiva meritevole di tutela attraverso il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nè vengono dedotte condizioni di vulnerabilità e di inserimento nel territorio italiano non esaminate in sede di merito.

8. Per tutto quanto sopra esposto va respinto il ricorso.

Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA