Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32397 del 14/12/2018

Cassazione civile sez. III, 14/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 14/12/2018), n.32397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16434-2017 proposto da:

ITALCAVE SPA, in proprio e quale rappresentante del RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) TRA ITALSIDER SPA E ITALCAVE SPA, in

persona dell’Amministratore Unico sig. rag. D.M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SIBILLA giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO ASI TARANTO;

– intimato –

nonchè da:

CONSORZIO ASI TARANTO, in persona del Geom. C.C. suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato

MARIA GRAZIA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ROCCO

GIULIANI, DANTE MESSINESE giusta procura speciale in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

ITALCAVE SPA, in proprio e quale rappresentante del RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI) TRA ITALSIDER SPA E ITALCAVE SPA, in

persona dell’Amministratore Unico sig. rag. D.M.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 1/A, presso lo

studio dell’avvocato GIORGIO COSTANTINO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SIBILLA giusta procura

speciale in calce al ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI di

TARANTO, depositata il 23/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ANTONIO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/3/2017 la Corte d’Appello di Lecce, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Italcave s.p.a., in proprio e quale legale rappresentante del Raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) tra Italsider s.p.s. e Italcave s.p.a., e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Taranto 27/2/2016, ha rideterminato in diminuzione l’ammontare liquidato in favore del Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi resi alle imprese di Taranto, defalcando in particolare somme versate a titolo di I.V.A. e di interessi; con conferma per il resto dell’accoglimento della domanda di quest’ultimo di ripetizione di quanto da controparte “percepito a titolo di corrispettivo dei due contratti di appalto” stipulati in data 16/5/1989 e 12/12/1989, nonchè dei successivi atti aggiuntivi, in ragione della ravvisata inammissibilità nella specie dell’azione ex art. 2041 c.c., stante la sua natura sussidiaria e l’esperibilità nel caso dell’azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., all’esito dell’accertamento in sede penale dell’esecuzione delle opere “a seguito dell’accordo criminoso di M.V., L.V., Ca.Fr. e P.D.”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Italcave s.p.a., in proprio e nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso il Consorzio per l’area di sviluppo industriale (ASI) di Taranto (già Consorzio per lo sviluppo industriale e dei servizi reali alle imprese (SISRI) di Taranto), che spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente in via principale denunzia falsa applicazione dell’art. 2042 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., erroneamente argomentando dalla ravvisata esperibilità dell’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. “nei confronti dei funzionari del Consorzio M.V. e L.V.” nonchè “dell’amministratore, all’epoca dei fatti, di Italcave s.p.a. e del dirigente della Italsider s.p.a., laddove “la tutela risarcitoria concorre con le azioni previste in riferimento a ciascun specifico rapporto rispetto alle quali soltanto è possibile la valutazione della “sussidiarietà” ex art. 2042 c.c.”.

Lamenta che la disciplina di cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. nella L. n. 144 del 1989) e al D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35 nonchè al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191 in tema di esercizio dell’azione diretta nei confronti del funzionario pubblico (in ragione dell’interruzione del rapporto di immedesimazione organica tra l’amministratore o il funzionario e l’ente locale) “non è applicabile nè ratione temporis nè per ragioni di carattere soggettivo alla vicenda che ci occupa, con la conseguenza che essa non può rappresentare alcun ostacolo all’applicabilità della disciplina… dettata dagli artt. 2041 c.c. e ss.”.

Lamenta ulteriormente che “supporre che la conclusione di un contratto invalido, ancorchè per effetto di un illecito penale, possa giustificare l’esperimento dell’azione risarcitoria delle società nei confronti di chi le rappresentava… significa trascurare completamente… che l’intera condotta del C. e del P. è stata posta in essere essenzialmente nell’interesse delle società da loro rappresentate”, sicchè “non è configurabile alcun illecito posto in essere in danno delle società, tale da giustificare l’esercizio di un’azione risarcitoria, che, comunque, è altro, rispetto all’azione restitutoria esercitata con la domanda riconvenzionale”.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale denunzia “falsa ed erronea applicazione” del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, artt. 4 e 6 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia “errato nello stabilire il valore della controversia, che era di oltre 30 milioni di Euro”.

Il Collegio rileva che la questione ha rilievo nomofilattico, e attesa la sua rilevanza ex art. 375 c.p.c., u.c. ne va disposta la trattazione in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M. Con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza, rinviandola a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2018

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