Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32398 del 14/12/2018
Cassazione civile sez. III, 14/12/2018, (ud. 11/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32398
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11086-2016 proposto da:
DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore dott.
S.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 50,
presso lo studio dell’avvocato ALESSIA MELCHIORRI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNALISA MELCHIORRI
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE COSENZA, in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 3, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI DORIA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIAMPAOLO RAIA
giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1787/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 27/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del 27/10/2015 la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il gravame interposto dalla società Detto Factor s.p.a. in relazione alla pronunzia Trib. Bologna n. 817 del 2014, di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata di pagamento del credito cedutole dalla società N.R. s.r.l. nei confronti della Azienda sanitaria provinciale di Cosenza “a titolo di corrispettivo delle prestazioni di assistenza ospedaliera e di pronto soccorso eseguite in suo favore, somma residua dovuta con riferimento alla fattura n. (OMISSIS)”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Detto Factor s.p.a. in liq. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 5 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso l’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 2697 c.c. e ss., art. 210 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole che la corte di merito abbia ritenuto non ammissibile “l’istanza volta ad ottenere l’esibizione ex art. 210 c.p.c. a carico dell’Amministrazione appellata dei contratti intercorsi tra tale Amministrazione e la Società cedente il credito per cui è causa, sul presupposto che tali documenti A) dovessero rientrare nell’ambito di disponibilità dell’appellante quale cessionaria del credito e, in ogni caso, b) poichè non era stata provata la preventiva richiesta di tale documento alla debitrice ceduta”, non tenendo conto che la Detto Factor, quale cessionaria dei crediti in questione, non era parte contrattuale del rapporto intercorrente tra l’istituto N.R. s.r.l. e l’Asp di Cosenza, ma solo di quello obbligatorio”, sicchè al “rapporto contrattuale… il cessionario è e resta esterno ed estraneo” e pertanto “non aveva titolo per avere accesso ai documenti contrattuali inerenti il rapporto di provvista dal quale discendeva il credito ceduto”.
Con il 2 motivo denunzia violazione degli artt. 1175,1260 e 1988 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 motivo denunzia “omessa motivazione” su fatto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4,.
Con il 4 motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 117 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 5 motivo denunzia violazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il Collegio preliminarmente rileva che, stante la rilevanza della questione e la particolarità della vicenda, ne va ex art. 375, ult. co., c.p.c. disposta la trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M. Con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, rinviandola a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018